Figlia maggiorenne con contratto di apprendistato deve essere ancora mantenuta
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. I, ordinanza del 19/12/2023, n. 35494
Mantenimento del figlio maggiorenne – cessazione – autosufficienza – (art. 337 septies c.c.)
Massima: “Il mantenimento del figlio resta a carico dei genitori fino a che non si sia esaurita, in congruo termine, la fase di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro. Il contratto di lavoro di apprendistato della figlia diciannovenne non fa presumere la sua autosufficienza economica che deve essere dimostrata dal genitore richiedente la revoca del mantenimento”.
CASO
Nell’anno 2010 viene pronunciato il divorzio di una coppia con una figlia di 9 anni in cui si prevede che il padre versi alla madre, quale contributo al mantenimento della figlia minorenne, la somma di 350 euro mensili.
Dieci anni dopo il padre ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio nel senso di far dichiarare cessato il suo obbligo di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne di 19 anni o in subordine di ridurre l’assegno mensile a suo carico, adducendo un peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Il Tribunale di Monza non ravvisava i presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio riscontrando che il peggioramento delle condizioni economiche del padre doveva ritenersi bilanciato con i maggiori costi di mantenimento sopportati dalla madre per la figlia che all’epoca aveva 9 anni, con esigenze minori rispetto ad una ragazza ancora studentessa.
L’uomo ha agito anche in Corte d’appello che ha accolto parzialmente il reclamo e per l’effetto ha ridotto ad euro 200,00 mensili l’importo del mantenimento per la figlia ma non lo ha eliminato. Anche se al momento il ricorrente era disoccupato da qualche mese, per età e capacità lavorativa, sarebbe stato in grado di reperire nel breve un’altra occupazione.
Pur dichiarando di vivere con gli anziani genitori a Monza, ai quali prestava assistenza e dai quali dichiarava di essere mantenuto, l’uomo era proprietario di un immobile acquistato per investimento che non risultava essere messo a frutto per ricavarne un’entrata.
Anche il provvedimento di secondo grado è stato impugnato con ricorso in Cassazione denunciando l’omessa valutazione di un documento rilevante ai fini della decisione, cioè un contratto di lavoro di apprendistato della figlia maggiorenne.
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
SOLUZIONE
Il contratto di apprendistato non fa presumere l’autosufficienza del figlio
Secondo la Cassazione, la Corte d’appello di Milano ha giustamente valutato la certificazione resa dal Centro per l’impiego in cui si attestava che la ragazza svolgeva lavoro di apprendistato con decorrenza dal 1° settembre 2021.
I giudici hanno anche precisato che “la tipologia di contratto di lavoro di apprendistato non consente di considerare un figlio economicamente autosufficiente”.
Inoltre, nello specifico non risultavano provati l’importo del reddito percepito e la durata del contratto e tale onere incombeva al genitore, il quale doveva dimostrare che il trattamento economico ricevuto dalla figlia fosse idoneo ad assicurare la sua autosufficienza.
QUESTIONI
La decisione della Cassazione è in linea con la giurisprudenza di legittimità che più volte ha affermato il principio secondo cui il mantenimento del figlio maggiorenne resta a carico dei genitori almeno fino a che non termini la fase di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro.
Il limite massimo comunque individuato dalla giurisprudenza è la soglia dei trenta anni, periodo in cui è sicuramente concluso anche l’iter formativo di studio o di lavoro.
In applicazione del principio di autoresponsabilità, il figlio non può abusare del diritto di essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (ex multis Cass. Civ. n. 32406/2021 e Cass. Civ. n.17183/2020). Oltre la soglia dei trent’anni anni, età a partire dalla quale lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, quest’ultimo può solo avanzare le stesse pretese riconosciute all’adulto, ossia, se ricorrono i presupposti, il diritto agli alimenti.
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