Falsificazione di testamento olografo e indegnità
di Matteo Ramponi, Avvocato Scarica in PDFCassazione Civile, Sez. 6, ordinanza n. 19045 del 14/09/2020
SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – DISPOSIZIONI GENERALI – INDEGNITÀ DI SUCCEDERE – CASI – Formazione e uso di testamento falso – Rilevanza – Limiti
Massima non ufficiale
La formazione o l’uso consapevole di un testamento falso è causa d’indegnità a succedere se colui che viene a trovarsi nella posizione d’indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del “de cuius”, perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il “de cuius” aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell’eventualità che non fosse riuscito a farla di persona ovvero che il “de cuius” aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione “ab intestato”.
Disposizioni applicate
Articoli 606 e 463 cod. civ.; articolo 360 cod. proc. civ.
[1] Tizio, vedovo di Tizia, conveniva in giudizio Caio e Sempronio (fratelli della defunta), proponendo azione di petizione dell’eredità e, contestualmente, domanda per la declaratoria di nullità del testamento olografo della defunta per falsità della relativa sottoscrizione.
I convenuti si costituivano proponendo, per l’ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda di nullità del testamento, domanda riconvenzionale diretta a far dichiarare l’indegnità della controparte a succedere alla moglie defunta ai sensi dell’articolo 463 cod. civ., n. 6.
Il giudice di primo grado dichiarava la nullità del testamento impugnato conseguentemente, dichiarato aperta la successione legittima e l’appartenenza all’attore, per i due terzi, ed ai convenuti, per un terzo, dei beni devoluti dalla defunta Tizia.
Il tribunale, in particolare, pur recependo le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che aveva concluso per la non rapportabilità a quest’ultima delle sottoscrizione dell’atto – riconducibile in realtà molto probabilmente al marito (il quale avrebbe scritto di suo pugno anche la data) – con la conseguente nullità del testamento, ha ritenuto che da ciò, tuttavia, non discendesse l’indegnità a succedere dell’attore, configurabile soltanto quando l’alterazione fosse venuta ad incidere su un testamento pienamente valido ed efficace laddove, nel caso in esame, si trattava di un atto di per sé già nullo perché non sottoscritto dalla disponente.
Avverso detta sentenza, i convenuti proponevano appello chiedendo, tra l’altro, che fosse dichiarata l’indegnità a succedere dell’attore e che, per l’effetto, lo stesso fosse escluso dalla successione in questione.
Disposta l’interruzione del processo a seguito della morte dell’attore, il giudizio proseguiva nei confronti di Mevia, erede testamentaria dell’attore la quale, nel merito, domandava la conferma integrale della sentenza impugnata.
La Corte d’Appello dichiarava l’indegnità dell’attore, escludendolo dalla successione di Tizia.
Nell’addivenire alla proprie conclusioni, la Corte condivideva i ragionamenti del giudice di prime cure (supportati dalla consulenza tecnica d’ufficio) in ordine alla accertata non riconducibilità della scheda testamentaria alla defunta, ma riteneva che il tribunale fosse caduto in errore laddove non aveva fatto discendere dall’accertamento della assai probabile provenienza della sottoscrizione da parte del marito, l’indegnità ex art. 463 n. 6 cod. civ. in quanto si era in presenza di un falso innocuo poiché apposto ad una scheda testamentaria già di per sé invalida.[1]
I giudici di secondo grado, dunque, hanno affermato che si è in presenza di un testamento falso anche nel caso di apposizione di una firma apocrifa ad un documento pur redatto dal soggetto della cui successione si tratta, aggiungendo che non è necessario “ai fini dell’indegnità a succedere che il testamento contenga disposizioni contrarie alla reale volontà del de cuius”.[2]
[2] La parte soccombente proponeva ricorso in Cassazione, lamentando, per quanto qui di interesse, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 463 n. 6 cod. civ., avendo la Corte d’Appello errato laddove ha:
– dato per scontato che l’attore avesse apposto la data e la falsa sottoscrizione alla scheda testamentaria, mentre in realtà dalla CTU non emergeva la certa attribuzione della firma falsa della defunta al di lei marito;
– omesso di considerare che la scheda testamentaria, come emerso dalla CTU, era stata effettivamente redatta dalla defunta e, pertanto, non poteva rinvenirsi una divergenza tra il contenuto del testamento e la vera intenzione del de cuius.
Gli Ermellini hanno ritenuto infondato il motivo, in entrambe le censure.
[3] A giudizio della Suprema Corte, infatti, la prima censura deve essere respinta in quanto, per costante giurisprudenza[3] l’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie. E nel caso di specie, la parte ricorrente non ha specificamente dedotto quali fatti storici il tribunale avrebbe del tutto omesso di esaminare. Gli ermellini sottolineano, altresì, come la Corte di Appello abbia inequivocabilmente ritenuto – condividendo l’apprezzamento fatto dal giudice di primo grado (seppure in termini di mera “alta probabilità”) e rimasto privo di censure da parte dell’appellato – che la scheda testamentaria fosse stata sottoscritta dal marito della defunta.
Al fine di dedurre il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., la parte ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, indicare in maniera adeguata il fatto storico il cui esame fosse stato omesso, dimostrare che esso era stato oggetto di discussione tra le parti e che fosse un elemento decisivo, ossia che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.[4]
[4] In relazione al secondo profilo di censura, la Corte si è limitata “a rilevare che il giudice di merito, con apprezzamento in fatto che la ricorrente non ha censurato per omesso esame di un fatto decisivo, ha ritenuto che non era stata fornita la prova, che grava su chi ha posto in essere una condotta riconducibile ad uno dei casi d’indegnità, circa la corrispondenza delle disposizioni contenute nel testamento alle effettive ultime volontà della redattrice, facendo, in tal modo corretta applicazione del principio secondo il quale la formazione o l’uso consapevole di un testamento falso è causa d’indegnità a succedere se colui che viene a trovarsi nella posizione d’indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del “de cuius”, perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il de cuius aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell’eventualità che non fosse riuscito a farla di persona ovvero che il “de cuius” aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione ab intestato”.
Tale posizione si conforma ai precedenti della Suprema Corte[5], che da sempre si assesta su tale interpretazione “soggettiva” dell’indegnità: può non essere sufficiente la materiale falsificazione del testamento. E’, infatti, possibile (per quanto non agevole) fornire la prova della corrispondenza della scheda testamentaria falsificata alla reale volontà del de cuius e che questi aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte del terzo, nell’eventualità che egli non fosse riuscito a farlo, ovvero aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione ab intestato.
Ciò rispecchia la considerazione che gli Ermellini hanno dell’istituto stesso dell’indegnità: si tratta di una sorta di “sanzione” che può essere comminata laddove vi sia una effettiva volontà e intenzione di arrecare offesa alla persona od alla libertà testamentaria del defunto.
Qualora, invece, nelle ipotesi di cui al n. 6 dell’art. 463 cod. civ., il fatto sia stato commesso proprio al fine di realizzare la volontà del defunto non correttamente manifestata – ferma restando la nullità del testamento[6] e, conseguentemente, l’apertura della successione legittima – non potrà pronunciarsi l’indegnità.
[1] In quanto, per l’appunto, priva di sottoscrizione e data.
[2] Ma, come meglio vedremo infra, può non essere nemmeno sufficiente ad escludere l‘indegnità la circostanza che il testamento falso rispecchi la volontà del de cuius.
[3] Si veda Cass. Civ. n. 9253/2017
[4] E’ la stessa ordinanza a richiamare i precedenti di Cass. Civ. n. 8053/2014; Cass. Civ. n. 27415/2018; Cass. Civ. n. 14014/2017 e la citata Cass. Civ. n. 9253/2017
[5] In tal senso: Cass. Civ., Sez. 2, n. 24752 del 04/12/2015; Cass. Civ., Sez. 2, n. 15375 del 01/12/2000; Cass. Civ., Sez. 2, n. 1997 del 08/07/1974.
[6] A giudizio di dottrina e giurisprudenza, infatti, un testamento falso non potrà mai essere considerato valido né convalidato ex art. 590 cod. civ.. Al riguardo si veda: C. De Rosa, “La conferma e l’esecuzione ex art. 590 cod. civ. non hanno effetto in ipotesi di scheda testamentaria falsa”, in Euroconference Legal del 08/09/2020, nota a Cass. Civ., Sez. 6, n. 10065/2020.