Effetti del mancato compimento da parte dell’erede delle formalità di cui all’art. 2470 c.c. sulla delibera societaria assunta con il suo solo voto favorevole
di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDFTrib. Catanzaro, Sez. spec. in materia di imprese, Sentenza, 11 giugno 2024, n. 1202
Parole chiave: Società – Assemblea – Delibera – Invalidità ed impugnazione delle deliberazioni – Erede del socio – Formalità ex art. 2470 c.c.
Massima: “È invalida la delibera assunta con il solo voto favorevole determinante dell’erede che non ha provveduto alle formalità di cui all’art. 2470 c.c., in quanto soggetto estraneo alla compagine sociale e non legittimato ad esercitare i diritti sociali”.
Disposizioni applicate: art. 2377, comma 5, n. 1) c.c., 2379, comma 1 c.c., art. 2470 c.c. e art. 2479, ultimo comma c.c.
Nel caso di specie, il socio di una società a responsabilità limitata semplificata ormai in liquidazione ha convenuto dinanzi al Tribunale di Catanzaro di tale società in giudizio, chiedendo che venisse dichiarata l’invalidità o la nullità ai sensi di legge della deliberazione dell’assemblea dei soci mediante la quale era stato provveduto alla messa in liquidazione della società ed alla nomina del liquidatore.
Il socio soprammenzionato aveva infatti adotto di essere socio della s.r.l.s. in liquidazione, con una partecipazione pari al 33% del capitale sociale, e che fosse deceduto l’unico altro socio, titolare del 66,67% del capitale sociale, della predetta società e suo amministratore pro tempore.
L’attore ha poi lamentato (i) di non essere stato convocato all’assemblea soprammenzionata, configurandosi pertanto l’invalidità della delibera assunta ai sensi del combinato disposto degli artt. 2479, ultimo comma e 2379, comma 1 c.c. e (ii) che a tale assemblea avesse partecipato una persona non legittimata, la cui presenza era stata determinante ai fini della regolare costituzione dell’assemblea ed il cui voto era stato determinante per l’adozione della delibera stessa, configurandosi pertanto l’annullabilità della delibera ai sensi del combinato disposto degli artt. 2479, ultimo comma e 2377, comma 5 n. 1) c.c..
L’attore ha infatti dedotto in giudizio il fatto che aveva partecipato all’assemblea la figlia del socio deceduto, la quale non aveva ancora accettato l’eredità del socio deceduto e non aveva provveduto alle formalità di cui all’art. 2470 c.c..
Il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto che la domanda attorea fosse fondata giacché la decisione di procedere alla liquidazione della s.r.l.s. e alla nomina del liquidatore era stata assunta con la partecipazione ed il voto favorevole della sola figlia del socio deceduto.
Il Tribunale ha poi evidenziato come fosse stato documentato dall’attore che la figlia del socio deceduto aveva rinunciato all’eredità del padre e che non aveva mai assunto la qualità di socio della s.r.l.s. in liquidazione, di tal che mancava del tutto la prova che, al momento dell’assemblea, la figlia del socio deceduto avesse accettato l’eredità e compiuto le formalità previste dall’art. 2470 c.c..
Orbene il primo comma dell’art. 2470 c.c. dispone che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, mentre il secondo comma dell’art. 2470 c.c. prevede, con riferimento ai trasferimenti mortis causa, che il deposito è effettuato a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni (ovvero del certificato di morte – rilasciato dall’ufficiale del registro di stato civile del comune del luogo del decesso, nel quale sono enunciate le generalità del defunto, la data e il luogo del decesso, della copia del testamento, qualora l’eredità sia devoluta, appunto, in forza di volontà testamentaria e dell’atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei quali sia attestata, a cura del dichiarante, la qualità di erede o di legatario del soggetto che chiede l’iscrizione presso il registro delle imprese del trasferimento a causa di morte in proprio favore).
Nel caso di specie, poiché né il deposito, né la successiva iscrizione dell’atto nel registro delle imprese erano stati effettuati, l’atto in questione non può assumere alcuna efficacia.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale di Catanzaro ha pronunciato l’annullamento della deliberazione dell’assemblea dei soci impugnata.
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