È causa di revoca del concordato preventivo la esposizione nella proposta di debiti personali del socio accomandatario
di Mattia Polizzi Scarica in PDFTrib. Como, decr. 3 marzo 2015.
Concordato preventivo – Revoca – Debiti personali del socio accomandatario – Sussistenza
(r.d. 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare, artt. 147, 173, 184)
[1] Costituisce causa di revoca del concordato preventivo l’inserimento nella proposta di debiti facenti capo al socio accomandatario e da costui maturati in proprio ovvero in qualità di socio illimitatamente responsabile di altra compagine societaria al fine di avvantaggiarsi dell’effetto esdebitatorio della procedura, posto che il concordato preventivo di una società non può estendersi ai soci illimitatamente responsabili salvo che per quanto riguarda le obbligazioni sociali.
Concordato preventivo – Fattibilità giuridica – Riesame – Singole fasi della procedura – Sussistenza
(r.d. 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare, art. 173)
[2] L’originaria valutazione positiva del Tribunale in merito alla fattibilità giuridica della proposta di concordato preventivo non è vincolante, nel senso che spetta al giudice in ogni momento delle singole fasi della procedura la possibilità di un riesame della stessa.
CASO
[1-2] Nell’ambito di un procedimento per concordato preventivo il Commissario giudiziale presenta istanza di revoca ai sensi dell’art. 173 l. fall., denunziando l’inammissibilità della proposta concordataria sulla scorta – tra le altre motivazioni – del fatto che in essa figurano debiti del socio accomandatario della società ammessa al beneficio, debiti sia di natura personale sia assunti dal socio in veste di accomandatario di altra società; la società debitrice contesta la carenza dei requisiti di cui all’art. 173 l. fall. e richiama la primigenia valutazione positiva operata dal Tribunale con il decreto di ammissione alla procedura.
SOLUZIONE
[1-2] Il giudicante, dopo aver preliminarmente ritenuto ammissibile l’istanza ai sensi dell’art. 173 l. fall., revoca il concordato evidenziando che la esposizione di debiti personali del socio accomandatario, inseriti a seguito della modifica della originaria proposta, determina il venir meno delle condizioni di ammissibilità del concordato, in quanto finalizzato ad estendere indebitamente il beneficio esdebitatorio di cui all’art. 184 l. fall. a soggetto (ossia il socio accomandatario) che di per sé non riveste la qualità di imprenditore.
QUESTIONI
[2] Il Tribunale di Como rigetta la eccezione preliminare di inammissibilità della istanza di revoca fondata sulla precedente valutazione positiva della proposta di concordato, facendo applicazione della lettura dell’art. 173, 3° comma, l. fall. da ultimo fornita dalla Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521, in Giust. civ. Mass., 2013; Cass., Sez. I, 25 settembre 2013, n. 21901, in Giust. civ. Mass., 2013) in ragione della quale la valutazione che il giudicante deve compiere in merito alla fattibilità giuridica del concordato, avente ad oggetto le circostanze concrete del medesimo, è sempre la stessa in ogni fase della procedura (ammissibilità, revoca, omologa): in altri termini, un riesame dei presupposti di ammissibilità della procedura non potrà essere impedito dall’originaria valutazione positiva dallo stesso effettuata, non venendo meno in nessuna delle predette fasi la funzione di controllo della quale è investito l’organo giurisdizionale.
Per un approfondimento sull’indirizzo della Cassazione inaugurato dalle citate sentenze del 2013, si v., ex pluribus, Ciervo G., Fattibilità del piano di concordato e atti di frode: i poteri del giudice ex art. 173 l. fall. secondo le Sezioni Unite, in Giur. comm., 2013, IV, II, pp. 621 ss.; De Santis F., Le Sezioni Unite ed il giudizio di fattibilità della proposta di concordato preventivo: vecchi principi e nuove frontiere, in Le società, 2013, IV, pp. 435 ss.; Fabiani M., La fattibilità del piano concordatario nella lettura delle Sezioni Unite, in Dir. fall., 2013, II, pp. 149 ss.
[1] Il decreto in epigrafe, inserendosi nel solco tracciato dalla giurisprudenza maggioritaria (cfr. Cass., Sez. I, 26 marzo 2010, n. 7273 e Cass., Sez. I, 30 agosto 2001, n. 11343 in Giur. It., 2001, 2313), nega la possibilità di estendere gli effetti del concordato preventivo della società ai soci illimitatamente responsabili, salvo che si tratti di debiti inerenti l’esercizio della società medesima.
Diversi gli argomenti addotti alla base di questa soluzione da parte del Tribunale.
In primo luogo, il carattere eccezionale della norma di cui all’art. 147 l. fall., in forza della quale il fallimento di una società si estende anche ai soci illimitatamente responsabili: trattasi, secondo la decisione in epigrafe, di lex specialis, insuscettibile di essere applicata al di fuori dell’ambito del fallimento.
In secondo luogo, viene richiamato il disposto dell’art. 184, II co., l. fall. avente portata limitata alle sole obbligazioni sociali.
Le considerazioni suesposte permettono al giudice lariano di affermare che il concordato preventivo spiega i propri effetti esdebitatori anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ma esclusivamente con riferimento alle obbligazioni da essi assunte nell’espletamento della propria attività sociale.