22 Settembre 2020

Finanziamenti dei soci: la valutazione dello squilibrio patrimoniale deve essere effettuata con riferimento al momento del finanziamento

di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDF

Intestazione del provvedimento: Cassazione civile, Sezione VI, Ordinanza n. 17421/2020 pubblicata il 20 agosto 2020.

Parole chiave: postergazione – finanziamento dei soci – sottocapitalizzazione – squilibrio dell’indebitamento – natura sostanziale della postergazione –

Massima: “ai fini dell’applicazione dell’art. 2467 c.c., il presupposto del significativo squilibrio dell’indebitamento della società deve essere valutato con esclusivo riferimento al momento in cui viene concesso il finanziamento da parte del socio, senza che possano avere effetto retroattivo i successivi versamenti in conto capitale effettuati dal medesimo socio, essendo meri fatti sopravvenuti”.

Disposizioni applicate: articoli 2467 c. c., 2484 c.c.

Nel giudizio in esame l’attore ha proposto ricorso avverso la decisione di merito che confermava la postergazione di talune voci di credito nei confronti della società fallita, di cui era socio ed amministratore unico.

Il medesimo lamentava l’erronea applicazione degli artt. 2467 c.c. e 2484 c.c., ritenendo che nel caso di specie non si potesse delineare il presupposto dell’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, dal momento che la situazione finanziaria e patrimoniale della società deve essere valutata nel suo complesso e solo al termine del ciclo dell’attività di impresa.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, fornendo alcuni chiarimenti circa la finalità e la natura della postergazione del credito del socio, nonché i presupposti applicativi dell’art. 2467 c.c. ed il metodo di valutazione dei medesimi.

In particolare, i principi evidenziati nell’ordinanza in esame sono i seguenti:

(i) l’art. 2467 c.c. persegue l’obiettivo di contrastare la sottocapitalizzazione della società – in presenza della quale la società dispone dei mezzi per l’esercizio dell’impresa, ma questi sono in minima parte imputati a capitale – al fine di impedire la traslazione dei rischi da continuazione dell’attività in regime di crisi sui creditori e sui terzi (Cass. 15 maggio 2019 n. 12994 e Cass. 31 gennaio 2019 n. 3017);

(ii) ai fini dell’applicazione della disciplina della postergazione del credito del socio, è necessario che la valutazione relativa allo squilibrio patrimoniale della società ai sensi dell’art. 2467 c.c. venga effettuata con riferimento al momento in cui il finanziamento viene concesso (così anche Cass. 15 maggio 2019 n. 12994);

(iii) la valutazione circa lo squilibrio patrimoniale sociale non risulta essere suscettibile di essere “rimossa” da eventuali fatti successivi. In tale ottica, a nulla rilevano eventuali versamenti in conto capitale posti in essere negli anni successivi (quand’anche provenienti) dallo stesso socio che in precedenza aveva provveduto ai finanziamenti, dal momento che i suddetti versamenti consistono in fatti sopravvenuti di per sé inidonei ad assumere valenza “retroattiva”. Resta in ogni caso inteso, tuttavia, che i fatti successivi posti in essere dai soci potrebbero ricondurre la società in uno stato di equilibrio economico, con l’evidente conseguenza che non sarebbe più necessario applicare il rimedio della postergazione;

(iv) il riferimento al “tipo di attività esercitata dalla società” di cui all’art. 2467 c.c. c. 2 deve essere considerato alla luce della dimensione dello squilibrio in concreto rilevante, che per l’appunto varia a seconda del tipo specifico di impresa considerata. Al riguarda, si rammenta per completezza che per verificare se lo squilibrio debba essere qualificato “eccessivo” devono essere presi in considerazione i consueti indici di bilancio, nonché, eventualmente, i criteri forniti dalle scienze aziendali.

Tale pronuncia ha confermato l’orientamento giurisprudenziale, già espresso con la sentenza n. 15 maggio 2019 n. 12994 della Cassazione, secondo cui l’istituto della postergazione delineato dall’art. 2467 c.c. ha natura sostanziale (e non solo endoprocessuale), andando ad incidere sui termini di esecuzione del rapporto negoziale e, pertanto, sulla esigibilità stessa del contratto. La postergazione, infatti, opera già durante la vita della società, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma.