29 Giugno 2015

Famiglia e negoziazione assistita: prime linee guida

di Maddalena Ciccone Scarica in PDF

La procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati ha l’obiettivo di costituire un’alternativa stragiudiziale all’ordinaria risoluzione dei conflitti. Con riguardo alle separazioni personali dei coniugi, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione, le lacune e i dubbi lasciati aperti dal dettato normativo sono risolti dalle prassi che si stanno sviluppando presso alcuni Tribunali, formalizzate in linee guida che mirano ad assicurare un’uniforme e condivisa applicazione del nuovo istituto.

 

La l. n. 162/2014, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, introduce una nuova misura alternativa di risoluzione delle controversie: la procedura di negoziazione assistita «da almeno un avvocato per parte» per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Considerato che l’art. 6 affida al Procuratore della Repubblica la funzione di controllare gli atti di negoziazione stipulati dalle parti con l’assistenza dei loro avvocati, le Procure italiane, attraverso l’emanazione di linee guida, stanno sviluppando prassi condivise in materia di negoziazione assistita.

In particolare, vengono in rilievo le linee guida diffuse dalla Procura, congiuntamente all’Ordine degli Avvocati e al Comune di Monza (http://bit.ly/1KV4ON9), contenenti indicazioni utili per l’uniforme e omogenea applicazione delle nuove norme sul piano nazionale.

Si tratta di una competenza svolta in due modalità, entrambe destinate, in forza del comma 3 dell’art. 6, a tenere luogo dei provvedimenti giurisdizionali che tradizionalmente definiscono i casi sopra elencati: quella finalizzata al rilascio di un’autorizzazione e quella finalizzata al rilascio di un nulla osta, a seconda che ci siano figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non economicamente sufficienti;

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, l’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. In presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non economicamente sufficienti, la trasmissione deve avvenire entro dieci giorni; il mancato rispetto del termine, secondo quanto stabilito al punto 7 delle linee guida, non determina decadenza e, tuttavia, l’eventuale eccessivo ritardo può influire sul giudizio di attualità e congruità della convenzione rispetto all’interesse dei figli.

Il tribunale di Milano, nelle sue linee guida (http://bit.ly/1fFcCc8), ritiene, invece, che il termine in questione abbia natura perentoria poiché, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dalla data certificata dell’accordo decorre il termine per la presentazione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, recentemente ridotto a sei mesi dalla l. n. 55/2015 in caso di negoziazione assistita. Al mancato rispetto del termine consegue l’«irricevibilità» dell’accordo e l’onere, per le parti, di presentare un nuovo patto, ritenendo altrettanto irricevibili tutte le modifiche che non siano espressamente approvate dalle parti.

Al punto 1, le linee guida del tribunale di Monza specificano, poi, che l’accordo deve essere trasmesso mediante consegna di cinque copie, tutte redatte e sottoscritte secondo le indicazioni di cui all’art. 6, comma 3, il quale rinvia alle formalità prescritte dall’art. 5. Le copie devono, quindi, essere sottoscritte dalle parti e dagli avvocati che le assistono e contenere la certificazione, da parte degli avvocati, dell’autografia delle firme e della conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Il citato comma 3 dell’art. 6 stabilisce, inoltre, che, in caso di esito positivo della procedura, «l’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5», pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro.

La disposizione si segnala per la previsione di termini perentori, i quali mancano, invece, tanto per l’attività del p.m., quanto per l’attività del presidente del tribunale.

Il termine di cinque giorni previsto dall’art. 6, comma 2, per la trasmissione del diniego di autorizzazione al presidente del tribunale, deve, infatti, ritenersi ordinatorio. In tal senso si esprimono le linee guida della Procura di Firenze (http://bit.ly/1B1YzXN), precisando che l’eventuale diniego, congruamente motivato, è trasmesso al presidente del tribunale nel termine ordinatorio di cinque giorni e comunque in un termine compatibile con la doverosa tutela degli interessi dei minorenni.

La Procura di Firenze si occupa anche del controllo di regolarità svolto dal p.m. in sede di rilascio di nullaosta o autorizzazione, descrivendolo come un mero controllo di legittimità formale, attestante la presenza dei requisiti previsti dalla l. n. 162/2014 agli artt. 2, 4, 5 e 6, cui si aggiunge, in caso di controllo finalizzato al rilascio dell’autorizzazione, il rispetto del termine dilatorio di dieci giorni – intercorrente tra la sottoscrizione dell’accordo e il deposito presso la Procura della Repubblica – e la comunicazione alle parti dell’importanza, per il minore, di trascorrere tempi adeguati con entrambi i genitori.

Poiché in sede di conversione il legislatore ha previsto l’assistenza di almeno un avvocato per parte, il Ministero dell’Interno, con la circolare 28 novembre 2014 n. 19 (http://bit.ly/1B1YW4A), ha previsto che l’accordo autorizzato, o comunque munito di nullaosta, deve essere trasmesso all’ufficiale dello stato civile da entrambi gli avvocati, nonostante la lettera della norma ritenga sufficiente l’attivazione di un solo difensore.

Nelle linee guida si afferma, tuttavia, che il Comune di Monza accetta la trasmissione proveniente da uno solo degli avvocati che hanno assistito le parti, purché la nota di trasmissione sia firmata da entrambi, ovvero nel testo dell’accordo sia inserito il mandato a uno dei difensori. Dello stesso avviso è il Comune di Milano (http://bit.ly/1F7Z39F), che ammette tale modalità di invio dell’accordo purché nel testo dello stesso sia esplicitato che la trasmissione è posta concordemente a carico di uno degli avvocati delle parti..

Al fine di facilitare il compito degli avvocati, le linee guida, al punto 3, stabiliscono che, a seguito dell’emissione del nullaosta o dell’autorizzazione, la Procura s’impegna a inviare tempestiva comunicazione ai difensori, affinché ciascuno di essi ritiri due delle cinque copie autentiche consegnate in precedenza: una per la parte e una per la trasmissione all’ufficiale dello stato civile. Preso atto del silenzio del legislatore, la recente circolare 24 aprile 2015 n. 6 del Ministero dell’Interno (http://bit.ly/1JJCi28) precisa che il termine di dieci giorni a carico degli avvocati per la trasmissione dell’accordo all’Ufficiale dello stato civile non s’intende decorrente dalla data del succitato ritiro delle copie autentiche – come affermato al punto 5 delle linee guida in commento – ma decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione), in conformità all’art. 136 c.p.c.