29 Giugno 2015

Efficacia di giudicato dell’ingiunzione europea

di Elena D'Alessandro Scarica in PDF

Cass., sez. un., 26 maggio 2015, n. 10799

Scarica la sentenza

Ingiunzione di pagamento europea – Efficacia di giudicato sostanziale – Esclusione
(Regolamento n. 1896/2006, art. 18; Codice civile, art. 2909).

[1] L’ingiunzione di pagamento europea avente forza esecutiva non è equiparabile al giudicato sostanziale, essendo piuttosto idonea a produrre una preclusione pro judicato che consente all’ingiunto di rimettere in discussione lo stesso rapporto oggetto dell’ingiunzione per ogni effetto diverso da quello della mera condanna.

CASO
[1] Le Sezioni Unite – pronunciatesi all’esito di un procedimento di riesame ex art. 20, par. 2, Regolamento n. 1896/2006 instaurato per ottenere la caducazione di un’ingiunzione di pagamento europea non tempestivamente opposta e, dunque, dichiarata esecutiva – affermano che l’ingiunzione di pagamento europea esecutiva ai sensi dell’art. 18 del Regolamento non è idonea al giudicato sostanziale, i.e. non fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro successori, eredi o aventi causa anche per quanto riguarda l’esistenza del rapporto fondamentale secondo la regola di cui all’art. 2909 cod. civ.
Tale ingiunzione produce, piuttosto, una mera preclusione pro judicato, la quale consente all’ingiunto di agire verso il creditore e di rimettere in discussione il rapporto oggetto dell’ingiunzione per ogni effetto diverso da quello della mera condanna, che resta pertanto intangibile ed insensibile ad ogni azione di accertamento negativo o di ripetizione dell’indebito.

SOLUZIONE
[1] Le Sezioni Unite ritengono che non sia estensibile all’ingiunzione di pagamento europea la giurisprudenza maggioritaria formatasi in riferimento all’art. 647 c.p.c., la quale, come noto, è propensa ad attribuire al decreto ingiuntivo non opposto efficacia di giudicato sostanziale; un’efficacia, cioè, che, come tale, è inclusiva dell’accertamento incontrovertibile dell’esistenza del rapporto giuridico fondamentale da cui il credito deriva e che vale non soltanto nei confronti delle parti ma anche nei riguardi dei loro successori, eredi o aventi causa.
L’orientamento giurisprudenziale concernente l’art. 674 c.p.c. non è considerato estensibile all’ingiunzione di pagamento europea in considerazione:

i) della disomogeneità formale e sostanziale del procedimento monitorio europeo rispetto allo schema di procedimento monitorio documentale adottato dal legislatore nazionale agli artt. 633 e ss. c.p.c.;

ii) della differente valenza attribuita, nell’uno e nell’altro procedimento, al comportamento acquiescente dell’ingiunto;

iii) della circostanza per cui la richiesta di ingiunzione europea, da effettuarsi mediante il modulo standard A, non richiede una compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda, diversamente da quanto previsto dall’art. 633 c.p.c.

QUESTIONI
[1] L’art. 18 Regolamento n. 1896/2006 non chiarisce se l’ingiunzione non opposta, oltre a divenire titolo esecutivo europeo, produca anche una qualche efficacia preclusiva, forse perché nel Libro verde sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità (COM/2002/0746 def.), in proposito, era stata auspicata una soluzione che tenesse conto delle esperienze dei vari ordinamenti nazionali.

Per la prima volta, pertanto, la Cassazione ha dovuto determinare quale sia l’efficacia di una ingiunzione di pagamento europea e lo ha fatto applicando la lex fori ed, in particolare, recuperando la tesi della preclusione pro judicato elaborata, con riferimento al decreto ingiuntivo interno, in primis da Redenti, Diritto processuale civile, Milano, 1957, III, 27 secondo cui dal provvedimento di ingiunzione «non si potranno dedurre conseguenze che vadano oltre i limiti della pura e semplice protezione di quanto conseguito o conseguibile in via di esecuzione». La tesi è stata quindi sviluppata, tra gli altri, da Proto Pisani, Appunti sul giudicato civile e sui suoi limiti oggettivi, in Riv. dir. proc., 1990, 386 ss., spec. 411-412, ad avviso del quale, come ricordato dalle Sezioni Unite, l’immutabilità degli effetti dell’ingiunzione «ben lungi dall’estendersi agli antecedenti logici necessari» è «limitata unicamente al diritto fatto valere in via sommaria» .

In senso conforme alle S.U., in dottrina, si erano già espressi, con riferimento al Regolamento n. 1896/2006, Carratta, Chzzini, Consolo, De Cristofaro, Risposte al libro verde sul procedimento ingiuntivo europeo, in Consolo, De Cristofaro, Il diritto processuale civile internazionale visto da Int’l Lis dal 2002 ad oggi, Milano, 2006, 731 ss., spec. 748-749; Romano, Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, Milano, 2009, 164, nota 88; Marinelli, Note sul Reg. Ce n. 1896/2006 in tema di procedimento ingiuntivo europeo, in Il giusto processo civile, 2009, 82, nota n. 54.