28 Maggio 2024

Esecuzione forzata sui beni del fideiussore e divieto di applicazione dell’art. 2911 c.c.

di Emanuela Ruffo, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. Terza Ord., 11/4/2024, n. 9789, Pres. De Stefano, Est. Tatangelo

Fideiussione – Esecuzione sui beni del fideiussore – Divieto di cui all’art. 2911 c.c.

[1] L’esecuzione sui beni del fideiussore, trattandosi di obbligato solidale, non può essere assoggettata a condizioni e limitazioni non espressamente previste dalla legge, in relazione alla sussistenza di garanzie reali sui beni del debitore principale e, di conseguenza, il divieto di cui all’art. 2911 c.c. non opera in caso di aggressione esecutiva dei beni del fideiussore, laddove il creditore vanti ipoteca sui beni del creditore principale.

Disposizioni applicate

Art. 2911 c.c.

CASO

Un istituto di credito promuove una espropriazione immobiliare nei confronti del proprio debitore, il quale propone opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., deducendo l’impignorabilità dei beni assoggettati ad espropriazione ai sensi dell’art. 170 c.p.c. in quanto costituiti in fondo patrimoniale, nonché ai sensi dell’art. 2911 c.c.

L’opposizione viene rigettata in primo grado e tale pronuncia viene confermata in secondo grado.

Il debitore esecutato ha quindi impugnato tale sentenza avanti la Corte di Cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione afferma che l’esecuzione sui beni del fideiussore, trattandosi di obbligato solidale, non può essere assoggettata a condizioni e limitazioni non espressamente previste dalla legge, in relazione alla sussistenza di garanzie reali sui beni del debitore principale e, di conseguenza, il divieto di cui all’art. 2911 c.c. non opera in caso di aggressione esecutiva dei beni del fideiussore, laddove il creditore vanti ipoteca sui beni del creditore principale.

QUESTIONI

La pronuncia in commento si occupa da un lato della falsa applicazione dell’art. 170 c.c. e, in particolare del concetto di “bisogno della famiglia” e, dall’altro, affronta il tema della violazione dell’art. 2911 c.c. Nel presente contributo si tratterà in particolare tale ultimo aspetto, che ha portato alla redazione della massima sopra enunciata.

Secondo il ricorrente infatti la banca (creditore ipotecario) avrebbe violato l’art. 2911 c.c. laddove ha iniziato l’esecuzione sui beni del fideiussore, senza sottoporre a esecuzione anche i beni immobili ipotecati.

L’art. 2911 c.c. dispone che “il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca” e, al comma 2, prosegue affermando che “la stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni”.

Nel caso di specie i giudici di legittimità giungono ad affermare che “l’esecuzione sui beni del fideiussore, trattandosi di obbligato solidale, non può essere assoggettata a condizioni e limitazioni non espressamente previste dalla legge, in relazione alla sussistenza di garanzie reali sui beni del debitore principale e, di conseguenza, il divieto di cui all’art. 2911 c.c. non opera in caso di aggressione esecutiva dei beni del fideiussore, laddove il creditore vanti ipoteca sui beni del creditore principale”.

La non operatività dell’art. 2911 c.c. nel caso in esame emerge dalle seguenti argomentazioni.

In primis dalla verifica della ratio della norma, che è stata rinvenuta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1033/2007) nella possibilità di consentire, in sede esecutiva, la soddisfazione del maggior numero di creditori; si tratta di una regola volta a disciplinare il potenziale conflitto tra diverse categorie di creditori, facendo in modo che la preferenza accordata dalla legge a quelli muniti di titoli di prelazione (ipoteca, pegno, privilegio su beni determinati) non arrivi al punto da consentire loro di esercitare l’azione esecutiva in modo da pregiudicare ingiustificatamente le legittime aspettative di soddisfazione dei creditori chirografari. Infatti, se il creditore privilegiato potesse aggredire esecutivamente prima i beni non gravati dal privilegio, conservando la prelazione su quelli gravati, resterebbero danneggiati i creditori chirografari del medesimo debitore, i quali rischierebbero di non potersi soddisfare immediatamente e adeguatamente sui beni liberi da vincoli, dovendo sugli stessi concorrere con il creditore ipotecario, al quale però resterebbe poi sempre la possibilità di aggredire successivamente, per la differenza, il bene ipotecato, a soddisfazione del proprio credito; in tal modo, i chirografari dovrebbero, sostanzialmente, attendere l’escussione del bene ipotecato per la predetta differenza e solo successivamente potrebbero soddisfarsi sul residuo.

In secondo luogo la norma non regola espressamente l’ipotesi in cui il creditore agisca nei confronti di un terzo soggetto, garante del debitore principale, i beni del quale siano gravati da ipoteca: non sono, cioè, posti espressi limiti alla possibilità di scelta del creditore dei beni da aggredire in via esecutiva, nei casi in cui egli abbia la possibilità di agire sul patrimonio di due diversi soggetti, obbligati in solido, pur se egli vanti l’ipoteca sui beni di uno solo di detti soggetti.

In particolare nel caso di obbligazioni solidali, a prescindere dalle garanzie di cui il creditore possa disporre sui beni di un altro di essi, non vi è concorso tra creditori chirografari e creditori muniti di diritti di prelazione sul patrimonio del comune debitore: i creditori dei due obbligati in solido, infatti, non concorrono tra loro sui medesimi beni, potendo soddisfarsi ciascuno esclusivamente sul patrimonio del proprio debitore.

Infine, la Suprema Corte ha argomentato il divieto di applicazione dell’art. 2911 c.c. nel caso di specie osservando che tale disposizione riveste carattere eccezionale, che dunque deve essere interpretata restrittivamente, senza possibilità di interpretazioni estensive o, addirittura, di applicazioni analogiche.

Secondo tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che il creditore ben ha potuto aggredire il bene del fideiussore, pur in presenza di un bene del debitore esecutato garantito da ipoteca, stante l’impossibilità di applicare per il coobbligato solidale il principio sancito dall’art. 2911 c.c.

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