16 Luglio 2024

Fideiussione omnibus e importo massimo garantito

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La fideiussione si definisce “omnibus” quando garantisce tutte le obbligazioni già assunte o da assumersi in futuro da un debitore principale nei confronti della banca: risultano dunque garantite tutte le obbligazioni, presenti e future, derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura.

L’art. 1938 c.c. stabilisce opportunamente che la fideiussione per obbligazione futura deve sempre contenere la espressa previsione dell’importo massimo garantito. Se nella fideiussione è indicato un limite massimo riferito al solo capitale, con la specificazione “oltre accessori e spese”, l’importo massimo garantito indicato nella fideiussione omnibus deve intendersi comprensivo, oltre il capitale, anche degli interessi ed ulteriori accessori collegati al debito garantito (Cass. n. 3805/2004). L’art. 1938 c.c. si applica a tutte le fideiussioni, non soltanto a quelle rilasciate a favore degli istituti bancari (Cass. n. 5951/2014).

Il disposto dell’art. 1938 c.c., in materia di fideiussione, costituisce un principio di ordine pubblico economico, applicabile anche alle garanzie atipiche (ad esempio, la lettera di patronage forte). Tale principio vieta l’assunzione di responsabilità senza un ammontare massimo predeterminato. (Cass. n. 1520/2010; Trib. Roma 1812.2002; App. Bari 6.10.2014).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che qualora venga prestata una fideiussione o una garanzia a prima richiesta per l’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal debitore in un contratto, la valutazione ai fini dell’applicazione della norma imperativa dell’art. 1938 c.c. che esige la fissazione dell’importo massimo garantito per le obbligazioni future deve farsi con riferimento alle singole obbligazioni garantite. Ne consegue che la clausola resta nulla solo con riferimento a quella o a quelle obbligazioni che in ipotesi risultino avere natura di obbligazione futura, mentre rimane valida per le obbligazioni che non abbiano tale natura (Cass. n. 5423/2022).

La banca, a richiesta scritta del fideiussore, è tenuta a comunicargli l’entità dell’esposizione complessiva dell’obbligato principale entro il limite dell’importo garantito (o ogni ulteriore informazione concernente i rapporti garantiti, previo ottenimento del consenso scritto del debitore principale).

Nelle controversie inerenti alla validità ed efficacia di una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il debitore principale (fideiussione omnibus), la sopravvenienza della L. n. 154 del 1992 (il cui art. 10, modificando l’art. 1938 c.c., ha imposto la fissazione dell’importo massimo garantito) non incide sulla validità e l’efficacia della fideiussione fino al momento dell’entrata in vigore del citato art. 10. Pertanto, il fideiussore rimane responsabile per le obbligazioni verso la banca a carico del debitore principale sorte prima di tale data. Tuttavia, per il periodo successivo, la mancata predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontà, dell’importo massimo garantito comporta la nullità sopravvenuta della convenzione in contrasto con la nuova disposizione. Di conseguenza, il fideiussore non può essere chiamato a rispondere dei debiti sorti a carico del debitore principale dopo l’entrata in vigore della suddetta disposizione (Cass. n. 17669/2020; Cass. n. 1580/2017; Cass. n. 8944/2016).

Gli interessi imputabili al debitore principale ex art. 1942 c.c. sono ricompresi entro il massimale della fideiussione, ma non gli interessi moratori il cui decorso è direttamente imputabile allo stesso fideiussore (Cass. n. 3575/1998: il fideiussore “omnibus” è tenuto, nel caso di mancato tempestivo adempimento, agli ulteriori interessi che a titolo moratorio abbiano a maturare sull’importo dovuto fino alla data del pagamento, da chiunque effettuato: e l’incremento che per tal modo subisce il debito del fideiussore, in quanto imputabile a specifico inadempimento del fideiussore stesso, svincolato da correlazione con la ormai caducata efficacia della garanzia e autonomamente rilevante, non soggiace – a differenza di quello rappresentato dagli interessi (anche moratori) maturati anteriormente al recesso – al limite del massimale della fideiussione; Cass. n. 3805/2004; Cass. 12263/2015; Cass. n. 15370/2015).

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