25 Febbraio 2025

Il dovere di agire “in modo informato” degli amministratori delle società per azioni e dei consiglieri privi di deleghe nelle società bancarie, ex art. 2381 c.c..

di Asia Bartolini, Dottoressa in Legge Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. II, Ord., 20/11/2024, n. 29844

Parole chiave: società bancarie – responsabilità del consigliere privo di deleghe – omessa vigilanza – responsabilità oggettiva – obblighi amministratori privi di deleghe – obbligo di agire in modo informato.

Massima: “Nelle società bancarie, a prescindere dalla qualità di consigliere esecutivo o meno, tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell’interesse dei risparmiatori, devono svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l’obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni più opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente”.

Disposizioni applicate: art. 8 L. n. 689/1981; art. 18 L. n. 689/1981; art. 2381 c.c.; art. 2392 c.c.; art. 145 D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.); art. 11 L. n. 689/198.

Nel caso in esame, “A.A.” – all’epoca dei fatti, consigliere privo di deleghe all’interno della Banca Monte dei Paschi di Siena – proponeva ricorso per Cassazione avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma che confermava la delibera del Direttorio della Banca d’Italia con cui erano state irrogate, in capo al ricorrente, ingenti sanzioni amministrative per violazione della normativa in materia di contenimento dei rischi finanziari e per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni.

In particolare, a parere del ricorrente, la Corte d’Appello di Roma avrebbe compiuto non solo una errata valutazione delle istanze istruttorie, bensì una inesatta interpretazione degli artt. 2381 e 2392 c.c., alla luce dei quali – sempre nell’opinione del ricorrente – la responsabilità del consigliere privo di deleghe non può consistere in una generica condotta di omessa vigilanza tale da trasmodare in responsabilità oggettiva: tale responsabilità, infatti, dovrebbe essere affermata solo se connessa alla violazione del dovere di agire informati.

Tali motivi di ricorso sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione infondati.

Nel richiamare un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, la Suprema Corte ha ribadito come, ai sensi dell’art. 2381 c.c., l’obbligo degli amministratori delle società per azioni di “agire in modo informato”, anche qualora privi di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza; dall’altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica.

Nello specifico, il dovere di “agire informati” dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, si estrinseca in maniera maggiormente incisiva, in quanto, in tali ipotesi, non si prospetta solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, bensì anche di natura pubblicistica, nei confronti dell’Autorità di Vigilanza: tali figure, infatti, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi.

Da ciò, prosegue la Corte, ne deriva che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, ai sensi dell’art. 2392, co. 2, c.c., è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze dannose.

La Suprema Corte di Cassazione ha altresì specificato come, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, nel caso di specie, non si sarebbe configurata, in capo a quest’ultimo, una responsabilità oggettiva, ma una responsabilità per colpa, connessa ad una condotta negligente ed inerte rispetto agli obblighi di vigilanza sanciti dalle disposizioni che disciplinano l’attività bancaria.

Infine, la Corte di Cassazione ha ritenuti infondati anche gli ulteriori due motivi di gravame, attraverso i quali il ricorrente aveva prospettato una errata commisurazione della sanzione inflitta e, dunque, una errata interpretazione, nonché una carente motivazione sul punto, da parte della Corte di Appello di Roma, ai sensi degli artt. 8 e 18 della L. 689/1981, nonché dell’art.145 del T.U.B..

Alla luce di tali prospettazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto espresso il principio di diritto di cui alla massima sopra menzionata, confermando il contenuto della sentenza impugnata.

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