Frequentazione nonni e nipoti: limitata se il nonno è troppo invadente
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione Civile sez. I, ordinanza del 19 maggio 2020 n. 9145
Rapporti dei minori con gli ascendenti
Art. 315 bis c.c. – Art. 317 bis c.c.
Il diritto del nonno di mantenere rapporti significativi con i nipoti è recessivo rispetto a quello dei minori di crescere in modo sano ed equilibrato. Il regime di visite disposto con i provvedimenti giudiziali può essere ridimensionato, se la relazione comporta uno stato di conflitto di lealtà dei minori tra genitori e ascendenti, e per mancanza di collaborazione nell’adempimento degli obblighi educativi, essendo tale elemento un presupposto indispensabile.
CASO
La vicenda, che vede coinvolti un nonno e la sua nuova moglie e le due nipoti minorenni dall’altro, ha inizio con un ricorso ai sensi dell’art. 317 bis c.c. in cui il tribunale aveva riconosciuto a entrambi i ricorrenti, il diritto alla frequentazione con le minori, stabilendo un calendario di visite. Il decreto del tribunale minorile è impugnato dai genitori delle minori e nelle more del giudizio il nonno propone nuovamente ricorso al tribunale per i minorenni di Roma, denunciando il comportamento ostruzionistico tenuto dai genitori delle bambine e chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare l’osservanza delle disposizioni relative alle visite.
In questo secondo giudizio, revocato ogni precedente provvedimento, il tribunale aveva ridotto i giorni di visita, disponendo che l’incontro col nonno paterno avvenisse esclusivamente un giorno al mese. Con il provvedimento si conferiva incarico al Servizio sociale di monitorare la situazione delle minori e segnalare eventuali disagi delle stesse derivanti dalla conflittualità parentale.
Il nonno reclamava questo provvedimento facendo rilevare che il contraddittorio dovesse essere esteso alla moglie, nonna non biologica delle nipoti. La Corte rilevava che la stessa, oltre a non essere stata parte del giudizio di primo grado, non rivestiva la qualità di litisconsorte necessaria, in quanto il diritto alla frequentazione delle nipoti del coniuge, riconosciutole nel primo procedimento, non implicava la necessità di decidere anche nei suoi confronti, non essendo in questione uno status comune ai due soggetti né un rapporto sostanzialmente unico.
Quanto alla decisione di modificare il regime di visita attraverso la riduzione della frequentazione, la Corte evidenziava la natura recessiva del diritto del nonno a mantenere rapporti significativi con le nipoti, rispetto al diritto di queste ultime di crescere in modo sano ed equilibrato.
La relazione con il nonno e il suo nucleo familiare aveva comportato per le minori un conflitto di lealtà con i genitori, che rappresentavano le figure primarie di riferimento affettivo ed educativo. Il coinvolgimento del nonno nella vita delle nipoti era stato giustamente ridimensionato, per mancanza di collaborazione nell’adempimento degli obblighi educativi dei genitori.
Il nonno ricorre in Cassazione, lamentando la violazione delle norme di cui agli artt. 315 bis e 317 bis c.c., sostenendo che la condizione di disagio delle minori non era causata dall’andamento dei loro personali legami, ma esclusivamente dal rapporto conflittuale tra quest’ultimo ed i genitori. Il nuovo assetto più restrittivo avrebbe completamente compromesso la possibilità di mantenere e sviluppare rapporti significativi tra lui e le nipoti.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, richiamando un principio già espresso in passato, circa il diritto dei nonni di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
Con la legge di riforma della filiazione si è attribuita agli ascendenti la facoltà di instaurare un giudizio per veder tutelata la loro posizione soggettiva (art. 317 bis c.c.).
Tuttavia tale diritto non è incondizionato, essendo il suo esercizio subordinato a una valutazione del giudice che tenga presente l’interesse esclusivo del minore. La frequentazione nonni-nipoti può essere dunque esclusa o limitata se non è funzionale a una crescita serena ed equilibrata dei minori e se comporta turbamenti e disequilibri affettivi (Cass. Civ. Sez. I, 25 maggio 2018, n. 19779 e Cass. Civ. 12 giugno 2018, n. 15238).
Nel caso specifico, i contrasti nati in seno al nucleo familiare allargato, avevano creato un conflitto di lealtà nelle minori, derivante dall’essere contese tra genitori e nonno, con conseguente disagio psicologico pregiudizievole per il loro sano sviluppo.
Pur avendo valutato, la Corte territoriale, anche l’atteggiamento ostruzionistico dei genitori delle minori, i giudici hanno correttamente dato prevalenza al diritto delle minori di vivere in un clima di serenità, individuando come unica soluzione quella di ridimensionare la frequentazione con l’ascendente e così comunque salvaguardare anche tale relazione.
Questioni. Sul punto riguardante la legittimità ad agire a tutela del legame nonni-nipoti, anche della nonna non biologica, nuova moglie del nonno delle minori, la Cassazione – con l’ordinanza 25 luglio 2018, n. 19780 – si era pronunciata, per un’interpretazione estensiva dell’art. 317 bis c.c..
In tale sede la Corte aveva richiamato le disposizioni costituzionali (artt. 2 e 30 Cost.), Europee (art. 24 della Carta di Nizza) e internazionali (art. 8 della CEDU), che formano il quadro normativo di riferimento dal quale non si può prescindere nell’interpretazione della legge ordinaria nazionale.
La Corte di Giustizia europea ha affermato che la nozione di “diritto di visita”, contenuta nel Regolamento CE n. 2201/2003 deve essere interpretata nel senso che essa comprende anche il diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti minorenni.
Il concetto di famiglia di cui all’articolo 8 della Convenzione riguarda le relazioni basate sul matrimonio ma anche altri legami familiari di fatto, sempre che la relazione sia sufficientemente stabile (Corte EDU, 24/01/2017 Grande Camera, Paradiso e Campanelli c. Italia).
La Corte, pertanto, aveva ritenuto di consentire anche alla “nonna non biologica” delle bambine – di agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del suo diritto a mantenere rapporti significativi con le nipoti.
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