Estratti conto bancari: effetti dell’approvazione da parte del correntista
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’art. 119 TUB, intitolato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, prescrive che, nei contratti di durata, gli intermediari finanziari sono tenuti a fornire al cliente, in forma scritta o mediante un supporto durevole previamente accettato da quest’ultimo, una comunicazione chiara e dettagliata riguardante l’andamento del rapporto. Tale obbligo deve essere adempiuto alla scadenza del contratto o, in ogni caso, con una cadenza minima annuale (comma 1). Nel caso specifico di rapporti regolati in conto corrente, l’estratto conto deve essere inviato al cliente con periodicità annuale, salvo che quest’ultimo opti per una frequenza differente (semestrale, trimestrale o mensile) (comma 2). L’estratto conto e le altre comunicazioni si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, salvo opposizione scritta del cliente (comma 3).
La contestazione degli estratti conto deve rivestire carattere di specificità: non è sufficiente, infatti, una contestazione generica riferita all’intera movimentazione del conto corrente. La mancata opposizione tempestiva, entro i termini stabiliti dall’art. 1832 c.c. (richiamato per i conti correnti bancari dall’art. 1857 c.c.), comporta l’inoppugnabilità degli addebiti esclusivamente sotto il profilo contabile. Rimane, però, salva la possibilità per il correntista di eccepire la validità o l’efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (Cass. n. 6548/2001; Cass. n. 12372/2006; Cass. n. 23807/2008; Cass., Sez. Un., n. 21597/2013; Cass. n. 21472/2017).
L’approvazione tacita, così come disciplinata dall’art. 1832 c.c., si riferisce unicamente alla veridicità dei fatti documentati dalle annotazioni, senza tuttavia precludere l’eventuale contestazione della validità delle clausole contrattuali che giustificano tali annotazioni. Ne consegue che il correntista conserva il diritto di esercitare l’azione di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca (Cass. n. 11626/2011; Cass. n. 17679/2009; Cass. n. 10186/2001; Cass. n. 10129/2001).
Un’ulteriore precisazione riguarda la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto. Tale presunzione si applica anche qualora l’estratto conto non sia stato trasmesso con modalità specificamente pattuite, come la raccomandata, purché risulti acquisito dal cliente (ad esempio, mediante ritiro diretto presso la banca). In tal caso, la banca può fondare la propria pretesa di pagamento del saldo passivo sul contenuto dell’estratto conto, mentre il cliente non può limitarsi a un diniego generico della posizione debitoria, dovendo invece avanzare contestazioni specifiche (Cass. n. 29415/2020, che richiama Cass. n. 9008/2000 e Cass. n. 9427/1990).
L’inutile decorso del termine per contestare l’estratto conto ne determina l’approvazione tacita, i cui effetti si estendono anche al fideiussore. In particolare, qualora il debitore principale abbia perso il diritto di opporsi agli estratti conto, il fideiussore convenuto in giudizio dalla banca per il pagamento delle somme dovute non potrà eccepire la non definitività dei medesimi estratti (Cass. n. 2262/1984; Cass. n. 23807/2008).
Infine, la giurisprudenza ha chiarito che l’estratto conto, essendo un documento con la funzione esclusiva di riepilogare le operazioni contabilizzate, non può integrare la stipulazione di nuovi accordi contrattuali in assenza di un’esplicita manifestazione di volontà contraria da parte del cliente (Cass. n. 1287/2002; Cass. n. 24684/2003; Cass. n. 17679/2009). In particolare, l’approvazione tacita dell’estratto conto non può supplire alla mancanza di forma scritta per i contratti o per le clausole che richiedono tale requisito. Nel rapporto di conto corrente bancario, ad esempio, la pattuizione di interessi ultralegali è valida solo se formalizzata in un documento sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti. Pertanto, l’approvazione, ancorché ripetuta, di estratti conto che includano interessi superiori al tasso legale non vale come prova della stipulazione di un valido accordo contrattuale in tal senso (Cass. n. 9791/1994; Cass. n. 1287/2002).
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