22 Maggio 2018

Estinzione anticipata dei finanziamenti contro cessione del quinto e costi rimborsabili

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

All’Arbitro Bancario Finanziario sono abitualmente sottoposte questioni concernenti gli oneri da retrocedere al cliente in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

Al riguardo, i collegi giudicanti hanno ormai maturato un proprio costante orientamento (v. Collegio di Coordinamento ABF, decisioni nn. 6167/2014, 10035/16, 10003/16, 10017/16 e 5031/2017) secondo cui, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione:

(a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote;

(b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front (esborsi connessi alla concessione del finanziamento) e recurring (spese legate alla durata del rapporto di credito), l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare. In particolare, le commissioni bancarie e di intermediazione previste nei contratti di finanziamento è stimato abbiano natura recurring laddove le relative clausole appaiano opache essendo prive di una dettagliata indicazione delle attività remunerate attraverso tali voci di costo; diversamente, è stata riconosciuta natura up front alle spese fisse di istruttoria in quanto, pur in assenza di una descrizione analitica delle stesse, tale voce di costo deve intendersi remunerativa di attività necessariamente propedeutiche e preliminari al perfezionamento del contratto e quindi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento. I Collegi giudicanti hanno altresì stabilito “la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring), che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front)” (ABF Napoli n. 14557/2017);

(c) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; il criterio pro rata temporis (art. 125 sexies TUB) appare il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all’equità sostanziale;

(d) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (polizza ‘rischio vita’ e ‘rischio impiego’).