Domanda di adempimento contrattuale proposta con ricorso monitorio e divieto di proporre domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa in sede di opposizione
di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCassazione civile, Sez. II, ord. 7 luglio 2018, n. 17482, Pres. Orilia, Est. Casadonte
Domanda di adempimento azionata con il procedimento monitorio – Domanda di arricchimento introdotta dall’opposto in comparsa di risposta – Ammissibilità – Limiti – Fondamento – Fattispecie.
CASO
Un ingegnere aveva azionato un procedimento monitorio chiedendo all’Amministrazione provinciale il pagamento del corrispettivo dovutogli in ragione dell’incarico di direzione di due lotti di lavori. L’Amministrazione, tuttavia, si era opposta e il Tribunale di Vercelli revocava il decreto ingiuntivo per difetto di un contratto scritto, essendo la forma scritta richiesta ad substantiam, in forza di quanto previsto dal Testo Unico degli Enti Locali (d.gs. 267/2000, TUEL).
Inoltre, il Tribunale di Vercelli dichiarava inammissibile la domanda di arricchimento senza causa, formulata in via riconvenzionale subordinata dal convenuto opposto in sede di comparsa di risposta, per un ammontare pari a quanto richiesto con il ricorso monitorio.
La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, condannava l’Amministrazione appellata al pagamento del primo lotto di lavori e accoglieva altresì la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., riconoscendo all’ingegnere una somma a titolo di indennizzo.
La Provincia di Vercelli impugnava in Cassazione denunciando, inter alia, la violazione e falsa applicazione – per quanto d’interesse – degli artt. 101 e 183 co. 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale subordinata di arricchimento senza causa svolta dall’opposto.
SOLUZIONE
I giudici di legittimità dichiarano inammissibile, perché nuova, la domanda riconvenzionale subordinata di arricchimento senza causa proposta dal creditore opposto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e contestuale rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.
QUESTIONI
La sentenza si uniforma a quanto precedentemente stabilito dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2010, n. 26128).
Il primo argomento si fonda sull’assunto che la domanda di adempimento contrattuale e quella di arricchimento senza causa si differenzino strutturalmente e tipologicamente e, pertanto, la prima si configura, rispetto alla seconda, come domanda nuova che, com’è noto, può essere proposta solo nei limiti di cui all’art. 183, co. 5, c.p.c., allorché si tratti di domande consequenziali alle difese dell’opponente, convenuto in senso sostanziale
In quanto domanda nuova, la Corte di cassazione ritiene che, quando venga azionata una domanda di adempimento mediante procedimento monitorio, nell’eventuale opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto (in questo caso l’ingegnere) non possa proporre – né nel suo primo atto difensivo (la comparsa di risposta), né nel corso del giudizio (alla prima udienza o nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) – un’autonoma domanda di arricchimento senza causa, neppure in via subordinata, nel caso in cui venga negata l’esistenza o la validità del titolo legittimante la domanda di ingiunzione, avente ad oggetto il credito ex contractu.
Ciò in virtù della posizione sostanziale di attore assunta dal convenuto opposto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo: talché al convenuto opposto sarà consentito avanzare, in sede di comparsa di risposta, domanda di arricchimento senza causa solamente nel caso in cui l’opponente abbia introdotto nell’atto di opposizione un tema di indagine legittimante una consequenziale domanda dell’opposto in tal senso, alla stregua di quanto prevede l’art. 183, comma 5, c.p.c. per l’attore nel processo di cognizione di rito ordinario.
La Corte di cassazione cita poi un secondo principio, a tenore del quale è inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dall’opposto nel giudizio di cognizione conseguente all’opposizione a decreto ingiuntivo da lui richiesto per il pagamento di prestazioni professionali, essendogli precluso svolgere domande nuove e diverse da quella di adempimento proposta nel procedimento monitorio, salvo che l’opponente non proponga domande ed eccezioni in senso stretto amplianti il thema decidendum (Cass., Sez III, 9 aprile 2013, n. 8582).
Anche questo secondo argomento riprende un pacifico orientamento seguito in materia dalla giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale l’opposto, attore sostanziale, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, si ritrovi ad assumere la posizione di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa (Cass., Sez. I, 22 giugno 2018, n. 16564).
Sennonché, nel caso di specie, l’Amministrazione, proponendo opposizione, non ha svolto domanda riconvenzionale né ha proposto eccezioni in senso stretto amplianti l’originario thema decidendum, limitandosi a contestare l’esistenza o, comunque, a eccepire la nullità del titolo contrattuale posto alla base del procedimento monitorio: per tali ragioni, l’autonoma domanda di arricchimento senza causa avanzata dal convenuto opposto (l’ingegnere) in sede di opposizione deve essere considerata in termini di novità rispetto all’originario thema decidendum ed è pertanto inammissibile.
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