9 Febbraio 2021

Esecutività o accertamento per richiedere il rimborso delle spese straordinarie di mantenimento del figlio?

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza n. 379 del 13 gennaio 2021

 Spese straordinarie – titolo esecutivo – accertamento

(Art. 474 c.p.c. – art. 337 ter c.c.)

In tema di esecuzione del provvedimento contenente l’obbligo contributivo nei confronti del figlio, relativo alle spese cosiddette straordinarie, gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio (quali spese di istruzione e mediche) e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi hanno l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento, non richiedono un autonomo accertamento giudiziale e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna.

CASO

Una madre agisce per il recupero delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore notificando l’atto di precetto al padre, in forza del provvedimento giudiziale in cui era stato riconosciuto un obbligo di contribuzione nella misura del 50% alle suddette spese, oltre al mantenimento ordinario mensile di 424,00 euro.

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, pronunciandosi sull’opposizione al precetto, lo annullava, ritenendo che le spese straordinarie non potessero essere oggetto di esecuzione forzata, ma occorresse un autonomo accertamento giudiziale.

In appello, la donna ottiene ragione e il Tribunale di Vicenza conferma le somme portate nel precetto opposto ad eccezione di alcune voci.

La decisione è portata innanzi alla Corte di Cassazione, in cui il padre onerato delle spese lamenta la violazione della norma di cui all’art. 474 c.p.c. e quindi la mancanza di un titolo esecutivo, e di un credito certo liquido ed esigibile.

Il ricorrente rileva l’errata interpretazione del giudice d’appello rispetto alla giurisprudenza formatasi sul tema ripetibilità delle spese straordinarie.

Soluzione e percorso argomentativo della Cassazione

La Corte di Cassazione coglie l’occasione per confermare il superamento di un precedente indirizzo giurisprudenziale e precisare che per quanto attiene al credito per spese mediche e scolastiche, avendo queste “natura routinaria“, è azionabile in forza dell’originario titolo di condanna.

La necessità di continui esborsi per l’istruzione e per prestazioni mediche, generiche o specialistiche – rispetto alle quali la variabilità tocca soltanto la misura e l’entità – non rientra nella nozione di straordinarietà.

Nel respingere il ricorso, la Corte ha pertanto emanato il seguente principio di diritto:

In materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra:

  1. gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi hanno l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice o consensualmente determinato dai genitori, possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna, previa un’allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità del titolo stesso;
  2. le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, che richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento basato sul principio dell’adeguatezza della spesa alle esigenze del figlio e della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore obbligato.

Pertanto, per l’indicata categoria di spesa prevedibile e ricorrente, ai fini della ripetibilità da parte del genitore che l’abbia anticipata, è possibile la formazione di un precetto su un titolo integrato da cui risultino, per loro elencazione e con una semplice operazione aritmetica, gli esborsi sostenuti.

La contestazione degli importi da parte del genitore chiamato a contribuirvi in forza del preesistente titolo esecutivo, potrà avvenire in sede di incidente di cognizione introducibile nelle forme dell’opposizione a precetto o all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., per i profili della proporzionalità e adeguatezza alle esigenze e ai bisogni del figlio.

QUESTIONI

La Corte di Cassazione, ritiene quindi superato il precedente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale si reputava necessario, ai fini della ripetibilità delle suddette spese, un accertamento sull’insorgenza dell’obbligo di pagamento e sull’esatto ammontare della spesa (cfr. Cass. Civ. n. 1161/2017 e Cass. Civ. n. 4543/2011).

Del resto – precisa la sentenza – resta sempre applicabile la regola generale secondo cui il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore esaurisce il proprio diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo contro il medesimo debitore per lo stesso oggetto e le stesse causali.