Esclusione del socio di una S.r.l.: è nulla la clausola statutaria generica e/o arbitraria
di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDFTribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenza del 23 marzo 2022.
Parole chiave: esclusione del socio – giusta causa – specificità – clausola statutaria – genericità – arbitrarietà – gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale –
Massima: “La clausola di esclusione del socio di una S.r.l. che si limiti a riprodurre le previsioni di cui all’art. 2286 c.c. in tema di società di persone (i.e. “l’esclusione di un socio può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale”) è affetta da nullità, dovendo essere specificati nella clausola stessa i presupposti della sua operatività ed in particolare da quali gravi inadempimenti degli obblighi sociali si possa far discendere l’esclusione del socio”.
Disposizioni applicate: articoli 2473-bis c.c. e 2286 c.c.
Con atto di citazione, l’ex socio di una S.r.l. ha convenuto in giudizio quest’ultima innanzi al Tribunale di Napoli per chiedere che venisse dichiarata la nullità della delibera assembleare con la quale era stata decisa la sua esclusione, nonché la nullità della clausola statutaria nella parte in cui prevedeva quale “giusta causa di esclusione” le “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano da contratto sociale”.
Al riguardo, l’attore ha lamentato l’illegittimità della propria esclusione dalla S.r.l. rilevando (i) la violazione dello statuto della società, posto che quest’ultimo prevedeva che l’esclusione di un socio avrebbe dovuto essere pronunciata dal Tribunale del luogo in cui la società aveva sede (e non dall’Assemblea) in ipotesi di società composta da due soci (come nel caso di specie), (ii) la nullità della clausola statutaria nella parte in cui prevedeva quale causa di esclusione le “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale” in quanto indeterminata, (iii) il difetto della giusta causa, oltre che (iv) l’infondatezza dei fatti addotti a motivo dell’esclusione.
Le ragioni a fondamento dell’esclusione del socio sarebbero state rinvenute nell’asserita mancata comunicazione della notificazione di un decreto ingiuntivo all’amministratore della S.r.l., con conseguente danno alla società per non aver potuto esperire tempestivamente la relativa opposizione.
Il Tribunale di merito ha accolto le domande attoree, disponendo l’annullamento della delibera di esclusione del socio e dichiarando la nullità dell’anzidetta clausola statutaria.
A fondamento della propria pronuncia, il Tribunale napoletano ha innanzitutto rammentato che l’art. 2473-bis c.c. concede all’autonomia statutaria la possibilità di prevedere un’espressa previsione di esclusione dei soci, ma con due inderogabili limitazioni: da un lato, le cause di esclusione convenzionali devono essere specifiche e, dall’altro, gli stessi motivi di esclusione devono essere sorretti da una giusta causa.
Ciò comporta, quanto al requisito della specificità, che la clausola statutaria deve prevedere gli aspetti procedurali collegati all’operatività dell’esclusione e, quanto al requisito della giusta causa, che la clausola statutaria deve identificare e descrivere specificatamente il grave inadempimento agli obblighi sociali legittimante l’esclusione del socio.
Applicando detti principi al caso in esame, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che le ragioni addotte a fondamento dell’esclusione dell’attore non integrassero gli estremi della giusta causa di esclusione nei termini sopra evidenziati e che la clausola statutaria mancasse del requisito della specificità.
D’altronde, la ratio dell’art. 2473-bis c.c. in tema di s.r.l. si rinviene nella esigenza di circoscrivere l’applicazione del grave strumento dell’esclusione solo alle ipotesi precise e ben delineate, affinché il socio possa regolare la sua condotta e non incorrere nei casi previsti dalla clausola statutaria.
Pertanto, deve ritenersi illegittima per mancanza di specificità, la clausola di esclusione che riproduce l’art. 2286 c. 1 c.c. relativo all’esclusione della società di persone (che recita “l’esclusione di un socio può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale”) mancando il rispetto del requisito della specificità previsto ai sensi dell’art. 2473-bis c.c..
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia