10 Luglio 2018

Domanda riconvenzionale davanti al giudice di pace: quando scatta la preclusione?

di Giacomo Ubertalli Scarica in PDF

Cassazione civile, 9 maggio 2018, n. 11025 – Pres. Amendola – Rel. Pellecchia

Processo innanzi al giudice di pace – domanda riconvenzionale – ammissibilità – preclusione ai sensi dell’art. 166 c.p.c. – non applicabilità (C.p.c. artt. 166, 167, 319) 

[1] Nel procedimento davanti al giudice di pace, caratterizzato dal principio di concentrazione e di semplicità delle forme, non trova applicazione l’art. 166 c.p.c. in ordine al termine perentorio di venti giorni prima dell’udienza per la proposizione della domanda riconvenzionale. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 319 c.p.c., il convenuto ha tempo per proporre la domanda riconvenzionale fino alla prima udienza.

CASO

[1] Il Sig. B.I. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Militello il Sig. D.C. e la Provincia Regionale di Siracusa per l’accertamento della responsabilità di quest’ultimi ed il conseguente risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale che l’aveva visto coinvolto in qualità di passeggero dell’autoveicolo.

La Provincia si era costituita eccependo che il sinistro in questione si era verificato soltanto per responsabilità del conducente D.C.

Quest’ultimo, invece, aveva eccepito che l’incidente non si era verificato per sua colpa e la responsabilità era unicamente da attribuirsi alla Provincia, che non aveva eseguito la dovuta manutenzione del manto stradale.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda soltanto con riferimento al Sig. D.C. mentre aveva assolto la Provincia ritenendo insussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 2054 c.c.

Il Sig. D.C. aveva così appellato la sentenza innanzi al Tribunale di Caltagirone che, prima ancora di esaminare nel merito le doglianze dell’appellante, aveva ritenuto che la domanda riconvenzionale da quest’ultimo proposta innanzi al giudice di pace, che era stata comunque disattesa nel merito, fosse inammissibile in quanto proposta oltre i termini di preclusione degli artt. 166 e 167 c.p.c.

Il Sig. D.C. ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza per violazione dell’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 166, 167, comma 2° e 319 c.p.c. (oltre ad eccepire la conseguente nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c.).

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza del Tribunale di Caltagirone osservando come nel giudizio innanzi al giudice di pace non operino le barriere preclusive degli artt. 166 e 167 c.p.c. sicché il convenuto può costituirsi e proporre domanda riconvenzionale sino alla prima udienza.

QUESTIONI

La sentenza in commento ha correttamente cassato la sentenza del Tribunale ribadendo ancora una volta come il sistema delle preclusioni previsto nel giudizio ordinario di cognizione (ma anche nel rito del lavoro e nel rito di cognizione sommaria) non operi nel procedimento innanzi al giudice di pace, quantomeno nella fase che precede la prima udienza. Per una panoramica sul procedimento in questione, cfr. A. Carratta, voce Giudice di Pace, in Enc. Giur. Treccani, 1995; L. Montesano – G. Arieta, Trattato di diritto processuale civile, vol. I, tomo II, Padova, 2001, 1639 e s.; con riferimento al tema della proponibilità della domanda riconvenzionale e della reconventio reconventionis innanzi al giudice di pace sia consentito il richiamo a Cass., 19 aprile 2017, n. 9920, con nota di G. Ubertalli, Mutatio libelli nel giudizio di opposizione a d.i. innanzi al giudice di pace, in Giur. It., 2017, 2391.

In particolare, l’unanime dottrina e la altrettanto consolidata giurisprudenza ritengono che nel rito innanzi al giudice di pace non esistono barriere preclusive nella fase anteriore alla prima udienza;  per cui, sino ad essa, il convenuto può costituirsi tempestivamente e proporre domanda riconvenzionale: cfr. su tutti F. P. Luiso, Diritto Processuale Civile. Il processo di cognizione, vol. II, Milano, 2013, 276; C. Mandrioli – A. Carratta, Diritto Processuale Civile, vol. II, Torino, 2015, 422. In giurisprudenza cfr. ex plurimis Cass., 10 novembre 2016, n. 22912, in Quotidiano Giuridico, 2016; Cass., 29 marzo 2006, n. 7238, in Mass. Giur. It., 2006. Se infatti è vero che l’art. 311 c.p.c. prevede l’applicabilità al procedimento innanzi al giudice di pace delle norme previste per il rito davanti al Tribunale “in quanto applicabili”, è altrettanto doveroso rilevare come la norma in questione faccia salva l’espressa (e diversa) disciplina che il codice di rito prevede ad hoc per questo particolare procedimento (Libro II, Titolo II, Capo III).

Orbene, il sistema delle preclusioni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. rientra proprio nel novero di quelle norme incompatibili, e quindi inapplicabili, al giudizio innanzi al giudice di pace dal momento che esso contrasta nettamente con quanto previsto dall’art. 319 c.p.c., disposizione che consente ad attore e convenuto di costituirsi in giudizio sino al giorno stesso dell’udienza (quella indicata in atto di citazione ovvero, ai sensi dell’art. 57 disp. att. c.p.c., quella immediatamente successiva se nel giorno indicato in citazione il giudice non tiene udienza, cfr. sul punto O. Fanelli, Sub Art. 319 c.p.c., in La giurisprudenza sul codice di procedura civile, Libro II, Vol. I, a cura di P. Di Rienzo, O. Fanelli, S. La Spada, E. Mandelli, S. Piccoli, A. Tullio, Milano, 2006, 1016; per inciso, dal disposto dell’art. 57 disp. att. c.p.c. si ricava checome nel procedimento innanzi al giudice di pace non si configuri la dicotomia dell’art. 168 bis, commi 4° e 5°, c.p.c. ed il convenuto può sempre costituirsi tempestivamente all’udienza effettiva).

 

In secondo luogo, la pronuncia della Corte di Cassazione, a sommesso avviso dell’autore, appare corretta anche perché maggiormente aderente alle esigenze di celerità, semplificazione ed oralità che hanno ispirato la disciplina del procedimento innanzi al giudice di pace.

Ed infatti, nelle cause di competenza del giudice di pace, ove gli interessi in gioco sono di minore importanza (quanto meno sotto il profilo economico) e dove – seppure entro limiti molto ridotti – è perfino consentito alla parte di stare in giudizio personalmente, è opportuno adottare poche e semplici regole che assicurino uno svolgimento del giudizio il più veloce possibile ed è altrettanto preferibile evitare quei tecnicismi che, altrettanto opportunamente, caratterizzano il rito (rectius, i riti) innanzi al Tribunale (cfr. sul  G. Balena, Diritto Processuale Civile, vol. II, Bari, 2008, 271; C. Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, vol. II, Torino, 2008, 233, che evidenzia come la natura semplificata del rito innanzi al giudice di pace, più celere e meno costoso per l’amministrazione della giustizia, sia giustificata dall’esiguo valore delle cause, così come l’interesse al rispetto di tutte le garanzie processuali ceda parzialmente il passo ad una più veloce definizione del contenzioso).

Va nondimeno dato conto che, secondo una autorevolissima dottrina, la scelta di consentire alle parti di costituirsi fino alla prima udienza mette paradossalmente a repentaglio il principio di concentrazione e celerità cui è improntata l’intera disciplina del procedimento innanzi al giudice di pace (il riferimento è a S. Chiarloni, voce Giudice di Pace, in Digesto disc. priv., 4 ed. vol. IX, Torino, 1993, 63 s.). Infatti, se le parti si costituiscono all’ultimo momento, che cognizione potrà avere il giudice alla prima udienza? Il rischio è che differisca l’udienza ad un’altra data, così pregiudicando la celerità del processo, oppure, peggio ancora, che assuma dei provvedimenti (istruttori o decisori) senza la necessaria cognizione di causa.

Sul piano applicativo, è utile aggiungere che, per la generale libertà delle forme, nulla vieta al convenuto di costituirsi senza depositare una comparsa di risposta ma semplicemente verbalizzando le proprie difese, domanda riconvenzionale compresa: G. Messina, Sub Art. 319 c.p.c., in La giurisprudenza sul codice di procedura civile, Agg. 2013, a cura di A. Frangini, G. Messina, E. Mirabelli, Milano, 2006, 7 osserva come la comparsa di costituzione e risposta, proprio in ragione della libertà delle forme prevista dalla norma, possa essere anche depositata con raccomandata indirizzata alla cancelleria poiché il mancato contatto con il cancelliere determina una mera irregolarità dell’atto. In giurisprudenza cfr. Cass., Sez. Un., 4 marzo 2009, n. 5160, in Giur. It., con nota di R. Conte, Dell’ammissibilità in via generale del deposito in cancelleria di atti a mezzo del servizio postale.