6 Marzo 2018

Discordanza TAN e TAE nei mutui bancari

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La giurisprudenza pressoché totalitaria esclude che l’ammortamento c.d. ‘alla francese’ possa giuridicamente configurare l’applicazione di interessi anatocistici nella determinazione della quota interessi della rata; nelle medesime decisioni è anche abitualmente affermato che l’assenza di qualsivoglia capitalizzazione (palese o occulta) nel piano di ammortamento c.d. francese esclude che possa verificarsi alcuna pregiudizievole discordanza (indeterminatezza tasso di interesse ex art. 1284 c.c.) tra il tasso pattuito nel contratto di finanziamento (TAN) e quello effettivo (ex multis Trib. Roma 16.6.2016; Trib. Palermo 31.1.2017; Trib. Pisa 21.4.2017; contra Trib. Isernia 28.7.2014), salvo il caso, patologico e non fisiologico, in cui nello svolgersi del rapporto il contegno della banca diverga da quanto pattuito.

Come noto, mentre il tasso annuo nominale (TAN) è stabilito su base annua, le rate del mutuo hanno quasi sempre una periodicità inferiore. Conseguentemente, il tasso effettivamente applicato risulta più alto (pagare prima è un costo). La differenza tra TAN e TAE (tasso annuo effettivo) è tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle rate (fattore tempo) ed è tanto più significativa quanto è più alto il tasso di interesse.

Le due grandezze, TAE e TAN, non sono dunque alternative tra loro, ma coesistono e non possono essere identiche. Nei contratti di mutuo, infatti, al TAE si perviene dopo aver concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso (Trib. Modena 11.11.2014; Trib. Milano 8.3.2016 e 28.4.2016; Trib. Varese 29.11.2016; Trib. Milano 28.6.2017 e 28.7.2017; Trib. Lanciano 17.10.2017).

In definitiva, la giurisprudenza – valorizzando anche la differenza tra il concetto giuridico di tasso di interesse e il costo economico operazione nonché la circostanza che di regola il TAE è ricompreso nell’ISC – è concorde nell’affermare che “una volta raggiunto l’accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali” (Trib. Benevento 19.11.2012; Trib. Roma 11.1.2016, 16.6.2016, 1.2.2017 e 5.4.2017; Trib. Monza 19.6.2017; Trib. Milano 28.6.2017; Trib. Monza 18.8.2017; Trib. S. M. C. Vetere 27.3.2017; Trib. Lanciano 17.10.2017).