8 Ottobre 2019

Estinzione della procedura esecutiva ed effetto interruttivo della prescrizione

di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. III, Sentenza 9 maggio 2019, n. 12239. Pres. Vivaldi, Estensore Porreca

Prescrizione civile – Interruzione – Atti interruttivi – In genere – Pignoramento – Effetto interruttivo permanente della prescrizione – Fino alla chiusura anticipata del procedimento esecutivo per causa non riconducibile al creditore procedente – Sussistenza – Effetto interruttivo istantaneo – Condizioni – Fattispecie.

In tema di prescrizione, l’effetto interruttivo permanente determinato dall’atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell’art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l’attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all’interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell’art. 2945, comma 3, c.c.

CASO

Tizia e Caio convenivano in giudizio Alfa S.p.a., proponendo opposizione al precetto notificato loro il 15 novembre 2011 da parte della stessa in nome e per conto di Beta S.r.I., con cui era stato richiesto il pagamento del debito residuo per un mutuo fondiario originariamente accordato dal Banco di Sicilia ai danti causa degli opponenti, Mevio e Sempronia.

Gli opponenti esponevano che: 1) il Banco di Sicilia notificava ai danti causa un primo precetto a seguito del quale veniva notificato un atto di pignoramento immobiliare trascritto il 3 novembre 1989; 2) dopo alcune cessioni, Beta S.r.l., mandante di Alfa S.p.a., diventava titolare del credito per il rimborso del mutuo; 3) deceduti gli originari debitori, il contratto di mutuo fondiario era stato nuovamente notificato nel giugno 2011; 4) la procedura esecutiva era stata dichiarata estinta il 12 maggio 2011 per mancata rinnovazione, nel ventennio, della trascrizione del pignoramento; 5) il 15 novembre 2011 era stato notificato ai deducenti un nuovo atto di precetto. Ciò premesso, gli opponenti deducevano l’estinzione del credito per prescrizione decennale.

Sia il Tribunale che la Corte d’appello accoglievano l’opposizione, rilevando che con l’estinzione della procedura esecutiva era venuto meno l’effetto interruttivo permanente determinato dall’introduzione del processo esecutivo e pertanto, nell’intervallo tra il primo e il secondo precetto, era maturata la prescrizione.

Gamma S.p.a., in qualità di mandataria con rappresentanza di Beta S.r.I., ricorre in Cassazione. Resistono con controricorso Tizia e Caio.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione conferma la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il credito fatto valere in una procedura esecutiva immobiliare sul presupposto che, essendosi quest’ultima estinta per omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento, ai sensi dell’art. 2668 ter c.c., all’atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia interruttiva istantanea – e non già permanente – della prescrizione.

QUESTIONI

La Suprema Corte affronta, innanzitutto, le conseguenze della c.d. estinzione della procedura esecutiva per mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento entro il ventennio, la quale è, in realtà, un’estinzione atipica, in quanto si diversifica dal regime individuato dagli artt. 629 ss. c.p.c. La sentenza in esame, pertanto, ritiene più corretto parlare di chiusura anticipata del processo esecutivo (con ciò ponendosi in linea di continuità con Cass. 10/05/2016, n. 9501), determinata dalla perdita di efficacia della trascrizione dell’atto in esame per difetto di sua rinnovazione nel termine legale.

La giurisprudenza in commento ribadisce quanto aveva già sostenuto in altre occasioni (Cass. 25/03/2002, n. 4203), cioè che l’atto con cui si introduce il processo esecutivo (art. 2943, primo comma, cod. civ.) interrompe la prescrizione e che a questo atto l’art. 2945, comma 2, c.c., attribuisce effetto interruttivo-sospensivo permanente sino a quando il procedimento coattivo dallo stesso instaurato giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Tale risultato si ha quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore procedente l’attuazione coattiva, totale o parziale, del suo diritto oppure quando la realizzazione dell’esecuzione non si sia prodotta per motivi diversi dall’estinzione del processo, come, ad esempio, l’insufficienza (o la mancanza) del ricavato della vendita alla soddisfazione del credito, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione, ecc.

Occorre distinguere l’ipotesi dell’estinzione tipica, che discende dalla condotta inattiva, inerziale o rinunciataria del creditore, da quella c.d. atipica, che trova invece fondamento nell’inidoneità a proseguire il processo esecutivo per impossibilità oggettiva di raggiungerne lo scopo: invero, in pendenza di un processo esecutivo non si può desumere l’inerzia del creditore, mentre, a norma dell’art. 2945, comma 3, c.p.c., quando quello stesso processo si chiude per inattività del creditore, allora la menzionata permanenza dell’effetto viene meno, fermo l’originario effetto interruttivo del pignoramento, dalla cui data riprende il corso della prescrizione. Invero, ai fini della questione posta, il discrimine sarà non tanto tra estinzione tipica e atipica, quanto tra chiusura imputabile o meno al creditore procedente.

Il caso esaminato dalla Corte di cassazione concerne un’ipotesi di chiusura anticipata conseguente al mancato rinnovo nel termine ventennale della trascrizione del pignoramento, la quale è riconducibile a inerzia del creditore, con conseguente conferma in diritto della decisione della corte territoriale, che ha ritenuto trascorso il termine di prescrizione decennale tra il pignoramento del 1989 e il precetto notificato nel 2011.

L’arrêt della Cassazione suscita, nondimeno, talune perplessità: invero, il mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento, quale imposto dall’art. 2668 ter c.c., produce non già l’estinzione della procedura esecutiva, bensì unicamente la perdita di efficacia della trascrizione, come risulta testualmente dall’art. 2668 bis c.c. sulla trascrizione della domanda giudiziale, richiamato dalla disposizione in materia di trascrizione del pignoramento (“La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine”). Perdita di efficacia della trascrizione, con la connessa opponibilità dell’atto rispetto alle posizioni dei terzi aventi causa, ed estinzione (tipica o atipica) del processo esecutivo sono effetti ben diversi e distinti nella disciplina legale. Talché la precedente procedura esecutiva non doveva essere dichiarata estinta per mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento: più semplicemente, prima di far luogo alla vendita dei beni immobili pignorati, si doveva provvedere a una nuova trascrizione del pignoramento, con efficacia ex nunc anziché a far tempo dalla prima trascrizione, ormai scaduta.