6 Febbraio 2018

Erronea applicazione del rito del lavoro nel giudizio di primo grado e principio di ultrattività del rito nella successiva fase di impugnazione.

di Mara Adorno Scarica in PDF

Cass., sez. VI, ord. 2 novembre 2017 n. 26136 Scarica la sentenza

 Lavoro e previdenza (controversie) – Applicazione di rito erroneo in primo grado – Appello – Applicazione del rito ordinario – Inammissibilità – Ultrattività del rito (Cod. proc. civ., art. 342, 427.

[1] Il principio di ultrattività del rito postula che, ai fini della scelta delle forme e del mezzo di impugnazione, valga il rito adottato dal giudice per pronunziare la sentenza che si intende impugnare. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia erroneamente svolto con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, non corretto dal giudice dell’impugnazione attraverso ordinanza di mutamento del rito, il giudizio debba proseguire anche in appello nelle forme della cognizione speciale.

 CASO

[1] Proposto appello avverso la decisione del Tribunale di Modena, Sezione lavoro, che aveva respinto le domande attoree in relazione ad un contratto di intermediazione finanziaria, la Corte d’appello di Bologna ne dichiarava l’inammissibilità, in quanto reputava che, avendo il giudice di primo grado trattato la causa – inizialmente introdotta nelle forme del rito di cui al d.leg. n. 5/2003 – con il rito del lavoro, anche l’appello dovesse seguire le medesime forme della cognizione speciale. Con la conseguenza che parificando al deposito del ricorso l’iscrizione a ruolo della causa, il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza fosse ormai decorso.

Avverso tale decisione, viene proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte conferma la decisione della Corte territoriale e, in applicazione del principio di ultrattività del rito, dichiara l’inammissibilità del ricorso.

È l’individuazione della natura della causa e, quindi, del rito da adottare per la trattazione della controversia, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza a fondare il principio di ultrattività del rito, secondo cui l’adozione delle stesse forme è imposta anche per la successiva fase di impugnazione. La pronuncia ritiene che, in ossequio a tale principio, la forma e le modalità dell’impugnazione seguano il rito determinato dal giudice a quo, poiché, diversamente, «ritenere che il soggetto soccombente possa adottare in questa seconda fase una forma ed una modalità di impugnazione diverse da quelle impostegli dal rito, con cui è stata emessa la sentenza, significherebbe attribuire al soggetto impugnante una facoltà di mutamento di rito», là dove eventualmente il potere di rettificazione del rito, con la possibilità di passaggio dal rito ordinario al rito speciale e viceversa, spetta solo al giudice dell’impugnazione.

Pertanto, in caso di divergenza tra il rito adottato nel giudizio di primo grado e la forma e le modalità seguite nella fase di impugnazione si realizza la violazione del principio di ultrattività del rito scelto dal giudice nello svolgimento del processo, non potendo le parti provvedere deliberatamente al mutamento di rito.

Ne consegue l’affermazione del principio di diritto secondo cui, qualora il giudizio di primo grado si sia erroneamente svolto con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, e il giudice dell’impugnazione non abbia disposto mutamento del rito, il giudizio debba proseguire anche in appello nelle forme della cognizione speciale.

E sulla base di tale principio la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l’appello, proposto avverso sentenza pronunciata all’esito di giudizio celebrato in primo grado con il rito del lavoro, si rivela inammissibile allorché l’iscrizione a ruolo della causa – da parificare al deposito del ricorso – sia avvenuta dopo la scadenza del termine di trenta giorni per proporre l’impugnazione.

QUESTIONI

[1] La Suprema Corte aderisce alla soluzione adottata dalla Corte bolognese, che in ossequio al principio della ultrattività del rito, ne fa una corretta applicazione per cui ove «la controversia sia trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell’appello segue le forme della cognizione speciale».

Invero, il principio di ultrattività del rito costituisce la regola generale elaborata dalla giurisprudenza in virtù della quale il giudizio di impugnazione va introdotto seguendo il rito adottato dal giudice di prime cure, indipendentemente dalla circostanza che il giudizio di primo grado sia stato erroneamente introdotto rispetto al rito applicabile secondo la natura della controversia.

In altre parole, il principio di ultrattività del rito altro non costituisce se non una specificazione del principio dell’apparenza che, muovendo dalla presunzione che il rito scelto dal giudice di primo grado sia conforme alla legge, riconduce l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento che si intende impugnare compiuta dal giudice.

A fondamento dell’assunto si ritiene che il potere di provvedere al mutamento di rito con cui il processo è erroneamente iniziato competa, non anche alle parti, ma esclusivamente al giudice dell’impugnazione.

Per l’orientamento giurisprudenziale che caldeggia il principio di ultrattività del rito, v., tra le altre, Cass. 22 gennaio 2015, n. 1148, Foro it, Le banche dati, archivio Cassazione civile; 11 luglio 2014, n. 15897 id., Rep. 2014, voce Appello civile, n. 86; 3 luglio 2014, n. 15272, ibid., voce Impugnazioni civili, n. 18; 7 giugno 2011, n. 12290, id. Rep. 2012, voce Appello civile, n. 48; 9 novembre 2010, n. 22738, id., Rep. 2010, voce Impugnazioni civili, n. 22; 14 gennaio 2005, n. 682, 2005, id., Rep. 2005, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 82.

Con specifico riferimento al principio di apparenza, v. Cass. 7 ottobre 2010, n. 20811, id., Rep. 2010, voce Impugnazioni civili, n. 20, secondo cui l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell’affidamento della parte, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato, con ciò venendo soddisfatte le medesime esigenze di tutela salvaguardate dal c.d. principio dell’apparenza, in riferimento alla qualificazione dell’azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice. Sicché ove una controversia in materia di lavoro sia erroneamente trattata fino alla conclusione con il rito ordinario, trova applicazione il principio dell’apparenza o dell’affidamento, per il quale la scelta fra i mezzi, i termini ed il regime di impugnazione astrattamente esperibili va compiuta in base al tipo di procedimento effettivamente svoltosi, a prescindere dalla congruenza delle relative forme rispetto alla materia controversa (cfr. 23 aprile 2010, n. 9694, 2011, id. Rep. 2011, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 83).

Poiché il rito, inteso in senso ampio, attiene non solo alla fase procedimentale dello specifico grado di giudizio, ma anche alla successiva fase dell’impugnazione, rimettere al soggetto impugnante la scelta in questa seconda fase di forma e modalità di impugnazione diverse da quelle impostegli dal rito, significa attribuirgli una facoltà di mutamento di rito, che può spettare, anche a garanzia delle altre parti, soltanto al giudice dell’impugnazione, l’unico ad avere il potere di rettificazione del rito disponendo il passaggio dal rito speciale a quello ordinario o viceversa (cfr. Cass., ord. 19 gennaio 2012, n. 774, in www.pluris.it).