Due questioni sull’indicazione del TAEG/ISC nei contratti di finanziamento
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’erronea indicazione del TAEG/ISC in un contratto di finanziamento (ad es. mutuo) non disciplinato dall’art. 125 bis TUB, non comporta, secondo la giurisprudenza prevalente, alcun effetto al di fuori del credito ai consumatori, da cui i mutui ipotecari sono esclusi ex lege: artt. 121 e 122 TUB, formulazioni ratione temporis vigenti (Trib. Bologna 29.9.2017 e 8.2.2018; Trib. Sulmona 30.10.2017; Trib. Torino 19.10.2017; Trib. Tempio Pausania 15.9.2017; Trib. Torino 12.3.2019; Trib. Roma 11.7.2019; Trib. Lecce 29.6.2020; ABF Roma n. 4953/2016; ABF Roma n. 9450/2016; ABF n. 6789/2016; ABF n. 4439/2017).
Deve essere, infatti, adeguatamente valorizzata la circostanza che l’indicazione nel contratto di mutuo del valore del TAEG/ISC non risulta espressamente sanzionata con la nullità della clausola relativa al tasso di interesse; il requisito della determinatezza (e correttezza) del tasso ultralegale deve essere verificato con esclusivo riferimento a tale clausola e non con riferimento all’indicazione dell’ISC, che ha una finalità meramente indicativa del peso economico dell’operazione (Trib. Roma 5.4.2017; conf. Trib. Roma 19.4.2017; Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib. Monza 17.8.2017 e Trib. Sulmona 30.10.2017; Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Bari 7.6.2017; Trib. Roma 22.9.2017; Trib. Roma 3.1.2018; Trib. Roma 23.2.2018; Trib. Milano 26.10.2017 e 7.11.2017; Trib. Torino 28.9.2017; Trib. Livorno 19.7.2017).
La sanzione di cui agli artt. 121, 122 e 125 bis TUB, prevista per il credito al consumo, non è richiamata né risulta applicabile ai contratti di mutuo: è dunque ragionevole ritenere operante il canone ermeneutico espresso dal brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” (Trib. Torino 14.11.2018; Trib. Torino 10.1.2019, in iusletter.com; Trib. Grosseto 15.2.2020).
Tale disciplina, infatti, occorre ribadire, è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice: ne è espressamente esclusa (artt. 121 e 122 TUB ratione temporis vigenti) l’applicazione ai contratti relativi a finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare o garantiti da ipoteca su immobile.
Se il Legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC in tutti i contratti di finanziamento ben avrebbe potuto stabilirlo, senza la necessità di una specifica disciplina relativamente al credito al consumo.
Deve poi essere evidenziata la significativa circostanza che eventuali scostamenti minimali/irrisori tra ISC pattuito e ISC effettivo non configurano ragionevolmente alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole (Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Roma 19.4.2017 e Trib. Sulmona 30.10.2017; Trib. Napoli 9.1.2018).
Anche l’Arbitro Bancario Finanziario ritiene che una variazione minimale del TAEG pattuito rispetto a quello effettivo (inferiore allo 0,20%) non determini una violazione delle regole di trasparenza bancaria.
È evidenziato che non può attribuirsi alcuna rilevanza a scostamenti del tutto marginali tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto, giacché simili differenze, spesso imputabili a meri errori di approssimazione, « non appaiono idonee ad influire sulle scelte del soggetto finanziato e ad alterarne la capacità di valutare il proprio impegno ». In tali circostanze non è dunque giustificabile, alla luce del criterio di necessaria proporzionalità tra gravità della violazione riscontrata e sanzione da comminare, l’applicazione del rigoroso rimedio previsto in caso di nullità della clausola TAEG/ISC, ossia l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla normativa di settore (ABF Palermo n. 25181/2019; ABF Torino n. 13059/2018; ABF Roma n. 10933/2017).
In definitiva, in presenza di scostamenti irrisori tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto non risulta alterata la capacità del cliente di valutare la portata del proprio impegno.
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