11 Gennaio 2022

Divisione ereditaria, domanda di rendiconto e frutti civili: l’ipotesi di utilizzo del bene comune da parte di uno solo dei comunisti

di Matteo Ramponi, Avvocato

Cassazione Civile, Sezione 2, ordinanza n. 39036 del 09/12/2021

DIVISIONE – DIVISIONE EREDITARIA – OPERAZIONI DIVISIONALI – FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL’EREDITA’ – IN GENERE – Frutti dovuti dal condividente in relazione all’uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione – Natura – Frutti civili – Criterio di liquidazione – Valore locativo

Massima: “Anche il godimento in esclusiva, da parte di uno dei comunisti, del bene comune configura il percepimento di frutti civili, da liquidarsi in forza di un canone di locazione figurativo, sicché la domanda di rendiconto comprende in sé anche detto tipo di frutti civili”.

Disposizioni applicate

Articoli 713, 714, 723, 1102 e 1111 cod. civ.

[1] Tizio conveniva in giudizio i propri fratelli Caia e Sempronio per procedere alla divisione dei beni ereditari, previa declaratoria di nullità del testamento olografo del padre, con il quale veniva nominato unico erede il solo Sempronio, per difetto di autografia.

L’attore chiedeva di procedere all’apertura della successione legittima con divisione dell’asse e rendiconto da parte di Sempronio poiché nel possesso esclusivo dei beni ereditari ovvero, se valido il testamento, di procedere per lesione della legittima. Sempronio resisteva, sostenendo la autografia del testamento e, quindi, chiedendo il rigetto della domanda, mentre Caia aderiva alle richieste dell’attore.

All’esito della fase istruttoria, il Tribunale di primo grado si pronunciava in primis per la nullità del testamento, procedendo, poi, alla divisione sulla base della successione legittima, rigettando, tuttavia, la domanda afferente al rendiconto.

Sempronio ebbe a proporre gravame avanti la Corte d’Appello, attingendo la statuizione afferente all’invalidità della scheda testamentaria, mentre Tizio e Caia proposero appello incidentale, rilevando omessa decisione circa la domanda di rendiconto e pagamento dell’indennità per il godimento in via esclusiva del bene ereditario.

All’esito della trattazione, il Giudice di secondo grado rigettò l’appello principale ed accolse quello incidentale, osservando, per i profili che in questa sede maggiormente interessano, come in effetti la richiesta di pagamento, da parte dell’erede nell’esclusivo possesso dei beni comuni, dell’indennità per il godimento in via esclusiva del bene fosse pretesa ricompresa nella domanda di rendiconto, sicché era dovuta la somma, all’uopo accertata dal consulente tecnico, ai fratelli Caia e Tizio.

Sempronio proponeva, dunque, ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello articolandolo su due motivi, dei quali il secondo sarà oggetto del presente esame.

[2] Con detta doglianza, il ricorrente lamentava violazione di legge in quanto la domanda di rendiconto – ritualmente proposta dall’originario attore – benché comprenda in sé anche la domanda di condanna al pagamento delle somme dovute ad esito delle operazioni di rendiconto, tuttavia non poteva contenere in sé anche la pretesa del pagamento di un’indennità per aver l’erede, nel possesso dei beni comuni, goduto degli stessi in via esclusiva. Detta domanda, pertanto, rappresentava una domanda nuova formulata in appello e, pertanto, inammissibile.

[3] I giudici di legittimità hanno ritenuto la censura svolta priva di pregio giuridico.

Gli Ermellini, infatti, richiamano il costante orientamento del Supremo Collegio, secondo cui anche il godimento in esclusiva, da parte di uno dei comunisti, del bene comune configuri il percepimento dei frutti civili da liquidarsi in forza di un canone di locazione figurativo, sicché la domanda di rendiconto comprende in sé anche detto tipo di frutti civili.

Vengono, a tal proposito, citati i precedenti di Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza n. 17876 del 03/07/2019 – a giudizio della quale “ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all’uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato” – e Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 5504 del 05/04/2012 – che, in maniera analoga, aveva statuito che “i frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell’art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato”.[1]

Nella sentenza epigrafata, si precisa, poi, che, “avendo la Corte territoriale fatta applicazione di detto insegnamento, non concorre alcuna violazione di legge, in disparte l’osservazione che, in realtà – per come illustrato nella sentenza impugnata senza che al riguardo sia mossa specifica contestazione nel ricorso – la domanda nuova in sede d’appello era stata individuata dall’appellante nel senso che la domanda di rendiconto non comprendeva anche quella di pagamento delle somme accertate siccome dovute e, non già, siccome denunziata in questa sede di legittimità – il godimento personale del bene comune non configura frutti civili”.

[4] La pronuncia in commento fornisce lo spunto per una più generale e, necessariamente, sommaria disamina degli aspetti afferenti all’uso esclusivo di un bene in comproprietà tra più soggetti.

Come affermato dalla Suprema Corte in un recente pronunciato, “in tema di comunione, l’articolo 1102 c.c. consente al comproprietario l’utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum), ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da negare che l’utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari. Diverso regime rispetto all’uso della cosa comune vale per i frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti pro quota) e per i frutti civili (soggetti alla regola della divisione ipso iure, e però nella comunione ereditaria disciplinati ulteriormente dal principio della dichiaratività della divisione, di cui all’articolo 757 c.c.)”.[2]

In sostanza, ciascun comproprietario ben può utilizzare il bene comune, purché non ne alteri la destinazione e non ne impedisca il pari godimento agli altri comunisti.[3]

I limiti di cui all’art. 1102 cod. civ. non impediscono, dunque, al singolo condòmino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità.[4]

La legittimità dell’utilizzo, anche esclusivo, da parte del singolo, esclude in radice la possibilità di riconoscere agli altri comunisti alcun diritto al risarcimento di un danno; ciò purché siano rispettate le due condizioni sopra richiamate. Qualora, infatti, l’occupante impedisse la possibilità degli altri comunisti a godere del bene, si ricadrebbe in una fattispecie di occupazione abusiva, dalla quale ben potrebbe discendere un obbligo risarcitorio in capo al possidente.[5]

In materia successoria, la questione si riveste di ulteriore particolarità. La natura dichiarativa riconosciuta al negozio di divisione ereditaria[6] e il dettato dell’art. 723 cod. civ., infatti, impongono a colui che abbia goduto di un bene in comunione la restituzione, al momento del negozio di divisione, dei frutti percepiti (o che avrebbe potuto percepire) dal godimento del bene stesso.[7] E ciò a prescindere da qualsivoglia valutazione in merito all’esercizio del possesso in buona o mala fede.[8]

Tale obbligo riguarda tanto i frutti naturali quanto quelli civili, ed è, secondo la giurisprudenza, contemperato dalla necessità di riconoscere al possessore che abbia apportato miglioramenti alla cosa comune ovvero sostenuto spese per la sua conservazione il rimborso delle spese eseguite (e non, dunque, in ragione all’aumento di valore del bene).[9]

 

[1] Si vedano, nello stesso senso e per una più dettagliata analisi del diverso atteggiarsi del citato orientamento: Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 18445 del 29/08/2014In tema di divisione ereditaria, agli effetti dell’obbligo del condividente di versare agli altri, “pro quota”, i frutti civili del bene comune goduto in esclusiva durante la comunione, qualora si tratti di immobile soggetto al regime vincolistico della legge 27 luglio 1978, n. 392, il rendimento immobiliare deve essere determinato con riferimento a tale legge, anche quanto alla periodica rivalutazione del canone di locazione”; Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 20394 del 05/09/2013In materia di comunione , il comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l’intero senza un titolo giustificativo – esclusa l’applicabilità dell’art. 1148 cod. civ., che disciplina il diverso caso della sorte dei frutti naturali o civili percepiti dal possessore di buona fede tenuto a restituire la cosa al rivendicante – deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione “pro quota” del bene comune, i frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per l’immobile”;

[2] Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 7019 del 12/03/2019

[3] Cass.Civ., Sez. 2, sentenza n. 7466 del 14/04/2015

[4] Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 6458 del 06/03/2019

[5] In tale ottica, si vedano, tra le altre: Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 14213 del 07/08/2012In tema di uso della cosa comune, nell’ipotesi di sottrazione delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene, è risarcibile, sotto l’aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, ancorché derivabile da un uso della cosa diverso da quello tipico. Tale danno, da ritenersi “in re ipsa”, ben può essere quantificato in base ai frutti civili che l’autore della violazione abbia tratto dall’uso esclusivo del bene, imprimendo ad esso una destinazione diversa da quella precedente”; Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 2423 del 09/02/2015l’uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all’art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l’occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”.

[6] Potrebbe forse aprire la porta ad una diversa analisi la recente pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 25021 del 07/10/2019), ove viene riconosciuta natura traslativa e costituiva al negozio di divisione, sebbene nell’ottica dell’applicabilità della normativa urbanistica a tale tipo negoziale. Si veda anche, per la natura costitutiva della sentenza di scioglimento della comunione: Cass. Civ., Sez. 6, ordinanza n. 35210 del 18/11/2021:

[7] Si vedano, Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 7881 del 06/04/2011: “In tema di divisione immobiliare, il condividente di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione “pro quota” del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia”; conforme Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 14652 del 27/08/2012 che, espressamente, nel corpo della sentenza richiama il precedente del 2011.

Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 640 del 14/01/2014: “L’art. 535, primo comma, cod. civ., che rinvia alle disposizioni sul possesso in ordine a restituzione dei frutti, spese, miglioramenti e addizioni, si riferisce al possessore di beni ereditari convenuto in petizione di eredità ex art. 533 cod. civ., mentre è estraneo allo scioglimento della comunione ereditaria; esso non si applica, quindi, al condividente che, avendo goduto il bene comune in via esclusiva senza titolo giustificativo, è tenuto alla corresponsione dei frutti civili agli altri condividenti, quale ristoro della privazione del godimento pro quota”.

[8] In tal senso Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 4633 del 27/04/1991: “Nel caso di possesso esclusivo della cosa comune, esercitato da un partecipante alla comunione, il possessore ha in ogni caso l’obbligo, quale mandatario espresso o tacito degli altri partecipanti, di rendere loro il conto dei frutti, così come ha diritto alla contribuzione nelle spese sostenute per i miglioramenti apportati anche in rappresentanza degli altri partecipanti, prescindendo dalla distinzione tra possessore di buona fede o di mala fede, che, ai sensi dell’art. 1148 cod. civ., ha rilevanza al fine di determinare il periodo per il quale

è dovuta la restituzione dei frutti maturati.

[9] Si veda, Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 5135 del 21/02/2019Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l’applicazione dell’art. 1150 c.c. – secondo cui è dovuta un’indennità pari all’aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti – ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore”; nonché, nello stesso senso Cass Civ., Sez. 2, sentenza n. 6982 del 23/03/2009, Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 15123 del 22/06/2010, Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 12345 del 18/11/1991

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