13 Luglio 2021

Escluso per il convivente l’obbligo di assistenza di cui all’art. 570 c.p.: condannati i figli per non aver contribuito ai bisogni della madre malata

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione penale sez. VI, 15/04/2020 n.12201

Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Obblighi del convivente

(Art. 570 c.p. – art. 2034 c.c.)

E’ escluso un obbligo di assistenza del convivente more uxorio riconducibile a quelli previsti dall’art. 570 c.p., poiché diversamente si avrebbe un’interpretazione estensiva della responsabilità penale, in contrasto con i principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici.

Lo stato di bisogno del beneficiario non è escluso dall’intervento di terzi (neppure se coobbligati o obbligati in via subordinata), per cui il reato si configura anche se qualcuno si sostituisce all’inerzia del soggetto tenuto a somministrare i mezzi di sussistenza.

Caso

Il Tribunale di Arezzo ha condannato due fratelli, ex art. 570 c.p. comma 2, per avere omesso di versare denaro alla madre ammalata, facendo mancare alla stessa i mezzi di sussistenza, e a risarcire, in solido tra loro, i danni subiti dalla parte civile persona danneggiata dal reato, quale convivente more uxorio della defunta persona offesa, con una provvisionale immediatamente esecutiva.

In parziale accoglimento dell’impugnazione, la Corte d’appello di Firenze ha assolto gli imputati dal reato in relazione ad un determinato periodo di tempo, conseguentemente riducendo la pena e la provvisionale, e con pena sospesa sotto condizione del pagamento integrale della provvisionale entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

I due fratelli ricorrono in Cassazione sostenendo che la madre fruiva di circa 1.300 Euro mensili a titolo di pensione, indennità di accompagnamento e contributo regionale per non autosufficienza, e viveva in una casa di sua proprietà con il convivente (anch’egli pensionato), per cui non sussisteva un suo stato di bisogno.

I ricorrenti, inoltre, deducevano la mancanza dell’elemento psicologico del reato, avendo fatto affidamento nell’assistenza economica del compagno convivente da oltre trenta anni.

Soluzione e percorso argomentativo seguito dalla Cassazione

Secondo la Corte la sentenza impugnata ha correttamente escluso un obbligo di assistenza del convivente more uxorio riconducibile a quelli previsti dall’art. 570 c.p., poiché diversamente si assisterebbe a un’interpretazione estensiva della responsabilità penale, in contrasto con i principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici.

In sede di istruttoria erano emersi i gravi problemi di salute della donna (insufficienza renale cronica, con necessità di dialisi tre volte alla settimana, demenza ingravescente), tali da renderla non autosufficiente.

A fronte di tale situazione, i figli avrebbero contribuito alle spese di una badante solo per un certo periodo di tempo, lasciando poi l’intero onere (di circa 1.600 euro mensili) al compagno della loro madre.

La Cassazione richiama il principio di diritto, già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui lo stato di bisogno del beneficiario non è escluso dall’intervento di terzi (neanche se coobbligati o obbligati in via subordinata), per cui il reato si configura anche se qualcuno si sostituisce all’inerzia del soggetto tenuto a somministrare i mezzi di sussistenza (ex multis Cass. P. Sez. 6, n. 46060 del 22/10/2014).

E’ vero che anche nella famiglia di fatto ci sono doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, ma tali doveri configurano adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.

La Corte tuttavia, proprio seguendo il suddetto principio, ha escluso la pretesa del convivente di essere risarcito del danno patrimoniale nei confronti dei figli della compagna, proprio perché le prestazioni effettuate nel corso della convivenza riconducibili ai doveri di assistenza e collaborazione, non sono ripetibili, a meno che non siano esorbitanti e non producano un arricchimento senza causa.

Escluso il risarcimento per tale titolo, la Cassazione ha tuttavia riconosciuto l’obbligo degli imputati di risarcire il convivente quale parte civile costituita, in relazione al danno morale ed esistenziale da lui sofferto quale erede della vittima del reato, danno che già il Giudice penale poteva liquidare integralmente.

Questioni

La sentenza della Cassazione è in linea con i principi consolidati in materia di contribuzione nell’ambito della convivenza, qualificata come obbligazione naturale, e in materia di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale anche per il convivente.

Si tratta di un danno di natura non patrimoniale che il soggetto subisce, in conseguenza dell’attività illecita posta in essere da un terzo nei confronti dell’altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva (Cass. civ., sez. III, n. 23469/2018; Cass. civ., sez. III, n. 901/2018; Cass. civ., sez. III, n. 7513/2018).

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Attività dell’avvocato a favore dei professionisti dei social