8 Giugno 2021

Il divieto dei patti successori

di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDF

L’art. 458 c.c. stabilisce che «è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi» (in dottrina si veda CAPRIGLIA S.A., I divieti di patti successori nel sistema di civil law, 2019; COCUCCIO M., Divieto dei patti successori e patto di famiglia, 2016; BARBA V., I patti successori e il divieto di disposizione della delazione, 2015; BALESTRA L., DI MARZIO M., Successioni e donazioni, 2014; MOSCATI E., Studi di diritto successorio, 2013; CASSANO G., ZAGAMI R., ACCOLLA G., RECCO D., Manuale della successione testamentaria, 2010. In giurisprudenza, invece, si vedano tra le più recenti Cass. civ. n. 18197/2020; Cass. civ. n. 27624/2017; Cass. civ. n. 14566/2016; Cass. civ. n. 24291/2015; Cass. civ. n. 24450/2009).

La norma in esame sancisce il divieto dei patti successori ed è posta a salvaguardia della tutela della libertà di testare. La ratio del divieto, secondo l’opinione maggioritaria, risiede nell’avversione dell’ordinamento nei confronti di patti che abbiano ad oggetto la successione di una persona ancora vivente e nella necessità di assicurare la libera revocabilità dell’atto di ultima volontà fino al momento della morte, la quale sarebbe preclusa dalla disciplina del contratto che, una volta concluso, ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto unilateralmente.

Come evidenzia attenta dottrina, in realtà, il divieto di patti successori istitutivi intende assicurare che nell’atto a causa di morte rilevi esclusivamente la volontà del disponente, senza contemperamenti o limitazioni derivanti dalla necessità di proteggere l’eventuale affidamento del destinatario della dichiarazione. Tale esigenza può essere assicurata esclusivamente dal testamento, atto unipersonale la cui disciplina è incentrata sul principio della esclusiva rilevanza della volontà del de cuius. Il divieto di patti successori, pertanto, secondo questa impostazione, presenta una ratio paternalistica che impone di riservare esclusivo rilievo alle istanze espresse dall’autore nell’atto di ultima volontà, stante il carattere di ineluttabilità che lo connota.

LE TIPOLOGIE DI PATTI SUCCESSORI

La dottrina classifica i patti successori in tre tipologie:

  1. PATTI SUCCESSORI ISTITUTIVI

Si configura un patto successorio istitutivo quando un soggetto conviene con un altro di nominarlo erede o di effettuare una determinata disposizione testamentaria a suo vantaggio. Ai fini della configurabilità della fattispecie non rileva che oggetto del patto sia l’intero patrimonio, una quota di esso o un singolo bene come non è neanche necessario che parte del contratto sia la persona nominata erede o legatario, ben potendo il patto essere stipulato dal futuro testatore e da un terzo. Il contratto può indifferentemente essere a titolo oneroso o a titolo gratuito.

Un’applicazione del divieto di patti successori istitutivi si ha nel caso dell’art. 2122 c.c. il quale sancisce la nullità di qualsiasi patto antecedente alla morte del lavoratore con cui questi disponga dell’indennità di cui al citato articolo.

  1. PATTI SUCCESSORI DISPOSITIVI

Si configura un patto successorio dispositivo quando il presunto futuro erede stipula con un terzo un accordo avente ad oggetto beni appartenenti ad una successione non ancora aperta. Tale patto può avere ad oggetto una quota dell’eredità o singoli beni e può essere a titolo oneroso o gratuito. Qualora ricorra anche lo spirito di liberalità, il contratto resta nullo non solo per contrarietà al divieto di patti successori, ma anche in virtù del divieto di donazione di beni futuri ex art. 771 c.c. 

  1. PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI

Si configura un patto successorio rinunciativo quando il presunto futuro erede rinuncia all’eredità prima dell’apertura della successione. Tale patto deve intercorrere tra il presunto erede e il soggetto che beneficia della rinuncia (ad es. il chiamato in subordine o il coerede in accrescimento) o la persona della cui eredità si tratta. La fattispecie comprende anche la rinuncia unilaterale come si evince dalla dizione letterale dell’art. 458 c.c. che fa riferimento ad ogni “atto”. Anche in tal caso, se il patto è sorretto da spirito di liberalità, è nullo anche in virtù del divieto di cui all’art. 771 c.c.

Costituisce attuazione del divieto di patti successori rinunziativi l’art. 557 c.c. che vieta la rinuncia all’azione di riduzione da parte dei legittimari durante la vita del donante.

La ratio del divieto di patti successori dispositivi e rinunciativi

I patti successori dispositivi e rinunciativi si distinguono rispetto al patto successorio istitutivo, in quanto non sono negozi mortis causa. In essi, infatti, l’autore non dispone della propria successione ma dispone di diritti che pensa di ottenere come conseguenza di una successione non ancora aperta di un soggetto terzo. I patti successori dispositivi e rinunciativi, pertanto, sono contratti inter vivos su beni altrui o su beni futuri. Vietando la loro stipulazione, allora, l’art. 458 c.c. deroga al principio generale, desumibile dagli artt. 1348, 1472 e 1478 c.c., secondo cui il carattere altrui o futuro del bene non determina l’invalidità del contratto.

La ratio del divieto di patti successori dispositivi e rinunciativi si rinverrebbe nella necessità di scongiurare il c.d. patto corvino, cioè di evitare disposizioni che potrebbero ingenerare nel beneficiario il desiderio della morte della persona la cui successione sia stata oggetto di negoziazione. Tale argomentazione, tuttavia, secondo parte della dottrina, non è condivisibile in quanto esistono molteplici istituti civilistici idonei a ingenerare siffatto desiderio, come l’usufrutto, la rendita vitalizia e l’assicurazione sulla vita a favore del terzo.

La giustificazione del divieto dei patti successori dispositivi e rinunciativi, allora, non risiede né nell’esigenza di evitare il rischio di prodigalità, evocato per giustificare la nullità della donazione di cose future, né nella mera esigenza di prevenire il patto corvino ma è di carattere etico, in quanto l’ordinamento reputa immorale che la morte di un terzo sia oggetto di contrattazione. Tale profilo distingue i patti in questione da altri istituti da cui potrebbe insorgere il desiderio corvino, ma in cui è assente siffatto profilo speculativo ritenuto immorale, ossia la contrattazione della morte altrui.

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