I figli rimangono nella casa familiare e i genitori si alternano ogni settimana
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCorte d’Appello di Torino decreto del 14 marzo 2024 n. 314
Collocamento dei figli – assegnazione casa familiare (art. 337 ter c.c. – art. 337 sexies c.c.)
Massima: “In presenza di determinati presupposti, quali l’idoneità genitoriale e la presenza regolare nelle vite delle figlie da parte dei genitori, non essendoci ragioni per preferire l’uno o l’altro quale collocatario delle bambine, può essere disposto che siano i genitori ad alternarsi a settimane alterne nella casa familiare. Il giudice dovrà fare una valutazione caso per caso tenendo conto del preminente interesse dei minori”.
CASO
Il Tribunale di Cuneo ha disposto che le figlie minori di quattro e cinque anni di una coppia di genitori separati mantenessero la propria residenza e collocazione stabile presso la casa familiare, disciplinando i tempi di permanenza di ciascun genitore con le bambine a settimane alternate nell’abitazione.
Il punto focale della lite riguardava infatti l’assegnazione della casa familiare e la richiesta di essere il genitore presso cui sono collocate prevalentemente le figlie. Secondo il Tribunale, non essendoci ragioni per preferire l’uno o l’altro genitore quale collocatario delle bambine, era corretto riconoscere pari tempi con le figlie ad entrambi, ruotando a settimane alterne nella casa familiare.
La donna ha proposto reclamo contro la decisione, deducendo che tale tipo di sistemazione non fosse attuabile anche per le difficoltà di dialogo e di confronto tra i genitori, oltre che incompatibile con gli impegni lavorativi del padre, il quale avendo un lavoro di dipendente a tempo pieno, non poteva offrire alle figlie la stessa presenza e assistenza della madre.
Inoltre, il provvedimento non avrebbe tenuto conto delle particolari condizioni dei una delle due figlie, affetta disturbi dell’udito, che impongono alla bambina di vivere con una protesi fissa all’orecchio, che richiedono particolare cura della minore, la quale necessita di stabilità e di mantenere il proprio legame con la mamma, quale genitore di prevalente riferimento nella sua quotidianità.
Costituendosi in giudizio il padre contestava che le citate condizioni fossero ostative ad un affidamento condiviso e a un collocamento di tipo paritetico, precisando che lo stesso lavorava a 300 metri dalla casa coniugale, vicinissimo alle figlie per qualsiasi emergenza, e poteva usufruire di permessi, riduzioni di orario, congedi speciali e flessibilità maggiori rispetto alla madre che aveva un’attività autonoma insieme alla sorella molto più distante dalla casa familiare.
SOLUZIONE DELLA CORTE D’APPELLO
La Corte ha ritenuto infondato il reclamo e confermato la decisione del Tribunale. Sia dalla relazione del servizio sociale che dalle indagini sulle capacità genitoriali effettuate nel corso del giudizio, era emerso che entrambi i genitori sono presenti nella vita delle loro figlie, in tutti i contesti, da quello scolastico a quello medico e nell’organizzazione della quotidianità sono aiutati dai nonni materni e paterni.
La situazione abitativa dei genitori è stata giudicata non ostacolante per la prosecuzione dell’assetto di vita delle minori. Infatti, quando non sono di turno nell’ex abitazione familiare, la madre vive in una casa in affitto nello stesso paese dove lavora, e il padre vive presso i suoi genitori.
Quanto invece ai problemi di comunicabilità tra i genitori effettivamente esistenti e accertati, la Corte torinese ha invitato all’utilizzo di un coordinatore genitoriale che li guidi in un percorso per la condivisione delle decisioni sulle figlie minori.
Lo stato della giurisprudenza sull’argomento.
Il godimento della casa familiare è attribuito – secondo il principio contenuto nell’art. 337-sexies c.c. – tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli e dell’esigenza di conservare l’habitat domestico. La norma lega inscindibilmente il provvedimento di assegnazione non ad un parametro astratto, ma alla valutazione caso per caso dell’interesse del minore, che deve farsi nel contesto delle situazioni in cui la famiglia vive.
Lo stesso orientamento della Corte d’Appello di Torino è seguito ormai da diversi tribunali di merito che “assegnano” la casa familiare ai figli, dopo adeguata valutazione dell’interesse preminente dei minori, prevedendo un’alternanza, solitamente settimanale, dei genitori nell’abitazione in cui rimangono i figli.
In una recente sentenza della Cassazione è stato osservato che l’opzione dell’assegnazione della casa ai figli con rotazione dei genitori nell’abitazione presuppone una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò funzionale. La scelta deve corrispondere al reale interesse dei minori, e a consolidare l’habitat e le consuetudini di vita, finalità per la quale è prevista l’assegnazione della casa familiare.
Il giudice dovrà effettuare gli approfondimenti istruttori e le valutazioni del caso, tenuto conto anche della volontà dei minori, dell’età, del grado di maturità e del livello di capacità di gestirsi anche in autonomia raggiunto dagli stessi (Cass. Civ. n. 6810/2023).
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