Estratto conto ex art. 50 TUB e decreto ingiuntivo: è necessario nei mutui?
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’estratto conto, richiesto dall’art. 50 TUB per la concessione del decreto ingiuntivo a favore delle banche, deve consistere in un’indicazione analitica dei movimenti che conducono al saldo finale. Diversamente, il saldaconto (previsto dalla normativa previgente) rappresenta solo l’espressione numerica del saldo risultante dalle diverse annotazioni in dare e in avere del conto (Cass., Sez. Un., n. 6707/1994).
Solo un estratto conto dettagliato possiede i requisiti di completezza e intelligibilità necessari a consentire una contestazione consapevole delle risultanze del documento; un mero saldaconto è, pertanto, inidoneo a costituire prova per la concessione del decreto ingiuntivo (Cass. n. 13542/2017; Cass. n. 12935/2017; Cass. n. 12936/2017; per la giurisprudenza di merito, tra le altre, Trib. Torino 28.5.2013; Trib. Verona 2.12.2015).
Secondo Dolmetta, la nozione di «estratto conto» di cui all’attuale art. 50 TUB deve richiamarsi in via sistematica alle consolidate regole che il codice civile destina a questa figura e, ancor più, collegarsi alla disciplina dell’art. 119 TUB. Quest’ultima, infatti, prevede l’estratto conto quale sottospecie delle «comunicazioni chiare in merito allo svolgimento del rapporto» che gli intermediari sono tenuti a trasmettere periodicamente ai propri clienti.
Tale impostazione trova conferma nella relazione di accompagnamento al TUB, che, con riferimento all’articolo in esame, valorizza l’esigenza di garantire al correntista un’adeguata tutela anche nell’eventuale giudizio successivo al procedimento monitorio, consentendogli una contestazione consapevole delle risultanze del documento stesso.
L’estratto conto certificato ex art. 50 TUB deve pertanto contenere tutte le voci a credito e a debito relative al periodo considerato, comprese le commissioni, le spese, le operazioni effettuate, gli interessi attivi e passivi maturati e le ritenute fiscali.
In base al combinato disposto degli artt. 4, comma 1, L. n. 130/1999 e 58, comma 3, TUB, la speciale prerogativa concessa dall’art. 50 TUB alle banche è stata estesa dalla Cassazione anche ai cessionari di crediti acquisiti nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione. L’estensione risponde alla finalità di dotare tali soggetti di strumenti rapidi ed efficaci per contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti. Pertanto, la natura bancaria o meno del cessionario del credito è irrilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 50 TUB, trattandosi di una prerogativa attribuita dalla legge ai cessionari di crediti acquistati nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione (e ai loro mandatari) (Cass. n. 31577/2019; Cass. n. 20626/2021).
Secondo tale giurisprudenza, la natura speciale dell’art. 50 TUB non costituisce un elemento ostativo all’esperimento dell’azione monitoria da parte di soggetti non bancari che siano cessionari di crediti derivanti da rapporti bancari in virtù di operazioni di cartolarizzazione disciplinate dall’art. 4, comma 1, L. n. 130/1999, ovvero mandatari di tali cessionari. In particolare, non sussistono ostacoli alla legittimazione ad agire di un soggetto non bancario qualora questa trovi la propria fonte in un mandato con rappresentanza conferitogli dalla banca cedente e si fondi su una certificazione ex art. 50 TUB rilasciata dall’istituto di credito presso cui era stato aperto il conto corrente.
Tanto premesso, è ampiamente condiviso in giurisprudenza il convincimento secondo cui l’estratto conto ex art. 50 TUB non sia necessario per la concessione del decreto ingiuntivo nei mutui, essendo sufficiente la produzione in giudizio del solo contratto di mutuo e del piano finanziario. Al riguardo, si segnalano:
- Trib. Campobasso 13.12.2017 (che richiama anche Trib. Foggia 9.2.2017), secondo cui l’estratto conto ex art. 50 TUB non è necessario quando il credito azionato con decreto ingiuntivo trae origine da un contratto di finanziamento, risultando sufficiente la produzione del solo contratto e del piano finanziario;
- Trib. Lecce 18.2.2021;
- Trib. Roma 21.7.2022, secondo cui, laddove il credito azionato derivi da un contratto di finanziamento concesso a titolo di mutuo, la prova del credito è raggiunta mediante la semplice produzione del titolo negoziale e l’allegazione dell’inadempimento del mutuatario, su cui grava l’onere di provare il fatto estintivo, totale o parziale, del credito;
- Trib. Busto Arsizio 5.7.2022, che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo, la semplice produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento, in quanto tale documentazione consente di determinare con sufficiente grado di certezza il quantum azionato;
- Trib. Napoli 25.10.2022, n. 13324.
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