Foro convenzionale esclusivo ed eccezione d’incompetenza territoriale
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass., sez. VI, 21 novembre 2022, n. 34215, Pres. Lombardo – Est. Varrone
[1] Processo civile – Competenza per territorio – Foro convenzionale esclusivo (artt. 28, 29 c.p.c.)
Massima: “La parte che eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l’operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione”.
CASO
[1] Con l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta, il debitore opponente eccepiva l’incompetenza dell’adito Tribunale di Lucca in forza di una clausola contenuta nel contratto di fideiussione, che prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Treviso.
Il Tribunale di Lucca, pronunciandosi esclusivamente in punto di competenza, accoglieva tale eccezione, dichiarando la propria incompetenza a favore del Tribunale di Treviso. In particolare, secondo il Tribunale di Lucca, con il contratto di fideiussione le parti avevano stabilito la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria veneta, per cui l’eccezione di incompetenza sollevata doveva ritenersi fondata. Conseguentemente, procedeva ad annullare, nei confronti dell’opponente, il decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti il termine di novanta giorni per riassumere la causa davanti al Tribunale di Treviso.
La società creditrice proponeva regolamento di competenza deducendo, per quanto di interesse ai fini del presente commento, violazione degli artt. 28 e 29 c.p.c., in relazione alla menzionata clausola del contratto di fideiussione. Secondo la ricorrente, il Tribunale di Lucca avrebbe erroneamente applicato gli artt. 28 e 29 c.p.c., non avendo considerato che la clausola di determinazione del foro convenzionale contenuta nel contratto di fideiussione non era specifica e non aveva affatto escluso la competenza di altri fori concorrenti, essendo necessaria una dichiarazione univoca ed espressa da cui risulti in modo chiaro e preciso la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all’ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza dei fori previsti dalla legge in via alternativa. Nel caso di specie, mancherebbe una volontà inequivoca di escludere sia la competenza del foro generale delle persone fisiche, che quella del foro del consumatore, avendo le parti semplicemente concordato un foro convenzionale ulteriore. Sulla base di tale presupposto, secondo il ricorrente il debitore opponente non avrebbe proceduto a eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l’indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno dei predetti criteri sicché, in mancanza di tale contestazione specifica e di detta prova, l’eccezione avrebbe dovuto essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con conseguente competenza dell’adito Tribunale di Lucca.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte adita in via di regolamento di competenza dichiara l’infondatezza dell’impugnazione proposta.
In relazione al motivo in esame, la Cassazione osserva come dall’invocato contratto di fideiussione, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, emerga proprio quella volontà concorde espressa e univoca delle parti non solo di derogare all’ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa: la clausola oggetto di contesa recita, infatti, che «Per qualunque eventuale contenzioso dovesse tra le parti insorgere in relazione al presente accordo è competente in via esclusiva il Tribunale di Treviso».
Da tale rilievo, il giudice di legittimità fa discendere de plano l’applicazione al caso di specie del principio di diritto secondo cui la parte che eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l’operatività di un foro convenzionale esclusivo, non sia tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (conf., ex plurimis, Cass., 18 giugno 2018, n. 15958).
QUESTIONI
[1] Con la pronuncia in commento, la Cassazione affronta il tema degli oneri processuali di cui risulta investita la parte che eccepisca l’incompetenza per territorio del giudice adito sulla base di un accordo, concluso con la controparte, di determinazione convenzionale del giudice competente.
La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 28 c.p.c. il quale, come noto, prevede che «La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge [corsivo nostro]».
Tale disposizione, in deroga al principio generale della inderogabilità convenzionale della competenza, riconosce alle parti la possibilità di dar vita ad accordi derogativi della stessa, portando così la causa davanti ad un foro diverso da quello individuato dalla legge (il c.d. foro convenzionale), purché si tratti di competenza territoriale e sempreché la controversia non riguardi una delle cause ivi espressamente indicate o espressamente definite inderogabili da specifica previsione normativa (M. Marinelli, P. Widmann, sub art. 28, in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura civile. Commentario, Milano, 2018, I, 425).
Tale regola è destinata a completarsi mediante il successivo art. 29, il quale, dopo aver chiarito che l’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale debba riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto, statuisce, al suo 2°co., che «L’accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito [corsivo nostro]».
Ciò significa, evidentemente, che il normale effetto dell’accordo derogatorio delle parti è quello di aggiungere un ulteriore foro a quelli individuati dal legislatore. Viceversa, affinché il foro individuato dalle parti concreti un’ipotesi di competenza esclusiva occorre che le parti abbiamo in modo inequivocabile ed espresso dichiarato la loro concorde volontà, non solo di derogare all’ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (ex plurimis, Cass., 9 agosto 2007, n. 17449).
La clausola adottata dalle parti nel caso di specie pare presentare le predette caratteristiche, nella misura in cui sancisce che «Per qualunque eventuale contenzioso dovesse tra le parti insorgere in relazione al presente accordo è competente in via esclusiva il Tribunale di Treviso».
Peraltro, il riferimento compiuto a “qualunque eventuale contenzioso” dovrebbe condurre a estendere l’applicabilità della clausola a tutte le controversie, a qualsiasi titolo connesse con l’operatività del contratto (così, Cass., 31 marzo 2011, n. 7529).
Si tenga presente, comunque, che il foro convenzionale, anche se considerato esclusivo, non dà altresì luogo a un’ipotesi di competenza inderogabile (tra le più recenti, Cass., 11 ottobre 2016, n. 20478).
Si ricorda, per puro spirito di completezza e sebbene tale aspetto non riguardi direttamente il caso deciso con la pronuncia in commento, che la clausola derogativa della competenza territoriale può essere pattuita anche a favore di una soltanto delle parti (c.d. clausola “asimmetrica”), comportando la facoltà per tale parte di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, essendo l’altro contraente invece obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all’autorità giudiziaria contrattualmente indicata (Cass., 21 luglio 2016, n. 15103).
Ora, e venendo alla questione specificamente decisa dalla pronuncia in epigrafe, poiché l’effetto proprio della pattuizione di un foro esclusivo è proprio quello di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge – i quali, pertanto, restano inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga una pattuizione siffatta -, coerentemente si ritiene, ormai pacificamente, che la parte che voglia eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito invocando l’operatività di un foro convenzionale esclusivo non sia tenuta anche a contestare tutti i fori alternativamente previsti in materia di obbligazioni contrattuali (così, Cass., 31 marzo 2017, n. 8548; Cass., 8 febbraio 2005, n. 2543).
La pronuncia in commento, in definitiva, offre continuità a tale indirizzo interpretativo, e correttamente applica i relativi principi alla clausola racchiusa nell’invocato contratto di fideiussione che pare recare tutte le caratteristiche richieste ex lege per l’individuazione del foro convenzionale esclusivo.
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