Il foro competente per la liquidazione degli onorari dell’avvocato
di Fernando Bonitatibus Scarica in PDF
Cass., sez. VI, 9 giugno 2017, n. 14514
Competenza civile – Foro del consumatore – Onorari di avvocato – Cliente lavoratore (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, artt. 3 e 33).
[1] Nelle controversie per la liquidazione degli onorari degli avvocati non si applica il foro del consumatore se l’attività è stata prestata in un giudizio riguardante l’attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente.
CASO
[1] Un avvocato otteneva decreto ingiuntivo dal Tribunale di Siena per aver svolto prestazioni professionali a favore di un socio accomandatario di una società in accomandita semplice relative a giudizi di opposizione a cartelle esattoriali riguardanti la società. Il socio accomandatario si opponeva al decreto e sollevava eccezione di incompetenza territoriale che veniva rigettata. In seguito, lo stesso socio adiva la Corte di cassazione, con regolamento di competenza, ritenendo che dovesse applicarsi il foro del consumatore.
SOLUZIONE
[1] Con la pronuncia in esame la Cassazione, proseguendo sull’orientamento giurisprudenziale già tracciato in precedenza (vedi Cass. 19 gennaio 2016, n. 780, Foro it., Rep. 2016, voce Competenza civile, n.107), rigetta il ricorso per regolamento di competenza e rimette la causa al Tribunale.
La persona fisica, nel caso in questione il socio accomandatario, non può essere considerata consumatore, al fine dell’applicazione delle norme di maggior favore previste dal codice del consumo, se si è avvalsa dell’opera del professionista a seguito del ricevimento di cartelle di pagamento legate alla sua qualità di socio di società di persone.
QUESTIONI
[1]La Suprema Corte ha ribadito il principio in base al quale, per determinare il foro competente in caso di controversia tra un professionista ed un altro soggetto ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005, bisogna tenere in considerazione le esigenze che il soggetto va a soddisfare con il contratto.
In linea con quanto sancito dal costante orientamento giurisprudenziale nazionale (tra le pronunce più recenti si veda Cass. 2 novembre 2016, n. 22133 in Foro it., Rep. 2017, voce cit., n. 12), si applica il principio del foro del consumatore solo quando il contratto è concluso tra un professionista ed un soggetto «che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta» come emerge dall’art. 3, 1°comma lettera a) del d.lgs. n. 206 del 2005. La ratio sottintesa al riconoscimento della competenza del foro del consumatore, in luogo di quello del professionista convenuto, infatti, è quella rimediale di riequilibrare l’asimmetria nel potere contrattuale tra le due parti. La tutela, però, non ha ragione d’essere se il contratto viene stipulato tra due professionisti ovvero venga stipulato per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale (vedi Cass 9 novembre 2006, n. 23892 id., Rep. 2006, voce Contratto in genere, n. 419).
La disciplina di maggior favore, che si concretizza nella competenza del foro del consumatore, continua ad applicarsi invece, come affermato dalla pronuncia n. 12685 del 9 giugno 2011 Ced. Cass., rv. 618125 (m) e recentemente dalla Cass. [ord.], 14 marzo 2017, n. 6634, quando il cliente che si avvale dell’opera dell’avvocato sia un lavoratore subordinato ovvero non svolga un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.