13 Marzo 2018

Il divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c. comprende anche le nuove contestazioni

di Gabriele Quaranta Scarica in PDF

Cass., sez. VI, 1 febbraio 2018, n. 2529 – Pres. Amendola – Rel. Scrima

Impugnazioni – Giudizio d’appello – Divieto dei nova – Ambito applicativo – Nuove contestazioni – Inammissibilità (Cod. proc. civ., art. 345 c.p.c.)

[1] Il divieto di nova, sancito dall’art. 345 c.p.c., riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, le quali pertanto, se formulate dopo il primo grado, sono inammissibili.

 CASO

[1] All’esito di un articolato iter processuale originato da una domanda proposta da alcuni medici specializzandi per il riconoscimento dell’indennizzo per inesatta o tardiva attuazione di direttiva, l’Avvocatura di Stato si difende nel giudizio di rinvio eccependo la frequentazione da parte degli specializzandi di corsi in branche non previste dalle invocate direttive. All’esito del giudizio la Corte di appello rigetta la domanda attorea.

Contro tale provvedimento è proposto ricorso per Cassazione. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, la tipologia di scuola frequentata costituisce una circostanza di fatto che la controparte avrebbe contestato solo nel giudizio di rinvio, mentre su tale questione le parti avrebbero dovuto prendere posizione già in primo grado, nel rispetto delle preclusioni scandite dal codice di rito, sicché la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere la questione inammissibile perché tardivamente sollevata.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte accoglie il ricorso ritenendo inammissibile la questione sollevata in sede di rinvio dalla difesa della Pubblica Amministrazione.

Tale conclusione viene giustificata affermandosi che sarebbe di ostacolo ad una diversa soluzione il divieto dei nova sancito dall’art. 345 c.p.c., operante già a partire dal giudizio di appello, il quale impone di considerare inammissibili non soltanto le nuove domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le cd. contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, le quali comunque implicano una modifica dei temi di indagine.

Ed infatti, afferma la Suprema Corte che, ove si accedesse ad un’interpretazione contraria, si trasformerebbero il giudizio d’appello da mera revisio prioris instantiae in novum iudicium, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale. È dunque la logica stessa del sistema che impone di escludere che in appello possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto, e tanto, a maggior ragione, può ritenersi valido anche con riferimento al giudizio di rinvio.

QUESTIONI

[1] Il tema dello ius novorum in appello offre alla giurisprudenza numerose occasioni per pronunce aventi ad oggetto gli esatti confini del divieto previsto dalla legge all’art. 345 c.p.c. (v. infatti la recente Cass., sez. un., 4 maggio 2017, n. 10790 in Corr. giur., 2017, 1396, con nota di Consolo, Godio, Un ambo delle Sezioni Unite sull’art. 345 (commi 2 e 3). Le prove nuove ammissibili perché indispensabili (per la doverosa ricerca della verità materiale) e le eccezioni (già svolte) rilevabili d’ufficio, ma v. anche, Russo, Sulle prove nuove in appello ex art. 345, comma 3 c.p.c.).

Com’è noto, la formulazione attuale della disposizione, frutto della novella operata dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, prevede un appello tendenzialmente chiuso ai nova, in virtù del quale devono esser considerate inammissibili eventuali domande, eccezioni non rilevabili d’ufficio e prove che siano qualificabili come nuove.

In particolare il provvedimento in esame non si pronuncia sull’esatta portata del precetto come espressamente delineato dalla norma, quanto sul divieto che implicitamente sembra potersi ricavare.

Con la sentenza in epigrafe infatti la Cassazione conferma una lettura estensiva del divieto delineato dall’art. 345 c.p.c. Ed infatti, secondo un diffuso orientamento della Suprema Corte, tale divieto non comprenderebbe solo quanto espressamente previsto dalla lettera del codice, ma anche le contestazioni in fatto nuove, ovvero quelle non esplicate in primo grado, le quali comunque implicano una modifica dei temi di indagine (v. in tal senso Cass., 13 novembre 2015, n. 20502, nonché Cass., 28 febbraio 2014, n. 4854).

A parere della Cassazione tale interpretazione sarebbe imposta dalla natura dello stesso giudizio di appello quale mera revisio prioris instantiae (conferma tale qualificazione la recente Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199) posto che ove si ammettessero tali nuove contestazioni l’appello si trasformerebbe in un novum iudicium.

Residua tuttavia un dubbio circa la ricostruzione prospettata dal provvedimento. Appare in proposito opportuno rammentare preliminarmente l’effettivo contenuto di ciò che il provvedimento in esame definisce nuova contestazione, ovvero la non riconducibilità del corso frequentato dagli specializzandi al novero di quelli contemplati dalla direttiva comunitaria ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo.

Ebbene, pacifico è che tale difesa non possa considerarsi come nuova domanda alla stregua dell’art. 345 c.p.c. Allo stesso modo difficile appare anche discorrere di eccezione, non essendosi allegato un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto. Meno problematica sembra invece la riconduzione al novero delle cd. mere difese, trattandosi in sostanza di una contestazione della domanda attorea che non oltrepassa i limiti dell’oggetto del processo come determinato dall’attore.

In particolare, dal tenore letterale della motivazione del provvedimento sembrerebbe che la Suprema Corte abbia qualificato tale mera difesa come contestazione in fatto, ovvero come contestazione dei fatti costitutivi allegati dall’attore.

La precisazione si impone considerandosi che tale attività difensiva debba esser tenuta distinta dall’affine figura della contestazione in diritto, ove invece si assiste ad una differente prospettazione circa la soluzione alla questio iuris del caso concreto. Ed infatti, se per quest’ultima sembrerebbe prospettabile un potere d’intervento del giudice più incisivo, venendo in applicazione il principio jura novit curia, la contestazione in fatto implica invece un’attività istruttoria a suo supporto, che com’è noto è tendenzialmente rimessa alla parte (v. ex multiis, Luiso, Diritto processuale civile, Principi generali, I, Milano, 2009, 259).

Ciò premesso, appare possibile osservare che ove si dovesse optare per una ricostruzione in termini di mera difesa, la conclusione, nel senso dell’inammissibilità, raggiunta dal provvedimento in esame si andrebbe a scontrare con quell’orientamento della Cassazione, di recente avallato anche da Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951, in Foro it., 2016, I, 3212 secondo cui le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2, sono soltanto quelle in senso proprio e non, indiscriminatamente, tutte le difese, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d’ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni “in senso lato” o “improprie” (così, ex multiis v. Cass., 20 marzo 2017, n. 7107, nonché Cass., 6 dicembre 2016, n. 24592. Per un’affermazione analoga in dottrina v. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, Il processo ordinario principi, II, Bari, 2016, 402 s., nonché Sassani-Giordano, sub art. 345 c.p.c., in Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella (diretto da), Commentario del codice di procedura civile, II, Torino, 2012, 351).

Dunque, applicando tale principio al caso di specie, probabilmente l’attività difensiva sviluppata per la prima volta nel giudizio di rinvio dalla difesa delle Pubbliche amministrazioni avrebbe potuto esser considerata in astratto ammissibile, potendosi porre piuttosto il problema, tuttavia non affrontato nel provvedimento, del supporto probatorio ad una tale affermazione, o ancora, la questione dell’eventuale giudicato sulla tema, anch’essa non affrontata nel provvedimento trattandosi di motivo di doglianza prospettato dai ricorrenti ma assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

La conclusione cui giunge la sentenza in esame è poi da altri provvedimenti della Suprema Corte giustificata in virtù di un ulteriore argomento. In particolare interessante appare la lettura di Cass., 28 febbraio 2014, n. 4854, che, nel pronunciarsi circa la corretta interpretazione dell’art. 437 c.p.c., norma analoga al 345 c.p.c. ma collocata all’interno del rito del lavoro, afferma che il divieto di nuove contestazioni si ricaverebbe non solo dalla qualificazione dell’appello quale mera revisio ma anche in virtù dell’art. 416 c.p.c., recante l’onere di tempestiva contestazione dei fatti a pena di decadenza, che verrebbe frustrato ove le contestazioni potessero svolgersi anche in appello.

Tale giurisprudenza sembra dunque far leva sul principio di non contestazione (sul tema v.: Carrata, Il principio della non contestazione nel processo civile, Milano, 1995; Tedoldi, La non contestazione nel nuovo art. 115 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2011, 76 ss; Comoglio, Fatti non contestati e poteri del giudice, in Riv. dir. proc., 2014, 1045 ss), in virtù del quale l’attore è esonerato dal fornire la prova del fatto allegato ma non specificamente contestato dalla controparte.

In tal senso allora l’eventuale contestazione tardiva, ovvero la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato, potrebbe essere equiparata all’eccezione in senso stretto e quindi considerata inammissibile in appello (così, Cea, Il principio di non contestazione al vaglio delle sezioni unite, in Foro it., 2002, I, 2026; nello stesso senso, Cass., 1 dicembre 2010, n. 24381 in Dejure.

 Residua tuttavia ancora una volta un dubbio (del quale forse è consapevole lo stesso relatore, vista la mancata menzione del principio nel provvedimento in esame) circa la possibilità di invocare proprio tale disposizione nel caso di specie.

Ed infatti “la contestazione” prospettata dalla difesa erariale (ovvero l’impossibilità di ricondurre il corso frequentato dagli specializzandi al novero di quelli contemplati dalla direttiva comunitaria) potrebbe forse non rientrare nel perimetro applicativo del principio in questione, considerandosi come sia diffusa l’idea che la preclusione derivante dall’art. 115 c.p.c. sia idonea a coprire fatti, ma non interpretazioni né giudizi di valore o qualificazioni giuridiche (così Tedoldi, op. cit., 89, ma v. anche la risalente Cass., sez. un., 23 gennaio 2002, n. 761, in Foro it., 2002, I, 2019).