1 Marzo 2022

Il genitore ha diritto di avere copia dei verbali degli incontri dei figli minori con l’assistente sociale

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 21/01/2022, n.716 

Diniego di accesso agli atti

(L. n. 241/1990- art. 116 c.p.a.)

Massima: “Può essere legittimamente esercitato il diritto di accesso al cosiddetto Diario Giornaliero del Servizio sociale, in quanto contenente note e appunti che, seppure interne al procedimento, costituiscono la fonte delle relazioni finali degli assistenti sociali, non potendosi ragionevolmente escludere l’interesse della parte richiedente a valutare – per ragioni difensive – la corrispondenza di quanto annotato nel Diario rispetto a quanto esposto nelle relazioni finali degli assistenti sociali”.

CASO

In seguito alla presa in carico da parte del Servizio sociale dei due figli minori nel procedimento pendente presso il Tribunale per i minorenni di Roma, la madre propone domanda di accesso agli atti per ottenere copia di tutti documenti, degli atti e delle relazioni relativi alla pratica. In seguito al diniego parziale di accesso da parte della competente struttura di Roma Capitale, la donna agisce per far dichiarare l’illegittimità del provvedimento ai sensi dell’art. 116 c.p.a.

Si costudisce in giudizio Roma Capitale sostenendo che l’accesso non può essere esercitato in relazione ad alcuni atti, in particolare per il cosiddetto Diario Giornaliero, il quale non sarebbe qualificabile come documento amministrativo ostensibile ai sensi della L. n. 241/90, così come gli appunti manoscritti degli assistenti sociali che non ricadono tra i documenti amministrativi, poiché riguardanti mere annotazioni personali, utilizzate per la stesura delle relazioni finali.

SOLUZIONE

Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il diniego di accesso a tali documenti, collegati alle esigenze difensive della madre ricorrente.

L’art. 22 co. 1, lett. d) della L. n. 241/90 definisce “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione.

Nella fattispecie in esame, il Diario Giornaliero contiene documenti che, seppure interni al procedimento, costituiscono la fonte delle relazioni finali degli assistenti sociali, atti in ordine ai quali può essere richiesto l’accesso al fine di valutare la corrispondenza di quanto esposto nelle relazioni finali degli assistenti sociali rispetto a quanto risulti annotato nel Diario.

I giudici non accolgono pertanto la tesi difensiva di Roma Capitale, ritenendo che gli appunti manoscritti non sono ad uso esclusivamente personale, ma sono riportati in un documento strutturato (il Diario Giornaliero) utilizzato dagli assistenti sociali per le valutazioni di competenza e stabilmente collocato nella cartella sociale del minore.

QUESTIONI

Di segno contrario, una precedente sentenza del T.A.R. Lazio n. 733/2015 che ha negato l’accesso agli atti relativi al fascicolo dei Servizi sociali. Il caso riguardava l’incarico dato al Servizio nel corso di un procedimento per l’autorizzazione al riconoscimento di un figlio. I giudici amministrativi hanno confermato il diniego di accesso ad alcuni documenti contenenti dati, appunti e osservazioni relative ai colloqui avuti dagli assistenti sociali con le parti nel corso dell’incarico.

Secondo il T.A.R. i suddetti documenti non sono documenti amministrativi, ma sono stati formati su impulso del giudice civile che, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 250 c.c., ha chiesto ai servizi sociali “dettagliate relazioni scritte di indagine socio – familiare in merito alla condizione delle parti e del figlio minore”.

Tali relazioni, come pure ogni altro documento formato dagli operatori sociali al fine di adempiere il mandato del giudice, sono assimilabili ad atti giudiziari e/o processuali, per i quali non è configurabile il diritto di accesso.