Focus della Cassazione su contenzioso bancario e distribuzione degli oneri probatori
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLa distribuzione degli oneri probatori nel contenzioso bancario è tematica che caratterizza le controversie bancarie, notoriamente connotate da peculiarità tecnico-giuridiche.
Una recente ordinanza della Cassazione (Cass. n. 2435/2020) ha operato una interessante ricognizione (di immediato impatto pratico) dei principi che regolano la materia, di seguito sintetizzati:
– ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l’accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, essendo attore in giudizio, egli dovrà farsi carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto: con tale produzione il correntista assolve all’onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi (Cass. n. 9201/2015; Cass. n. 20693/2016; Cass. n. 24948/2017);
– la rideterminazione del saldo del conto, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, deve avvenire attraverso i relativi estratti, a partire dalla data dell’apertura del conto corrente, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Cass. n. 21597/2013; Cass. n. 20693/2016; Cass. n. 9365/2018);
– a fronte della documentazione di un rapporto di conto corrente bancario incompleta, in mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, non prodotti dalla correntista e dalla banca, convenuta in un’azione di ripetizione di indebito promossa dalla correntista, malgrado ordine di esibizione documentale, il giudice, qualora il cliente limiti l’adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell’intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti), può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d’ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti (Cass. n. 31187/2018);
– nel caso in cui non vengano prodotti tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente bancario (il che, di regola, deve avvenire, al fine di determinare un’integrale ricostruzione dei rapporti di dare ed avere) e conseguentemente non sia possibile procedere ad una ricostruzione integrale del rapporto, tale situazione non causa il respingimento della domanda di restituzione dell’indebito da parte del correntista, ma è possibile procedere alla ricostruzione anche attraverso altre prove documentali o argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal correntista o dalla banca;
– nei rapporti bancari in conto corrente, la rideterminazione del saldo del conto deve dunque avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, ma non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all’individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal correntista (Cass. n. n. 9526/2019);
– nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio; nella seconda ipotesi, l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass.11543/2019).
In definitiva, l’estratto-conto non costituisce l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente di avere un appropriato riscontro dell’identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (in arg. Fiorucci, Controversie bancarie. Casi e soluzioni giurisprudenziali, Milano, 2019, p. 430; De Santis, Oneri di allegazione e oneri probatori nel contenzioso bancario, con particolare riferimento alle azioni di nullità e di ripetizione per indebito, in Banca borsa e titoli di credito, 2017, I, p. 756; Greco, Rapporti bancari e onere della prova: il punto della Corte di Cassazione, in Responsabilità Civile e Previdenza, 2016, p. 1257).
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia