25 Febbraio 2025

Fideiussione omnibus: breve inquadramento normativo e profili giurisprudenziali  

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La fideiussione si definisce omnibus quando garantisce tutte le obbligazioni già assunte o da assumersi in futuro da un debitore principale nei confronti della banca. Con la fideiussione omnibus risultano, dunque, garantite tutte le obbligazioni, presenti e future, derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura.

La fideiussione omnibus e la fideiussione specifica tutelano interessi economico-individuali differenti: la prima è funzionale a garantire tutte le obbligazioni, anche future, contratte dal debitore principale nei confronti dell’istituto di credito; la seconda è finalizzata a garantire singole e specifiche obbligazioni del cliente verso la banca. La fideiussione omnibus possiede una causa distinta rispetto a quella propria della fideiussione specifica, in ragione della rilevanza dell’attività di concessione di finanziamenti – svolta in via professionale e sistematica – dagli operatori economici. Ne deriva che la posizione di debolezza del fideiussore è maggiore nell’ipotesi di fideiussione omnibus, poiché, essendo la garanzia prestata anche per obbligazioni future e non specificamente riferibili a una determinata operazione bancaria, si amplia la possibilità per la banca di abusare della propria posizione dominante (Trib. Alessandria 12.4.2024, n. 352).

L’art. 1938 c.c. stabilisce opportunamente che la fideiussione per obbligazione futura (quale è la fideiussione omnibus) deve sempre contenere l’espressa previsione dell’importo massimo garantito. Nella prassi bancaria, tale importo è rapportato al totale degli affidamenti per rischi di credito concessi a un soggetto, seguendo un criterio che consideri debitamente, oltre al cumulo nominale delle linee di credito, tutte le componenti di aggravamento del rischio di credito. Tra queste ultime rientrano, a titolo esemplificativo: sconfinamenti temporanei di qualsiasi natura, insolvenze relative a portafoglio smobilizzato, insolvenze di assegni accreditati al s.b.f. e resi disponibili prima dell’incasso, interessi convenzionali e di mora maturati o maturandi, nonché rischi di cambio per le posizioni che presentano utilizzi in valuta.

Se nella fideiussione è indicato un limite massimo riferito al solo capitale, con la specificazione oltre accessori e spese, l’importo massimo garantito deve intendersi comprensivo, oltre che del capitale, anche degli interessi e degli ulteriori accessori collegati al debito garantito (Cass. 20.2.2004, n. 3805). La previsione di un tetto massimo si applica a tutte le fideiussioni omnibus, non soltanto a quelle rilasciate a favore degli istituti bancari (Cass. 14.3.2014, n. 5951).

Il disposto di cui all’art. 1938 c.c., dettato in materia di fideiussione, costituisce un principio di ordine pubblico economico – valido anche per le garanzie atipiche (ad es., la lettera di patronage forte) – in base al quale il nostro ordinamento vieta l’assunzione di una responsabilità senza un ammontare massimo prestabilito (Cass. 25.1.2010, n. 1520; v. anche Trib. Roma 18.12.2002; App. Bari 6.10.2014).

Gli interessi imputabili al debitore principale ex art. 1942 c.c. rientrano nel massimale della fideiussione, ma non gli interessi moratori, il cui decorso è direttamente imputabile al fideiussore. Secondo la giurisprudenza, l’obbligazione fideiussoria cessa non appena il tetto massimo della garanzia sia stato raggiunto, anche per effetto del cumulo degli interessi moratori maturati nella misura ultralegale pattuita. Pertanto, la mora del fideiussore non può ridare vigore a una garanzia ormai esaurita, ma può dar luogo unicamente – in assenza di diversa e diretta pattuizione tra fideiussore e creditore – ai normali effetti di cui all’art. 1224 c.c., e, quindi, all’obbligo, per il fideiussore costituito in mora, di corrispondere, oltre il tetto massimo garantito, soltanto gli interessi moratori al tasso legale, salva la prova del maggior danno (Cass. 22.7.2015, n. 15370; Cass. 12.6.2015, n. 12263; Cass. 20.2.2004, n. 3805).

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