Fideiussione e interessi moratori
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFSi segnala Cass. 12.6.2015, n. 12263, in tema di fideiussione, avente ad oggetto gli interessi di mora imputabili in proprio ai fideiussori (come noto, la fideiussione si estende, ai sensi dell’art. 1942 c.c. agli accessori del debito principale, i quali vincolano il fideiussore entro il massimo garantito).
La Suprema Corte ha ribadito che, in ipotesi di recesso del fideiussore, “egli resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla suddetta data e in tale misura cristallizzato (al quale va raffrontato il limite massimo della garanzia), e resta tenuto inoltre, nel caso di mancato tempestivo adempimento, agli ulteriori interessi che a titolo moratorio abbiano a maturare su tale importo fino alla data del pagamento, da chiunque effettuato: e l’incremento che per tal modo subisce il debito del fideiussore, in quanto imputabile a specifico inadempimento del fideiussore stesso, svincolato da correlazione con la ormai caducata efficacia della garanzia e autonomamente rilevante, non soggiace – a differenza di quello rappresentato dagli interessi (anche moratori) maturati anteriormente al recesso – al limite del massimale della fideiussione” (conf. Cass. 7.4.1998, n. 3575; Cass. 16.1.1985, n. 103).
Tale principio, il quale fa applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., per i fatti riferibili al fideiussore medesimo, nonché dei principi di divieto dell’abuso del diritto e della correttezza nei rapporti interprivati, è esteso all’ipotesi del recesso della banca dal contratto di conto corrente, che parimenti e con i medesimi effetti cristallizza il debito del fideiussore quanto al capitale, laddove, con riguardo agli interessi moratori maturati dopo quel momento, il mutamento del titolo dei medesimi li rende computabili oltre il limite del massimale.
In definitiva, quindi, gli interessi imputabili al debitore principale ex art. 1942 c.c. sono ricompresi entro il massimale della fideiussione, ma non gli interessi moratori il cui decorso è direttamente imputabile allo stesso fideiussore.