Erogazioni liberali alle Onlus: comunicazione entro il 28 febbraio
di Redazione Scarica in PDFIl mese di febbraio porta, inaspettato, un nuovo adempimento: la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell’anno precedente dalle persone fisiche.
L’onere, che deriva dalla necessità dell’Agenzia delle Entrate di acquisire il maggior numero di informazioni utili per predisporre la dichiarazione precompilata, è stato fissato dal D.M. 30 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio scorso.
Destinatari dell’adempimento sono i soggetti che hanno ricevuto le liberalità e cioè:
le Onlus;
le associazioni di promozione sociale;
le fondazioni e associazioni riconosciute, con scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
le fondazioni e associazioni riconosciute, con scopo statutario lo svolgimento o la promozione di ricerca scientifica, individuate con DPCM.
Attenzione, però: l’adempimento, sia per quest’anno sia – se non cambiano le cose – per il 2018 e il 2019, è facoltativo (diventerà obbligatorio verosimilmente solo dal 2020).
Quindi non è prevista alcuna sanzione in caso di inosservanza.
D’altra parte, allo stato attuale risulta alquanto complicato ottemperare alla previsione dal momento che, come si legge nell’articolo 2 del provvedimento, la comunicazione telematica deve avvenire secondo modalità tecniche da stabilire con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (che ad oggi non è stato ancora pubblicato).
E’ quindi presumibile che, almeno per quest’anno, sarà veramente esiguo il numero di soggetti che, una volta ricevute le debite istruzioni su come effettuare la trasmissione, si attiverà per la segnalazione, considerato anche che una proroga della scadenza del 28 febbraio non sembra compatibile con le esigenze di predisposizione della dichiarazione precompilata.
Se tutto questo è vero, rimane però la perplessità in relazione alle modalità secondo cui l’adempimento è stato posto.
Ce n’era veramente bisogno? Era necessario impiegare tempo e risorse pubbliche – e mettere in allarme gli amministrativi delle organizzazioni non profit ed i loro consulenti – per costruire un’architettura di cui pochissimi, almeno quest’anno, beneficeranno?
Per completezza, ricordiamo che se è vero che non ci sono sanzioni per chi non trasmette i dati è però anche vero che, analogamente alle altre fattispecie di invio dei dati utili per il modello reddituale, è disposta una multa in caso di comunicazioni che determinino un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Tanto per invogliare ancora di più alla trasmissione!
I dati da comunicare sono relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale o con altri sistemi di pagamento certificati, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.
Il decreto non specifica di quali “dati” si debba trattare ma poiché sono elementi che vanno a finire nella dichiarazione precompilata è presumibile che debba essere indicato anche il codice fiscale di colui che ha effettuato la donazione (dato notoriamente non rinvenibile dalla contabile del bonifico!). Per non lasciare nulla al caso il decreto si preoccupa di ricordare che vanno poi comunicate anche le liberalità “restituite”.
E’ invece importante la precisazione posta al comma 2 dell’articolo 1 del provvedimento, in base alla quale, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, alle erogazioni eseguite nei confronti di Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato si applicano le nuove diposizioni in materia di erogazioni liberali disposte dall’articolo 83 D.Lgs. 117/2017.
A partire da quest’anno si rende quindi applicabile una detrazione, in misura pari al 30% dell’IRPEF, per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dei richiamati soggetti, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro.
La detrazione è elevata al 35% se l’erogazione liberale in denaro è a favore di organizzazioni di volontariato.
Il beneficio è consentito, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 D.Lgs. n. 241/1997.
L’articolo 83, comma 2, D.lgs.117/2017 (c.d. “Codice del Terzo Settore”) prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore dei soggetti sopra richiamati, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Le nuove agevolazioni sono quindi sicuramente più favorevoli rispetto alle precedenti e, in attesa della piena operatività della riforma del Terzo settore, si applicano in via transitoria alle richiamate tre categorie di soggetti che, si presume, entreranno nel gruppo degli Enti di Terzo Settore.
La precisazione è forse superflua, dal momento che era stata già prevista dall’articolo 104 del Codice del Terzo Settore ma è opportuno ricordarla qualora ce ne fosse ancora bisogno in questi tempi “di mezzo”, quando la riforma è finita ma la sua attuazione non è ancora cominciata.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“