Funzione sociale del diritto dominicale: tutela del diritto alla salute nel condominio
di Ilaria Ottolina, Avvocato Scarica in PDFComunione e condominio – proprietà e azione petitoria per la tutela di diritti fondamentali della persona – innovazioni (eliminazione barriere architettoniche) – attivazione procedura condominiale ex lege – presupposti – assenza di deliberazione ad hoc – modifiche della cosa comune a spese proprie del proprietario/comunista – presupposti e limiti – sussiste
Riferimenti normativi: art. 2 e 42 Cost. – art. 832 c.c. – art. 1102 c.c. – art. 1120 c.c. – art. 1136 c.c. – art. 2 L.n. 13/1989
“… la L.n. 13 del 1989 all’art. 2 prevede che “le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima e seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art. 1136 secondo e terzo comma del codice civile. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto le deliberazioni di cui al comma primo, i portatori di handicap possono installare a proprie spese servo scala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza della porta di accesso al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori ed alle rampe dei garages …”
“… l’art. 2 comma 2 L.n. 13 del 1989 (poi trasfuso nell’art. 78 D.P.R. n. 380 del 2001) consente al portatore di handicap e per identità di ratio agli invalidi civili, ai soggetti che presentano difficoltà di deambulazione nonché alle persone anziane che, pur non affette da menomazioni motorie, si trovano comunque in minorate condizioni fisiche, di installare a proprie spese una serie di opere (provvisoriamente sostitutive di quelle considerate dal comma primo della cennata norma) quali servo scala o strutture mobili e facilmente rimovibili idonee a facilitare l’accesso …”
“… la legge, che pure riconosce e garantisce la proprietà privata, può prevedere limitazioni di tale fondamentale diritto allo scopo di assicurarne la funzione sociale … nella valutazione comparativa tra i due diritti in conflitto (e cioè la tutela della salute, da un lato, e la tutela della proprietà, dall’altro), entrambi di rango costituzionale, non può non accordarsi prevalenza al primo, pur essendo ovviamente necessario che il secondo subisca la minor compressione possibile allo scopo di realizzare pienamente l’altro …”
IL CASO
La sentenza in commento risolve in modo pregevole la questione, evidentemente ancora non del tutto pacifica, del “conflitto” tra diritto di proprietà (rectius: uso in comproprietà delle scale) e diritto alla salute, in ambito condominiale.
Il caso prende le mosse dalla comunicazione al condominio, da parte di due anziani coniugi comproprietari in precarie condizioni di salute, dell’urgente necessità di installare lungo la ringhiera del vano scala un dispositivo meccanico di risalita, sino al secondo piano.
A fronte dell’assenza di deliberazione assembleare in merito (solo nuovamente sollecitato il condominio decideva di “nulla deliberare in merito”), gli anziani condòmini si vedevano costretti a installare a proprie spese il servoscala.
L’intervento risultava tuttavia sgradito a qualcuno, che promuoveva azione possessoria, lamentando lesione o turbativa del possesso.
Il Tribunale di Taranto accoglieva il ricorso e ordinava la rimozione dell’impianto; i resistenti ricorrevano ex art. 700 c.p.c. per ottenere la sospensione dell’ordinanza e la contestuale declaratoria dei provvedimenti urgenti.
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per difetto del presupposto di residualità del mezzo processuale atipico ma, in sede di reclamo, il Tribunale di Taranto accoglieva il mezzo, sospendeva l’esecuzione del provvedimento impugnato e fissava termine per l’inizio della causa di merito.
Gli attori dunque instauravano il nuovo giudizio: i convenuti eccepivano l’inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem rispetto all’ordinanza di accoglimento emessa nel giudizio possessorio, nonché l’infondatezza nel merito; il condominio, invece, regolarmente citato al fine di rendere opponibile la sentenza definitiva anche nei suoi confronti, rimaneva contumace.
LA SOLUZIONE
Il Tribunale di Taranto, qualificata preliminarmente l’azione siccome petitoria (in quanto avente ad oggetto l’accertamento del diritto degli attori – espressamente qualificato “fondamentale della persona” – di mantenere nel vano scala condominiale la pedana mobile), liquidava l’eccezione di violazione del principio del ne bis in idem assumendo che, al contrario dell’azione petitoria, l’azione possessoria aveva ad oggetto uno stato/questione di fatto (sussistenza di molestie o turbative).
Nel merito, accoglieva la domanda e dichiarava sussistente il diritto degli attori ad installare e mantenere la pedana mobile sulla scala condominiale.
LE QUESTIONI GIURIDICHE
La decisione del Giudice pugliese prende posizione sul tema delle barriere architettoniche e, specularmente, su quello delle possibili interferenze che la tutela del diritto alla salute – si noti, anche di un solo comproprietario, in quanto portatore di una situazione soggettiva specifica e deteriore – può arrecare alla tutela del diritto dominicale – anche di plurimi comproprietari tout court – e lo fa con una sentenza che appare giusta, sia sul piano formale della sequenza di norme applicate, sia sotto il più ampio profilo dell’interpretazione sostanziale di esse (motivazione), in relazione alla fattispecie.
1) La normativa di riferimento sulle barriere architettoniche
Il codice civile (art. 1120, co. 2, c.c.) e la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”) qualificano gli interventi preordinati all’eliminazione delle barriere architettoniche – tra cui rientrano il servoscala della fattispecie, così come l’installazione di un ascensore – siccome innovazioni (art. 2, co. 1, L.n. 13/1989), in quanto tali subordinate ai limiti di cui all’art. 1120, co. 4, c.c. (divieto di recare pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato, alterazione del decoro architettonico, inservibilità all’uso o al godimento delle parti comuni, anche in capo ad un solo condomino).
Sotto il profilo procedurale, se già negli anni ’90 la citata legge speciale aveva introdotto, con l’art. 2, co. 1, una disciplina “privilegiata” in favore di condòmini interessati (non necessariamente portatori di handicap e anche in caso di opere diverse dall’ascensore) – si rammentano la deroga alla disciplina di determinate distanze (art. 3)[1] e la previsione della sola eventuale autorizzazione, esclusa in ogni caso la concessione edilizia (art. 7) -, a distanza di oltre un ventennio anche la legge di riforma del condominio (L.n. 220/2012) ha introdotto una norma di favore (art. 1120, co. 2, c.c.) per l’approvazione delle deliberazioni dirette a valorizzare gli immobili sotto alcuni aspetti specifici, tra i quali, per l’appunto, l’eliminazione delle barriere architettoniche (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà – anziché i due terzi – del valore dell’edificio: art. 1336, co. 2, c.c., in luogo del co. 5 del medesimo articolo).
Il combinato disposto delle due norme (art. 1120, co. 2, c.c. e art. 2, co. 1, L.n. 13/1989) descrive quindi una prima fase assembleare, potenzialmente idonea a disciplinare in modo definitivo la decisione condominiale di dare corso ad un’innovazione avente ad oggetto l’eliminazione di una barriera architettonica.
Si può supporre che, in ragione delle differenti implicazioni tra l’eliminazione delle barriere architettoniche mediante il montaggio di un piano mobile ovvero mediante l’installazione di un ascensore (si rammenta che l’ascensore è obbligatorio in luogo del servo scala per edifici “con più di tre livelli fuori terra”, in forza dell’art. 1, co. 3, lett. d, L.n. 13/1989, e che quest’ultimo, a differenza della pedana mobile, è di norma destinato ad essere utilizzato da parte di tutti, eccetto i proprietari dei piani terra), nel caso d’installazione del servoscala il tentativo di ottenere l’innovazione mediante la procedura assembleare fallisca – come nel caso di specie – , con conseguente facoltà del condomino interessato (ora sì, in quanto anche portatore di handicap o comunque di ridotte capacità fisiche o psico-fisiche) di installare, a proprie spese, l’opera in questione (combinato disposto art. 1102, co. 1, c.c. e art. 2, co. 2, L.n. 13/1989, sempre nel rispetto delle maggioranze dell’art. 1120, co. 2, c.c. e dell’art. 1121, co. 3, c.c., vale a dire partecipazione ai vantaggi dell’innovazione “in qualunque tempo”, in ossequio all’art. 2, co. 3, L.b. 13/1989).
Diversamente, nel caso dell’eliminazione della barriera architettonica mediante installazione di un ascensore, del cui utilizzo beneficerà verosimilmente l’intero condominio (a prescindere dalla presenza o meno di soggetti portatori di handicap), si può presumere un’assemblea condominiale “partecipata” (e, conseguentemente “garantita” dalle norme in materia di condominio), salva la facoltà di ogni condomino di astenersi e di partecipare in seguito, secondo le regole di cui all’art. 1121, co. 3, c.c. (rimborso delle spese d’installazione – regolate, quanto alle innovazioni, dall’art. 1123 c.c., che prevede la ripartizione sulla base del “valore della proprietà di ciascuno” – e delle spese relative alla manutenzione e sostituzione dell’innovazione, art. 1124 c.c., ripartite “per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”)[2].
Sicché, come prevedibile e come correttamente circostanziato anche dal Tribunale di Taranto, gli attori provvedevano a proprie spese a installare il servo scala (art. 1102, co .1, c.c.), modificando il bene comune al fine di trarne “miglior godimento”: orbene, fermi restando i limiti dell’art. 1120, co. 4, c.c. in tema di innovazioni, premesso che non deve trattarsi di un’alterazione sostanziale o di un mutamento della destinazione originaria del bene, s’impone al proprietario/comunista, quale limitazione, quella di non impedire agli altri partecipanti “di farne uso secondo il loro diritto”, alla stregua di un criterio di “tollerabilità” (equitativamente valutato dal Giudice)[3].
2) Il contributo giurisprudenziale alla materia: i concetti di solidarietà sociale e condominiale, correlati alla “funzione sociale” della proprietà
Nell’interpretare il modo in cui gli attori hanno agito ai sensi dell’art. 1102 c.c., il Giudice ha orientato il proprio convincimento rispetto al principio costituzionale della funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.), che com’è noto rappresenta un limite al godimento pieno del diritto dominicale.
E così, bilanciando i contrapposti interessi, è stato ritenuto che il sacrificio imposto dall’anziano attore (essendo nel frattempo deceduta la moglie), al condominio/altri comproprietari, fosse obiettivamente “tollerabile”, posto che il servo scala “… limita ma non comprime irrimediabilmente la fruibilità comune delle scale e del relativo andito e comunque detta limitazione è ridotta temporalmente”.
Il principio della funzione (anche) sociale della proprietà, giustamente evocato dal Tribunale di Taranto, è strettamente correlato – in ambito condominiale – ai principi di elaborazione giurisprudenziale di “solidarietà sociale” e “solidarietà condominiale”, che al di là di inutili “sofisticazioni” terminologiche rappresentano i criteri-guida per bilanciare (secondo giustizia ed equità) interessi contrapposti, in ambito pubblico (sociale) o condominiale (collettivo)[4].
In effetti, l’interesse all’eliminazione delle barriere architettoniche, come costantemente ribadito dalle Corti, è tale a prescindere dall’effettiva utilizzazione degli edifici, da parte dei soggetti interessati, tant’è che non si tratta “… di un diritto personale ed intrasmissibile del condomino disabile, che si estingue con la morte dello stesso”[5]; sempre nell’ottica di una lettura orientata all’interesse pubblico (che, a questo proposito, fa salvo anche quello privato) è stato ampliato il concetto di diritto alla salute giuridicamente rilevante, inteso non come “… semplice assenza di malattia ma come stato di completo benessere fisico e psichico (ex multis Cass. 21748/2007), sì da doversi ritenere che la normativa concernente il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla L.n. 13 del 1989, art. 2, debba ritenersi applicabile anche alle persone che, in condizione dell’età avanzata, pur non essendo portatori di handicap, abbiano comunque disagi fisici e difficoltà motorie”[6].
Per concludere, pare significativo anche il contributo offerto dalla giurisprudenza amministrativa sul tema, laddove – anche sostituendo, nel “gioco delle parti”, la P.A. al condominio – “… è possibile opporre il diniego alla realizzazione di interventi destinati ad eliminare o superare le barriere architettoniche anche sui beni soggetti a tutela [paesaggistica o storica ex L.n. 1089/1939] solo nei casi in cui non sia possibile realizzare le opere senza un serio pregiudizio per il bene tutelato, con conseguente obbligo per l’amministrazione, in caso di pronuncia negativa, di esternare la natura e la gravità del pregiudizio rilevato … in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate”[7].
Sulla funzione sociale della proprietà, invece, altro Tribunale amministrativo, sottoponendo la tesi (positiva) iniziale ad un vero e proprio processo di “falsificazione”, giunge a sancire il principio, assunto a quel punto come “vero”, che “L’ammissione generalizzata della possibilità di abdicare alla proprietà di un bene immobile si pone in contrasto con la funzione sociale che l’art. 42 Cost. le assegna. La proprietà è, infatti, riconosciuta e garantita a tutti i cittadini non solo per soddisfare bisogni egoistici ma anche per la soddisfazione di interessi generali: il mantenimento in buono stato di un bene immobile, dunque, costituisce non solo esplicazione delle facoltà inerenti alla proprietà ma anche un dovere, la cui violazione deve essere scoraggiata”[8].
[1] Cass. civ., Sez. II, Sent. 03.08.2012 n. 14096
[2] Cass. civ., Sez. II, Ord. 04.09.2017 n. 20713
[3] Cass. civ., Sez. II, Ord., 05.12.2018 n. 31462
[4] Cass. civ., Sez. II, 12.04.2018 n. 9101; Cass. civ., Sez. II, Sent. 28.03.2017 n. 7938, secondo cui nemmeno il regolamento condominiale può subordinare “… l’esecuzione dell’opera [nella specie: ascensore] all’autorizzazione del condominio, dovendo tributarsi ad una norma siffatta valore recessivo rispetto al compimento di lavori indispensabili per un’effettiva abitabilità dell’immobile; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord. 09.03.2017 n. 6129.
[5] Cass. civ., Sez. II, sent. 26.02.2016 n. 3858
[6] Cass. 7938/17, cit.
[7] T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. II Sent., 05.04.2007 n. 1122
[8] T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 20.03.2018 n. 368
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