13 Settembre 2016

«Fascia oraria» obbligata anche per la notifica a mezzo PEC: h. 7:00 – 21:00

di Andrea Ricuperati Scarica in PDF

Cass. Civ., Sez. Lav., 4 maggio 2016, n. 8886Pres. Napoletano – Rel. Spena

Atti giudiziari in materia civile – notificazione da parte dell’avvocato – a mezzo posta elettronica certificata – dopo le ore 21 – scissione degli effetti della notifica – inapplicabilità (D.L. 18.10.2012, n. 179 [conv. dalla L. 17.12.2012, n. 221], artt. 16-quater, primo comma, lettera d), e 16-septies – C.p.c., art. 147 – L. 21.1.1994, n. 53, art. 3-bis, comma 3 – D.P.R. 11.2.2005, n. 68, art. 6)

MASSIMA

[1] Il principio della scissione tra il momento del perfezionamento della notificazione via PEC per il notificante e per il destinatario non opera quando la notifica venga eseguita al di fuori dell’orario previsto dall’articolo 147 del codice di procedura civile.

CASO

[1] Gli eredi di Tizio proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina che aveva – in riforma della decisione del Tribunale di Messina – respinto la domanda di rimborso (a titolo di prestazione di assistenza indiretta) delle spese sostenute dal de cuius per cure medico-chirurgiche (e correlate) a fronte di una patologia di natura oncologica.

Il termine di impugnazione scadeva il 27 novembre 2014 ed il ricorso veniva notificato tramite posta elettronica certificata nei confronti delle due parti intimate, rispettivamente alle ore 23.31 e 23.35 di quello stesso giorno, come risulta dalle ricevute di accettazione di cui all’art. 6, comma 1, del .D.P.R. n. 68/2005.

I controricorrenti eccepivano la tardività del gravame.

SOLUZIONE

[1] Il Supremo Collegio accoglie l’eccezione e dichiara inammissibile il ricorso, osservando che:

  • ai sensi dell’art. 16-septies del D.L. 18.10.2012, n. 179 (introdotto dall’art. 45-bis, L. 11.08.2014, n. 114 di conversione del D.L. 24.06.2014, n. 90 ), anche alle notificazioni con modalità telematiche si applica il disposto dell’art. 147 c.p.c., che nel testo ora vigente vieta la notifica prima delle ore 7 e dopo le ore 21 (in quello previgente, secondo la Cassazione applicabile alla fattispecie, prima delle ore 7 e dopo le 19, dal 1° ottobre al 31 marzo, e prima delle 6 e dopo le 20, dal 1° aprile al 30 settembre;
  • in base appunto al summenzionato art. 16-septiesL. 18.10.2012, n. 179, “Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”;
  • poiché la norma testé ricordata non contempla alcuna scissione di effetti per il notificante e per il destinatario (prevista ad altri fini dall’art. 16-quater, comma 1, lettera d), dello stesso D.L. n. 179, introduttivo dell’art. 3-bis all’interno della L. 21.1.1994, n. 53), nella vicenda in esame la notifica del ricorso per cassazione “si considera ex lege perfezionata il 28 novembre 2014, a termine decorso”.

QUESTIONI

[1] La Corte di Cassazione valorizza al massimo il criterio ermeneutico letterale (secondo il noto brocardo “in claris non fit interpretatio”), traendo dall’assolutezza dei verbi “eseguita” e “perfezionata” – presenti all’interno del disposto del più volte citato art. 16-septies D.L. 18.10.2012, n. 179 – il corollario dell’inapplicabilità del principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario: secondo l’insegnamento della sentenza in commento, insomma, l’iter notificatorio va cominciato entro le ore 21.00 dell’ultimo giorno del termine di impugnazione, sotto pena – in difetto – di decadenza.

Ad avviso di chi scrive, la questione della scindibilità – o meno – degli effetti della notifica era irrilevante per la soluzione della vicenda devoluta all’esame della Corte: nella fattispecie, invero, il procedimento notificatorio risulta essere comunque iniziato dopo le ore 21, determinando il differimento ex lege alle 7 del giorno successivo del momento perfezionativo della notifica anche per il notificante.

La ritenuta inscindibilità degli effetti della notificazione telematica fuori orario lascia aperto qualche dubbio, in quanto porta con sé la conseguenza che – così ragionando – la notifica telematica, la cui ricevuta di accettazione si collochi entro le ore 21 ma quella di avvenuta consegna sia posteriore, dovrebbe considerarsi perfezionata alle ore 7 del giorno seguente sia per il notificante sia per il destinatario.

Ora, una simile conclusione non fa una grinza se la ratio della norma sul tempo delle notificazioni fosse quella di imporre una sorta di “tregua” o time-out inderogabile del contenzioso, creando una fascia cronologica protetta. Poiché, però, l’estensione dell’operatività dell’art. 147 c.p.c. alle notifiche via PEC non impedisce che l’atto giudiziario entri nella sfera di conoscenza del destinatario, penetrando nel suo domicilio digitale, anche dopo le ore 21 e malgrado la volontà contraria dell’accipiens, sembra non peregrino sostenere che attraverso il disposto dell’art. 16-septies D.L. 18.10.2012, n. 179 il legislatore abbia voluto semplicemente salvaguardare il diritto di difesa e contraddittorio del destinatario dell’atto: e, in tal caso, sarebbe lecito riferire (solo) a quest’ultimo il “perfezionamento” discendente dall’ultimazione dell’iter notificatorio, lasciando intatta la pregressa efficacia della notifica per il (solo) notificante prodotta dalla generazione della ricevuta di accettazione (la quale certifica la presa in carico del plico digitale da parte del gestore del servizio PEC del mittente), in coerenza col dettato del terzo comma dell’art. 3 L. 21.1.1994, n. 53.