Il foro del consumatore prevale su quello del titolare del trattamento dei dati personali
di Alberto Maffei Scarica in PDFTribunale di Reggio Emilia, 1 febbraio 2018 – Morlini
Competenza – Competenza territoriale – Foro del consumatore – Foro del titolare del trattamento dei dati (D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 10; D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 152; D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33 comma 2 lett. u)
Nel caso di violazione delle regole relative al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di un rapporto di consumo, la competenza è esclusivamente del foro di residenza del consumatore, in quanto tale criterio prevale su quello del foro della residenza del titolare del trattamento.
CASO
L’attore ha acquistato, quale consumatore, un divano, un letto e un materasso, con un finanziamento; ha pagato in ritardo le prime rate, per negligenza della finanziaria, la quale nonostante le richieste non ha consegnato in tempo i bollettini postali, modo concordato di pagamento; la finanziaria ha erroneamente, quindi, segnalato il nominativo dell’attore alla CRIF, con il risultato che egli, fino alla cancellazione, non ha potuto ottenere assegni, carta di credito e bancomat; ottenuta la cancellazione, agisce per il risarcimento del danno. La convenuta eccepisce l’incompetenza del Tribunale di residenza per essere competente il Tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento dei dati, vertendosi in materia di responsabilità da trattamento dei dati personali.
SOLUZIONE
Nel caso di violazione del trattamento dei dati personali di un soggetto, competente territorialmente è il giudice del luogo di residenza del titolare del trattamento dei dati; quando tale trattamento, però, avviene nell’ambito di un rapporto regolamentato dal Codice del Consumo, prevale il cd. Foro del consumatore e quindi la competenza è del giudice del luogo di residenza del consumatore.
QUESTIONE
Dopo le prime esitazioni, anche della dottrina, la Cassazione è ormai ferma nel ritenere che foro del consumatore prevalga su quello del titolare del trattamento dei dati personali (Cass. 10 febbraio 2016, n. 2687; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20304; Cass. 12 febbraio 2014, n. 5705; Cass. 14 ottobre 2009, n. 21814).
Nella scia di tali decisioni si inserisce la sentenza in oggetto, senza apportare alcuna novità, ma limitandosi a richiamare l’orientamento.
La Cassazione fonda la decisione sul criterio temporale; la competenza del Tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento dei dati personali è prevista dall’art. 152 del Codice Privacy, del 2003, seppur confermata, con un mero richiamo, dal Decreto sulla Semplificazione dei Riti, del 2011.
Secondo i principi generali, la previsione della competenza esclusiva del foro del consumatore prevale, in quanto posteriore, perché contenuta nel Codice del Consumo, del 2005.
La Cassazione, quindi, non effettua un bilanciamento tra gli interessi in gioco, ma si limita a seguire la successione cronologica delle norme.
Cosa succederà ora? Come noto, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679 c.d. GDPR, il legislatore italiano ha il dovere e l’opportunità di aggiornare la normativa, secondo le linee previste dal Regolamento, che, peraltro, è già immediatamente applicabile in gran parte.
La previsione di un foro esclusivo non è obbligata dal GDPR; resta quindi una scelta del nostro legislatore, che potrebbe non agire, lasciando immutata la situazione e, implicitamente, ritenere valido l’orientamento giurisprudenziale commentato. Se però agisse, dovrebbe prestare attenzione e risolvere il problema espressamente, in quanto la semplice riproduzione dell’art. 152 Codice Privacy potrebbe portare qualcuno a pensare che, secondo la successione legislativa, si inverta la situazione e quindi prevalga il foro del titolare del trattamento dei dati.
Come in tutta la materia della protezione dei dati, attendiamo fiduciosi…