8 Ottobre 2019

Focus della Cassazione penale sull’usura

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Nelle controversie bancarie, le doglianze degli attori ruotano spesso intorno all’asserito superamento del tasso soglia usura da parte degli interessi corrispettivi o moratori pattuiti in contratto.

Può essere per questo utile segnalare una recente sentenza della Cassazione penale, Sez. II,  n. 38551/2019 che ha focalizzato alcuni punti fermi in materia di usura, riassumibili come segue:

– il delitto di usura si configura come un reato a schema duplice, potendo essere integrato da due distinte fattispecie tipiche, aventi in comune la pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, ma che si distinguono perché: a) l’una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito: in questo caso, il verificarsi dell’evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all’eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell’illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell’obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito usuraio; b) l’altra è caratterizzata dalla mera accettazione del sinallagma ad esso preordinato: in questo caso, che ricorre quando la promessa del corrispettivo usurario, in tutto o in parte, non venga mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell’obbligazione rimasta inadempiuta. Naturalmente, nel caso in cui la pattuizione usuraria sia adempiuta, la prima fattispecie assorbe l’altra (per tutte Cass. n. 38812/2008);

– ai fini dell’integrazione del delitto di usura non è richiesta una condotta induttiva da parte di chi pone in essere la condotta usuraria, rilevando unicamente l’usurarietà oggettiva delle condizioni pattuite (a nulla rilevando anche che esse siano state volontariamente accettate dalla parte offesa), in quanto il nucleo essenziale dell’elemento oggettivo consiste nel «farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità». La ratio dell’incriminazione risiede, all’evidenza, nell’esigenza di impedire le pattuizioni ad usura, e non vi è alcuna ragione sostanziale per ritenere che l’usura implichi una iniziativa del soggetto attivo e per escludere il delitto nei casi, fra l’altro statisticamente più frequenti, in cui sia la vittima a rivolgersi all’usuraio;

– la condotta tipica del reato di usura non richiede che il suo autore assuma atteggiamenti intimidatori o minacciosi nei confronti del soggetto passivo, atteso che tali comportamenti caratterizzano la diversa fattispecie dell’estorsione (Cass. n. 2988/2007); i delitti d’usura e di estorsione possono concorrere ove la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi usurari: diversamente, sussiste il solo reato di estorsione ove la violenza o la minaccia siano usate ab initio al fine di ottenere la dazione dei suddetti vantaggi (Cass. n. 5231/2009).

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