18 Giugno 2024

Figlio naturale riconosciuto successivamente dal padre: non vale necessariamente la regola del doppio cognome

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 05/06/2024 n.15654

Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio

(art. 262 c.c.)

Massima: “In caso di riconoscimento successivo del figlio da parte del padre, non può essere applicato lo stesso meccanismo di attribuzione del doppio cognome di entrambi i genitori che riconoscono contestualmente il bambino alla nascita. Il giudice deve compiere una valutazione complessiva che tenga conto della preferenza espressa dal minore unitamente ad altri elementi quali le relazioni sociali e il contesto familiare”.

CASO

Il padre biologico compie a distanza di alcuni anni il riconoscimento di un bambino che ormai portava il cognome materno.

Si discute in tribunale e in appello se debba essere necessariamente essere aggiunto il cognome del padre a quello della madre o se possa essere attribuito al figlio minore anche il solo cognome paterno.

La Corte d’appello di Ancona aveva respinto la domanda dalla madre ex art. 262 comma 2 c.c. di attribuzione al figlio minore del solo cognome paterno, stabilendo che il cognome del padre sarebbe stato posposto a quello materno già attribuitogli dalla nascita. Al giudizio aveva partecipato anche il curatore del minore, nominato per lo scopo, ed era stato ascoltato il minore.

Contro il decreto ha proposto ricorso per Cassazione la madre, sostenendo l’erroneità dell’interpretazione dell’art. 262 c.c., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.131/2022, in quanto non applicabile al caso di specie.

SOLUZIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di appello aveva respinto il reclamo alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.131 del 2022, intervenuta durante il giudizio. Secondo la Cassazione, invece, il ricorso della donna è fondato. La sentenza della Corte costituzionale non riguarda la fattispecie portata in giudizio.

L’art. 262 c.c. distingue più ipotesi che possono verificarsi in tema di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio:

  • il riconoscimento fatto contemporaneamente da entrambi i genitori;
  • il riconoscimento fatto da un solo genitore.

Il figlio prende il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto, ma se il riconoscimento avviene contestualmente la norma prevedeva l’attribuzione del solo cognome paterno. Proprio su questa parte del dato normativo è intervenuta la Corte costituzionale dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 262 primo comma nella parte in cui risulta una preferenza del patronimico non più accordata al costume sociale oltre contraria ai valori costituzionali.

Quindi, secondo una lettura costituzionalmente orientata, il figlio deve assumere entrambi cognomi dei genitori nell’ordine concordato dagli stessi, o se c’è accordo al momento del riconoscimento, il cognome di uno di loro soltanto.

Il caso in esame attiene invece alla fattispecie di riconoscimento successivo da parte del padre e non contestuale. L’ipotesi è disciplinata dal secondo comma dell’art. 262 c.c. secondo cui il figlio “può” assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Al contrario la Corte ha applicato impropriamente il “criterio automatico” previsto per il caso del figlio riconosciuto alla nascita da entrambi i genitori non coniugati.

Inoltre, il minore successivamente riconosciuto deve avere una sua voce nel processo. La ricorrente lamentava che pur essendo stata svolta l’audizione del figlio, non fosse stata data rilevanza alcuna alla sua preferenza espressa per l’acquisizione del solo cognome paterno.

La Corte d’appello, dunque, non ha apprezzato tutti gli elementi, finalizzati ad una valutazione complessiva dell’interesse del figlio minore.

Il parere del figlio, anche se non vincolante, era comunque uno degli elementi da valutare insieme ad altri elementi significativi come il contesto e relazioni sociali, la situazione familiare allargata per la presenza di fratelli di discendenza paterna, ed altro.

QUESTIONI

Principio di uguaglianza tra i genitori e rispetto dell’identità del figlio.

L’importante presa di posizione della Corte costituzionale del 2022 ha messo fine ai meccanismi di attribuzione automatica del cognome fondati sulla prevalenza del cognome paterno che, a fronte dell’evoluzione dell’ordinamento, costituiscono una discriminazione che si ripercuote anche sul diritto all’identità del figlio.

A differenza del riconoscimento contestuale alla nascita, il riconoscimento successivo di un genitore comporta tutta una serie di conseguenze che devono tutte essere valutate dal giudice di merito. La legge tutela il diritto del figlio a mantenere il cognome precedentemente attribuito se questo sia diventato segno della sua identità personale, e quindi il cognome paterno può essere aggiunto, anteposto o sostituito con il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Nel caso di minore età del figlio, è il giudice che decide sull’assunzione del cognome del genitore, dopo aver sentito il parere del figlio che ha compiuto i dodici anni.

La sentenza è interessante perché ribadisce l’esclusione dell’automatismo nella scelta del cognome, mentre occorre sempre una valutazione specifica del caso concreto e dell’interesse superiore del minore.

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