Documentazione idonea al ricalcolo del saldo del conto
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIn tema di rapporti bancari in conto corrente, la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali che, ad es., fanno rinvio agli usi per la determinazione del tasso d’interesse ultralegale e di quelle che prevedono la capitalizzazione trimestrale degl’interessi, imponendo di procedere alla rideterminazione del saldo del conto, con applicazione del tasso legale ed esclusione dell’anatocismo, fa sorgere a carico della banca l’onere di produrre gli estratti conto a partire dalla data d’instaurazione del rapporto, in modo tale da consentire la ricostruzione integrale dell’andamento del dare e dell’avere, sulla base di dati contabili certi relativi alle operazioni registrate, risultando inutilizzabili, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Cass. 6384/2017; Cass. 20693/2016; Cass.21579/2013; Cass. 21466/2013).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la particolare efficacia degli estratti conto, alla cui accettazione tacita l’art. 1832 c.c. ricollega la preclusione di qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti e gli accrediti (ma non di quelle riflettenti errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, né di quelle riguardanti la validità e l’efficacia dei predetti rapporti), non consente di ritenere che gli stessi costituiscano l’unico mezzo di cui la banca possa utilmente avvalersi ai fini della dimostrazione delle operazioni effettuate sul conto corrente, non essendo previste limitazioni al riguardo, e ben potendo desumersi, quindi, la relativa prova dalle schede dei movimenti ovvero da altri atti o documenti idonei ad attestare il compimento dei negozi da cui derivano, nonché il titolo, la natura e l’importo delle operazioni, oltre che, ovviamente, l’annotazione in conto delle relative partite.
Sulla base di questi presupposti, la Cassazione (Cass. 6384/2017) non ha ritenuto censurabile una sentenza impugnata, nella parte in cui, pur dando atto della mancata di tutti gli estratti conto a far data dall’apertura del conto corrente, ha ritenuto che ciò non impedisse al CTU di procedere alla ricostruzione integrale dell’andamento del rapporto sulla base di altri elementi, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito.