Domanda di nullità delle clausole del contratto di c/c
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLa giurisprudenza di merito ha chiarito che, quando il conto corrente è ancora aperto, l’interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell’effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta anche in costanza di rapporto, al fine di ottenere, con pronuncia meramente dichiarativa, una rettifica in favore del correntista delle risultanze del saldo del conto stesso (Trib. Agrigento 14.3.2016; Trib. Monza 13.3.2015; Trib. Torino 13.11. 2014; Trib. Palermo 26.6.2014;).
Nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per l’accertamento negativo del debito nei confronti dell’istituto bancario in considerazione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non dovute, incombe sullo stesso, ex art. 2697 c.c., l’onere di provare – mediante la produzione, oltre che degli estratti di c/c relativi a tutto il periodo contrattuale, anche del contratto di conto corrente – i fatti posti a corredo della domanda, vale a dire dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa rispetto alle quali l’applicazione degli interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non pattuite, avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Ciò perché << L’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto (…) non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo ha carattere costitutivo >> (Cass. 7.5.2015, n. 9201; Cass. 9099/2012; Cass. 23229/2004).
In particolare, la produzione del contratto di c/c è necessaria per accertare e verificare, tra le altre cose, il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 117 TUB (il quale stabilisce che i contratti bancari devono essere redatti in forma scritta e che in caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo); la data della stipulazione, anche al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso concreto; le condizioni del rapporto bancario (tassi di interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, commissioni massimo scoperto); l’ammontare della somma capitale eventualmente affidata al correntista (Trib. Agrigento 14.3.2016).