20 Aprile 2021

Espropriazione presso terzi a carico dell’ex coniuge per assegno divorzile: la competenza inderogabile spetta al giudice del luogo di residenza dell’ex coniuge, ai sensi dell’art. 26 bis c.p.c.

di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. VI-I., Ordinanza n. 3881 del 16 febbraio 2021. Pres. Valitutti, Est. Parise

Esecuzione forzata – Competenza – Esecuzione mobiliare e presso terzi – Espropriazione forzata di crediti presso terzi – Esecuzione nei confronti dell’ex coniuge – Competenza per territorio – Determinazione ex art. 26 bis, comma 2, c.p.c. – Rilevanza del titolo del credito azionato – Esclusione.

CASO

Il Tribunale di Catania, dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra Tizia e Caio, condannava quest’ultimo al versamento in favore dell’ex coniuge di un assegno divorzile.

Dal momento che lo stesso non veniva corrisposto, con atto di precetto notificato insieme al titolo esecutivo all’obbligato veniva richiesto il pagamento di un importo che superava di poco i 15.000,00 euro, oltre spese e interessi. La creditrice pignorava le somme dovute a qualsiasi titolo all’ex coniuge da terzi e conveniva le parti innanzi al Tribunale di Catania.

L’adito giudice dell’esecuzione dichiarava la propria incompetenza a favore di quello di Modena, dove il convenuto risiedeva. Avverso la suddetta ordinanza, Tizia proponeva ricorso per regolamento di competenza.

SOLUZIONE

La Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’ex moglie che, avendo intrapreso un procedimento di esecuzione forzata contro l’ex marito innanzi a un tribunale diverso dal quello indicato dall’art. 26 bis c.p.c., aveva invocato gli artt. 12 quater l.n. 898/1970 e 20 c.p.c. e fatto valere la competenza del giudice del luogo in cui doveva essere eseguita l’obbligazione. La Corte di cassazione rileva invece come gli articoli citati dalla ricorrente si riferiscano ai processi di cognizione e, trattandosi qui invece di un procedimento di esecuzione, afferma l’applicabilità dell’art. 26 bis c.p.c., a prescindere dal titolo del credito.

QUESTIONI

L’ordinanza in commento esamina la competenza del giudice dell’esecuzione nel particolare caso di un’espropriazione forzata promossa contro l’ex coniuge.

Con un primo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 12 quater l. n. 898/1970, norma a tenore della quale, per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla legge sul divorzio, la competenza è attribuita anche al giudice del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio; secondo l’ex coniuge, tale norma individuerebbe una disciplina speciale per i crediti relativi alla materia divorzile rispetto alla regola dell’art. 26 bis c.p.c.

Inoltre, con un secondo motivo, deduce altresì violazione del combinato disposto degli artt. 1182, co. 3, c.c. e 20 c.p.c., assumendo che in ogni causa relativa a diritti di obbligazione il forum destinatae solutionis possa essere facoltativamente individuato nel luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio.

La Suprema Corte rigetta ambedue i motivi di ricorso.

Invero, il Collegio richiama l’art. 26 bis c.p.c., introdotto con d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, il quale radica la competenza del giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede nei casi di espropriazione forzata di crediti non ricompresi nel primo comma dell’art. 26 bis c.p.c. (che prende in considerazione i casi di espropriazione in cui il debitore sia una Pubblica Amministrazione).

Tale norma si occupa di individuare il giudice competente nelle controversie in cui si esercita l’azione esecutiva mediante espropriazione forzata di crediti. Al contrario, gli artt. 12 quater l. n. 898/1970 e 20 c.p.c. si occupano di regolare la competenza in relazione a controversie introdotte con azioni di cognizione.

Nel caso di specie la Suprema Corte rileva come non sia mai stata posta in discussione la debenza o l’ammontare dell’assegno divorzile e conclude affermando che si tratta invece di una procedura di espropriazione presso terzi, nella quale non può che trovare applicazione l’art. 26 bis, comma 2, c.p.c., trattandosi peraltro di competenza territoriale inderogabile, ai sensi dell’art. 28 c.p.c.

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