Eccezioni nuove ammissibili in appello
di Giulia Ricci Scarica in PDFCass., sez. II, 16 maggio 2016, n. 9965
Impugnazioni civili – Appello – Eccezione di pagamento – Novità – Rilevabilità d’ufficio – Ammissibilità (C.p.c., artt. 112, 345)
L’eccezione di pagamento è rilevabile d’ufficio e può essere sollevata per la prima volta in appello ex art. 345 c.p.c., in quanto il giudice può accertare l’estinzione del debito, se provata, anche in assenza di espressa istanza del debitore.
CASO
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore eccepiva il pagamento del credito. Il Tribunale rigettava l’opposizione e l’opponente ricorreva in appello, specificando che il creditore opposto non aveva provato l’infondatezza dell’eccezione di pagamento. Il giudice di secondo grado accertava l’avvenuta estinzione del debito ed accoglieva il ricorso. Il creditore soccombente ricorreva in Cassazione censurando, tra l’altro, la violazione dell’art. 345, comma 2 c.p.c., per aver pronunciato la corte distrettuale su una nuova eccezione inammissibile in appello.
SOLUZIONE
La Suprema Corte ha dichiarato infondata la censura per violazione dell’art. 345, comma 2 c.p.c., rilevando in primo luogo che l’eccezione di pagamento era già stata proposta in primo grado e meramente specificata nel giudizio di appello. In motivazione, inoltre, la Corte ha confermato la natura di eccezione rilevabile d’ufficio dell’eccezione di pagamento e la conseguente ammissibilità della sua proposizione anche per la prima volta in appello ex art. 345, comma 2 c.p.c.
QUESTIONI
La S.C. ha confermato l’orientamento consolidato che annovera l’eccezione di pagamento tra le eccezioni rilevabili d’ufficio dal giudice se il fatto estintivo risulta non controverso o provato (cfr. Cass., 16 marzo 2010, n. 6350; Cass., 11 agosto 1998, n. 599; contra Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421).
Tale orientamento si fonda sul rilievo per cui l’effetto estintivo del pagamento opera automaticamente sul diritto controverso e dunque, se il fatto estintivo è accertato in giudizio, la rilevabilità d’ufficio risponde all’interesse pubblico che la pronuncia sul merito corrisponda alla realtà sostanziale (v. ex multis Oriani, Eccezioni rilevabili (e non rilevabili) d’ufficio. Profili generali (I), in Corr. Giur., 2005, 1011 ss., cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti; Denti L’eccezione nel processo civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1961, 29 ss.; contra Carnelutti, Sistema di diritto processuale civile, I, Padova, 1936, 414 ss. Sulla rilevabilità d’ufficio delle eccezioni come regola generale dedotta dall’art. 112 c.p.c., v. Mandrioli, Diritto processuale civile, Torino, 2016, 151 ss.; Russo, Contributo allo studio dell’eccezione nel processo civile, Roma, 2013, 170 ss.; contra Carnelutti, op. loc. cit.).
La legge 26 novembre 1990 n. 353 ha modificato l’art. 345, comma 2 c.p.c. limitando la proponibilità di nuove eccezioni in appello a quelle rilevabili anche d’ufficio. La giurisprudenza ha precisato che la sola condizione per la rilevabilità d’ufficio di nuove eccezioni in appello consiste nella risultanza dagli atti del giudizio dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, che siano stati oggetto di contraddittorio; non è invece necessario che tali fatti siano stati allegati dalla parte entro i termini ex art. 183 c.p.c. o entro l’udienza di discussione nel rito del lavoro (cfr. Cass., sez. un., 27 maggio 2013, n. 10531; Cass., 28 luglio 2014, n. 17069; v. anche Cass., 27 luglio 2005, n. 15661, sull’eccezione di interruzione della prescrizione).
Parte della dottrina sostiene inoltre l’interpretazione secondo cui l’art. 345, comma 2 c.p.c. consente alle parti di allegare in appello nuovi fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, non allegati in primo grado, fondanti eccezioni rilevabili d’ufficio (v. Cavallini, L’eccezione «nuova» rilevabile d’ufficio nel giudizio d’appello riformato, in Riv. dir. proc., 2014, 589 ss., per un coordinamento di tale interpretazione con la struttura del giudizio di appello risultante dalle modifiche apportate dal d.l. 83/2012 convertito dalla l. 134/2012; per alcune critiche a tale orientamento cfr. Oriani, Eccezione in senso lato e onere di tempestiva allegazione: un discorso chiuso?, in Foro it., 2013, I, 3515).