29 Gennaio 2019

Furto in appartamento e responsabilità condominiale derivante da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.

di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDF

Cass. Civ., VI- 3 Sez., Ord. n. 2661 del 22 Ottobre 2018 – Pres. Dott.ssa   Adelaide Amendola – Rel. Cons. Antonella Pellecchia

Art. 2043 c.c.- Art. 2051 c.c.- Art. 380 bis c.p.c.

Nell’ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, è configurabile la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 c.c., per l’omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.[1]

FATTO

A seguito di un furto subito nel proprio appartamento, il condomino leso decide di citare in giudizio il Condomino e l’impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, conseguenti alla omessa custodia del ponteggio, utilizzato da ignoti per il furto.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Napoli accoglie la domanda attorea e condanna in solido  il Condominio e l’impresa appaltatrice al risarcimento dei danni – consistenti nel valore dei beni rubati – ed al pagamento delle spese di causa. I soccombenti impugnano la sentenza e la Corte d’appello partenopea, riforma la sentenza e condanna il condomino appellato, il quale a sua volta ricorre in Cassazione, con unico motivo di censura, lamentando che il giudice d’appello avrebbe errato nel non applicare l’articolo 2051, limitandosi solo ad escludere una culpa in vigilando ed in eligendo del Condominio.

QUESTIONI

La difesa del Condominio in grado d’appello, appare di interesse al giurista, laddove argomenta una carenza di legittimazione passiva del condominio, in quanto non può direttamente ricondursi in capo a quest’ultimo una responsabilità diretta di custodia del ponteggio, non rientrante tra le parti comuni del fabbricato, rimanendo ogni responsabilità in capo all’impresa appaltatrice  e non al committente l’opera.

Pertanto, solo quest’ultima sarebbe tenuta ad intervenire utilizzando ogni cautela del caso ed adottando ogni misura necessaria al fine di prevenire i furti negli appartamenti (ponteggi allarmati, etc…).

Tra l’altro, il Condominio argutamente eccepiva non potersi ascrivere a propria responsabilità alcunchè, neppure in termini di culpa  in eligendo o  in vigilando, in quanto si era da subito premurata di avvertire l’impresa a cautelare il ponteggio, con plurimi avvisi.

Come di rado accade in Corte di Cassazione, il Collegio della 3^ Sezione, non condivide la proposta del relatore istruttore di inammissibilità del ricorso e invece si pronuncia  a favore del condomino ricorrente.

I giudici della Suprema Corte, esaminando il contenuto dell’articolo 2051 c.c., inerente al danno cagionato da cosa in custodia, ritengono che la culpa in vigilando non sia da escludere, avendo il giudice dell’appello esaminato un unico aspetto e non ka norma nella sua integrale prospettiva.

Vero risulta essere l’onere del danneggiato di provare gli elementi su cui si basa la responsabilità presunta del custode, e quest’ultimo a sua volta ai fini della prova liberatoria ha l’onere di indicare e provare la causa del danno estranea alla sua sfera d’azione. Tuttavia nel caso in esame, non può escludersi che è stata omessa dalla corte partenopea qualsiasi valutazione in termini di caso fortuito nella sequenza causale che ha determinato il perpetrarsi del fatto dannoso e quindi del reato.

Il custode della cosa deve provare l’esistenza di un caso fortuito che consiste in un fatto estraneo alla sua sfera soggettiva, con le caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità, che può anche però concretizzarsi in un comportamento colposo del danneggiato.

La responsabilità in capo al custode può essere esclusa ‘’una volta accertata la sussistenza del caso fortuito, e cioè una volta escluso il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, resta esclusa anche la responsabilità ex art. 2043 ’’[2].  Ma nel caso in esame essa viene totalmente esclusa come ipotesi a priori, in quanto l’evento dannoso poteva evitarsi con al rimozione dei ponteggi. Proprio per questo la Corte sottolinea che il fattore centrale dell’intera questione, siano le impalcature lasciate incustodite da parte dell’impresa e di conseguenza l’intero focus dovrebbe ruotare intorno all’art. 2043 c.c., risarcimento per fatto illecito: la responsabilità sia in capo al condominio sia all’imprenditore.

Il Condominio non può risultare esente da responsabilità se è esso stesso ad aver optato per tale scelta. Per questo motivo deve essere preso in considerazione in combinato disposto con l’articolo precedentemente citato  il 2051 c.c.

Si parte dal presupposto che fu il condominio a chiamare (eligere) l’impresa, cui affidare l’incarico di ristrutturazione dell’edificio e che per tale attività, si rendeva necessario l’ausilio di impalcature; così subentra la responsabilità  del committente dell’appalto, restando quindi a suo carico, il compito di supervisione e di vigilanza dell’intero operato dell’appaltatore e di conseguenza, assicurarsi per la  rimozione degli arnesi o strutture necessari alla realizzazione, proprio a salvaguardia dell’intera compagine condominiale ed a cautela di danneggiamenti.

Il committente dei lavori è tenuto a controllare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa che ha scelto, per cui se dopo svariati richiami a rimuovere le impalcature, nessuna risposta è pervenuta da quest’ultima, come nella fattispecie in esame, avrebbe dovuto agire in modo  diverso, in quanto a suo carico rimaneva la custodia dei luoghi.

Nel caso in questione emerge chiaramente la responsabilità condominiale ex art.  2051 c.c., in quanto come afferma la Cassazione: “è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura”, richiamando sul punto anche altri precedenti sempre di legittimità.

Certo potrebbe obiettarsi, come la pronuncia in esame risulti “monca”, in quanto un’assunzione tout court di responsabilità da cose in custodia in capo al Condominio ed allargata al ponteggio, in ordine al quale la custodia compete all’impresa, rappresenterebbe un notevole aggravio di responsabilità, proprio perché non rientrante nella diretta indicazione delle cose di proprietà comune. Tuttavia l’insegnamento della Corte di Cassazione rimarca maggiormente l’applicazione delle norme in materia di responsabilità aquiliana, imponendo al Condominio committente nella scelta delle imprese appaltatrici anche una collegata responsabilità in vigilando, che tenga conto, accortamente, sin dal capitolato ed attraverso le cautele che opererà la direzione lavori, di assicurare e garantire ogni specifica misura di sicurezza, al fine di prevenire le problematiche legate al danneggiamento e/o furto negli appartamenti dei condomini interessati dall’impalcatura.

[1] Cass. N. 26900/2014; Cass. N. 6435/2009

[2] Civile Sez. 3, del 28 ottobre 2009 n. 22807

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Diritto immobiliare e real estate