17 Marzo 2020

Domanda riconvenzionale con l’opposizione a decreto ingiuntivo e limiti oggettivi e temporali di un precedente giudicato tra le parti

di Cecilia Vantaggiato Scarica in PDF

Cass., Sez. II, Sent. 04-03-2020, n. 6091 – Pres. San Giorgio, Rel. Varrone 

La domanda riconvenzionale dell’opponente a decreto ingiuntivo non è coperta dal precedente giudicato formatosi tra le parti e posto a fondamento del ricorso monitorio, allorché abbiano ad oggetto questioni che non potevano essere proposte e neppure implicitamente decise nella precedente causa, finché non fosse stata emanata la statuizione giudiziale che di quelle domande costituisce il presupposto giuridico. (Nella specie le domande riconvenzionali dell’opponente a decreto ingiuntivo presuppongono la qualità di erede dell’opponente, definitivamente accertata proprio con il precedente giudicato).

CASO

Ch.Gu instaurava un giudizio nei confronti di C.T. avente ad oggetto l’impugnazione di un testamento. L’attore veniva dichiarato soccombente in primo grado; in appello, tuttavia, la Corte accoglieva parzialmente il gravame, riducendo le spese liquidate dal giudice di primo grado.

Ch.Gu otteneva quindi dal Tribunale torinese l’ingiunzione di pagamento della somma di denaro nei confronti di C.T. per la restituzione della differenza sulle spese versate all’esito del primo grado. C.T., nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, formulava altresì diverse domande riconvenzionali nei confronti di  Ch.Gu.

Impugnava in appello Ch.Gu richiedendo di dichiararsi l’inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte da C.T., in quanto coperte dal giudicato formatosi con la sentenza della Corte d’appello di Torino resa nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del testamento.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che dichiarava l’inammissibilità delle domande riconvenzionali, C.T. proponeva ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

La Suprema Corte ha ritenuto che le domande riconvenzionali proposte dall’opponente con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo non fossero coperte da giudicato, dovendosi ritenere che il principio del giudicato non si estenda alle questioni che, antecedentemente al fatto giuridico da cui promanano, non potevano essere proposte.

QUESTIONI

La questione sottoposta alla Corte involge l’analisi dei limiti oggettivi del giudicato.

In particolare, l’attenzione deve concentrarsi sull’ammissibilità nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di domande riconvenzionali che, prima dell’accertamento contenuto in un precedente giudicato, non potevano essere proposte, in quanto fondate su fatti costitutivi che trovano il loro fondamento proprio nell’accertamento giudiziale intervenuto.

Come ribadito più volte e ancora di recente dalla stessa Suprema Corte (sul punto, si vis, cfr. Vantaggiato, Domanda riconvenzionale (inammissibile) e reconventio reconventionis (ammissibile) del creditore opposto nell’opposizione a decreto ingiuntivo, in https://www.eclegal.it/ del 26 marzo 2019), al creditore opposto non è consentito proporre domande riconvenzionali, poiché egli assume il ruolo di attore sostanziale e, conseguentemente, non gli è consentita la proposizione di domande diverse da quelle già proposte con il ricorso monitorio, pena l’elusione del divieto di mutatio libelli. Unica deroga ammessa affinché l’opposto possa introdurre una domanda riconvenzionale può aversi nel caso in cui, a fronte delle difese svolte dall’opponente, egli venga a trovarsi a propria volta nella posizione processuale di convenuto: in tal caso, dovendosi dare attuazione al principio costituzionale di effettività della tutela ex art. 24 Cost., dovrà ammettersi la possibilità di una reconventio reconventionis rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte opponente al decreto ingiuntivo.

L’opponente può invece proporre domanda riconvenzionale, a condizione che sia dipendente dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ex art. 36 c.p.c. ovvero, se si tratti di un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell’ingiunzione, purché non si determini uno spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra titolo fatto valere con l’ingiunzione e domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuno il simultaneus processus.

Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che le domande riconvenzionali proposte dall’opponente non fossero coperte da precedente giudicato, come invece affermato dal Giudice di seconde cure. Invero, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile in rapporto all’azione esercitata (petitum e causa petendi) e tenuto conto dei fatti costitutivi e di tutti quei fatti (principali o secondari) che abbiano contribuito a produrre l’effetto giuridico dedotto in giudizio. Vi rientrano, quindi, gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, ma non anche quanto consegua alla risoluzione della questione oggetto della pronuncia sulla quale il giudicato viene a formarsi.

Le domande, nel caso specifico, originavano dall’accertamento definitivo della qualità di erede a seguito del rigetto dell’impugnativa testamentaria. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. Lo stesso, invece, non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono.

La Corte mostra di riprendere un principio, la cui espressione si ritrova anche nella giurisprudenza amministrativa: sul punto, infatti, il Consiglio di Stato, con sentenza dello scorso 13 dicembre 2019 n. 8482, ha ribadito che il giudicato copre l’azione quale sia stata concretamente esercitata sul fondamento dei fatti costitutivi allegati e “di tutti quei fatti che, sia perché semplici o secondari, sia perché convergenti nel costituire un unico diritto o nel produrre il medesimo effetto giuridico, devono intendersi implicitamente inclusi nella medesima causa petendi”. In tal senso, quindi, può affermarsi che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto in merito alla causa petendi allegata in giudizio (giudicato esplicito), ma anche con riferimento a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (ciò che la dottrina suole definire con il nomen  di giudicato implicito).

Ciò comporta che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass., 03 gennaio, 2020, n. 16 e Cass. 26 febbraio 2019 n. 5486); di contro, nessun limite potrà opporsi all’accertamento di fatti che, sebbene collegati alla res già iudicata, da tale accertamento traggono la propria origine, discendendo sia dal punto di vista logico sia dal punto di vista cronologico da quanto statuito in sentenza.

Di qui l’ammissibilità delle domande riconvenzionali dell’opponente, non coperte da precedente giudicato, anche in quanto relativi a domande ivi non proposte dall’erede testamentario, confermato come tale in esito al rigetto dell’impugnativa della controparte.