20 Giugno 2017

Durata massima dell’orario di lavoro

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte Costituzionale, 12 aprile 2017, n. 72

Orario di lavoro – Durata massima e riposi giornalieri – Personale sanitario – Ordinamento civile – Riparto di competenze – Competenza statale.

 MASSIMA

In riferimento al riparto di competenze, è incostituzionale, perché lesiva della competenza legislativa statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., la legge regionale che deroga alle disposizioni statali in materia di durata massima dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri del personale pubblico sanitario.

 COMMENTO

Nella sentenza in commento, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere a) e c) della legge della Regione Basilicata 26 novembre 2015 n.53 perché in contrasto con l’art. 117, comma secondo, lettera l) Cost. In particolare, la suddetta legge regionale prevedeva (seppur in regime transitorio), per il calcolo della durata settimanale di quarantotto ore dell’orario di lavoro del personale sanitario, un periodo di riferimento di 12 mesi in contraddizione con quanto previsto all’art. 4 del D.lgs. n. 66/2003. La normativa nazionale, infatti, stabilisce chiaramente che il periodo di riferimento non può superare i quattro mesi, demandando ai soli contratti collettivi di lavoro la possibilità di portare a sei mesi detto periodo o, anche fino a dodici mesi, ma esclusivamente a fronte di specifiche ragioni obiettive, tecniche o organizzative individuate dai medesimi contratti. La disposizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) della legge regionale, inoltre, prevedeva che, in presenza di eventi eccezionali e non prevedibili o assenze improvvise che non consentano la continuità dell’assistenza, come accertata dai responsabili dei servizi sanitari interessati, il limite delle undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, posto dall’art. 7 D.lgs. 66/2003, potesse essere derogato. Anche in questo caso, la disposizione nazionale prevede la possibilità di deroga esclusivamente da parte dei contratti collettivi. La Corte, vista la lesione della riserva di deroga che il legislatore nazionale ha assegnato in via esclusiva alla contrattazione collettiva, ha censurato la normativa regionale perché lesiva della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, di cui all’art. 117, comma due, lett. l) Cost. La Corte ha, infine, ribadito che la disciplina dei vari aspetti della definizione del tempo della prestazione lavorativa è parte integrante della disciplina del trattamento normativo del lavoratore dipendente, sia pubblico che privato che, secondo costante orientamento della stessa Corte, rientra nella materia dell’ordinamento civile.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”