26 Novembre 2019

Divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 23 agosto 2019, n. 21670

Permessi per l’assistenza al familiare disabile convivente – cambio di sede – divieto

Massima

Il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all’articolo 33, comma 5, della legge 104/92, nel testo modificato dall’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 183/10, opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all’unita produttiva di cui all’articolo 2103 c.c..

Commento

La sentenza oggetto del presente commento traeva origine dalla decisione della Corte di Appello che, in riforma di quanto disposto dal giudice di prime cure, aveva respinto la domanda con la quale il lavoratore, lamentando la violazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, in combinato disposto con l’art. 40 c.c.n.l. di settore, aveva chiesto che venisse accertata la illegittimità del trasferimento del luogo in cui prestava la propria attività lavorativa, disposto nei suoi confronti dalla datrice di lavoro, proprio perché – al contrario – egli avrebbe avuto il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina della persona da assistere e, soprattutto, non poteva essere trasferito senza il suo consenso. Di qui il ricorso in Cassazione. I Giudici di legittimità, riprendendo un importante principio di diritto ormai consolidato della Cassazione medesima, hanno osservato che la Corte territoriale non si è uniformata al principio, secondo cui il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, nel testo modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 24, comma 1, lett. b), opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all’unità produttiva di cui all’art. 2103 c.c. Pertanto, i Giudici di legittimità hanno accolto il primo motivo di diritto sollevato innanzi alla Corte da parte del lavoratore, hanno cassato la sentenza della Corte di Appello e, infine, hanno rinviato la causa anche per la liquidazione delle spese alla Corte di Appello in diversa composizione la quale, ammonita, dovrà attenersi al principio di diritto ribadito dalla Cassazione.