Intestazione del provvedimento: Cassazione civile, Sezione VI, Ordinanza n. 17421/2020 pubblicata il 20 agosto 2020. Parole chiave: postergazione – finanziamento dei soci – sottocapitalizzazione – squilibrio dell’indebitamento – natura sostanziale della postergazione – Massima: “ai fini dell’applicazione dell’art. 2467 c.c., il presupposto del significativo squilibrio dell’indebitamento della società deve essere valutato con esclusivo riferimento al momento in cui viene concesso il finanziamento da parte del socio, senza che possano avere effetto retroattivo i successivi versamenti in conto capitale effettuati dal medesimo socio, essendo meri fatti sopravvenuti”. Disposizioni applicate: articoli 2467 c. c., 2484 c.c. Nel giudizio in esame l’attore ha proposto ricorso avverso la decisione di merito che confermava la postergazione di talune voci di credito nei confronti della società fallita, … Leggi tutto Finanziamenti dei soci: la valutazione dello squilibrio patrimoniale deve essere effettuata con riferimento al momento del finanziamento
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