20 Giugno 2016

Disconoscimento della scrittura, produzione dell’originale ai fini della verificazione e divieto di nuove prove in appello

di Fabio Cossignani Scarica in PDF

Cass., Sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1366Scarica la sentenza 

Impugnazioni civili – Appello – Giudizio di verificazione – Produzione dell’originale di copia disconosciuta in primo grado– Prova nuova – Esclusione (C.p.c., art. 345) 

[1] Il giudizio di verificazione deve compiersi necessariamente sull’originale della scrittura, la cui produzione è ammissibile per la prima volta in appello, in quanto si tratta di regolarizzazione formale di una precedente produzione documentale.

(massima non ufficiale)

CASO
[1] In primo grado il creditore fonda il proprio credito su copie di lettere di fideiussione sottoscritte dal debitore.

Il debitore alla prima udienza non disconosce la conformità delle copie agli originali, ma ne disconosce comunque la sottoscrizione.

Il creditore formula istanza di verificazione.

Il Tribunale dichiara inammissibile l’istanza per difetto di scritture di comparazione.

Nel merito, rigetta la domanda del creditore per difetto di prova.

In appello il creditore insiste per lo svolgimento della verificazione delle scritture. Contestualmente produce anche gli originali delle lettere di fideiussione.

La Corte di appello rigetta l’impugnazione. Premesso che la verificazione non può che svolgersi sugli originali, la produzione di questi per la prima volta in appello deve considerarsi inammissibile ex art. 345 c.p.c., con conseguente inammissibilità della verificazione.

Il creditore, nuovamente soccombente, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello.

 

SOLUZIONE
[1] La Cassazione annulla la sentenza.

La Corte condivide la decisione impugnata nella premessa, ossia nella parte in cui la Corte d’appello afferma che il procedimento di verificazione deve svolgersi sugli originali e non sulle copie.

Ne contesta la correttezza, invece, là dove assimila la produzione degli originali in appello alla produzione di nuove prove vietata ex art. 345 c.p.c.

Viceversa, osserva la Corte, la produzione degli originali in appello costituisce una «mera regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta, in funzione di uno specifico mezzo istruttorio».

 

QUESTIONI
[1] La sentenza in commento, contrariamente a quanto lascerebbe presumere la sua sinteticità, offre l’occasione per un’ampia serie di riflessioni.

La sentenza appare in linea con copiosa e costante giurisprudenza della stessa Corte, quantomeno nella parte in cui esclude che il giudizio di verificazione della scrittura possa compiersi sulla copia e non sull’originale (di recente v. Cass., 29 settembre 2014, n. 20484).

La ratio di tale approccio è ben descritto da Cass., 18 febbraio 2000, n. 1831: «solamente nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità, o addirittura singolarità, consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psicofisiche del soggetto rappresentati dalla firma. Si giustifica, così, la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo e l’ammissibilità della verifica. Non può che risultare inattendibile un esame grafico condotto su una copia fotostatica, pur se eseguita con i sofisticati macchinari oggi disponibili, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (ad esempio, la pressione della penna sulla carta) ed obiettivi (quali il tipo di carta usata, la gradazione di colore e le caratteristiche dell’inchiostro) che solo l’originale del documento, al contrario, può rivelare».

Quanto invece alla producibilità dell’originale per la prima volta in appello, non si rinvengono precedenti in termini.

La questione, peraltro, va inquadrata in un contesto più ampio e concernente la natura del giudizio di verificazione e il suo coordinamento col sistema delle preclusioni in primo grado e dei nova in appello.

Infatti, attribuendo all’istanza di verificazione la natura di mezzo istruttorio (ovvero di espressione di una facoltà strumentale a quella di produzione documentale), la naturale conseguenza logica è la sua sottoposizione alle preclusioni previste dall’art. 183 c.p.c. (v. Cass., 7 febbraio 2005, n. 2411, in Giur. it., 2005, 1878, con nota di Besso, Il procedimento di verificazione della scrittura privata: un istituto al bivio; Cass., 15 maggio 2008, n. 12294; Cass., 2 agosto 2011, n. 16915; in senso contrario, ancorché con un obiter dictum, sembra tuttavia orientata Cass., 17 ottobre 2014, n. 22078). Il tutto con evidenti problemi di coordinamento della disciplina, dovuti al fatto che l’interesse alla verificazione sorge in ragione di un determinato succedersi di atti: produzione del documento-disconoscimento-verificazione. Se quindi la scrittura viene prodotta con la seconda o terza memoria ex art. 183 c.p.c., la richiesta di verificazione non potrà che essere formulata, esplicitamente o implicitamente, quando le preclusioni ordinarie sono già maturate. Ulteriori complicazioni si determinano ammettendo che la parte possa in un primo momento limitarsi a disconoscere la conformità della copia all’originale, riservandosi di disconoscere quest’ultimo al momento della sua eventuale produzione.

Seguendo la medesima impostazione, se la scrittura è stata disconosciuta in primo grado, l’istanza di verificazione non dovrebbe essere proponibile per la prima volta in appello, salvi i casi eccezionali previsti dall’art. 345 c.p.c.

La Cassazione concorda anche su questa seconda conclusione.

Tuttavia, occorre rilevare come la Corte vi sia giunta prima ancora del noto revirement che ha esteso anche ai documenti il divieto di cui all’art. 345 c.p.c. (Cass., sez. un., nn. 8202-8203/2005) e quindi prescindendo da esso. Si è infatti affermato che, anche in caso di documenti liberamente producibili in appello, «concedere il potere processuale in questione (ex art. 216) in secondo grado in relazione ad una scrittura prodotta in primo grado significherebbe … in sostanza omettere senza valida giustificazione un grado di giudizio con riferimento all’attività processuale predetta»: così Cass. n. 2411/2005 cit., seguita poi da Cass., 5 settembre 2006, n. 19067, Cass., 30.12.2011, n. 30550 (la tesi sembra quindi prescindere dall’ammissibilità o meno di nuove produzioni docmunetali in appello, ma va segnalato che, nell’esprimere il principio di diritto, Cass. n. 2411/2005 cit. finisce poi per legare la sua validità al testo dell’art. 345 c.p.c., così come novellato dalle riforme del 1990; tale contraddizione si riflette su Cass., 19 dicembre 2012, n. 23450, che da tale principio ha dedotto a contrario che, nelle cause instaurate prima della novella del ’90, la verificazione della scrittura disconosciuta in primo grado è ammissibile anche se formulata per la prima volta in appello).

La sentenza in commento, quindi, non si armonizza pienamente con la giurisprudenza appena richiamata. Infatti, se la mancata produzione dell’originale in primo grado è imputabile a colpa della parte, la sua produzione per la prima volta in appello conduce talvolta alla medesima disarticolazione processuale che il principio espresso da Cass. n. 2411/2005 intendeva evitare.

Infine, occorre segnalare come la massima intestata si intrecci anche col tema delle forme di proposizione della richiesta di verificazione. È consolidata l’idea che non servano formule sacramentali. Ma è anche vero che, per un verso, l’istanza deve essere corredata dai mezzi di prova o dalla indicazione delle scritture di comparazione (art. 216, co. 1, c.p.c.: v., ad esempio, Cass., 9 marzo 2012, n. 3790; talvolta la giurisprudenza ritiene che si tratti di onere da adempiere a pena di inammissibilità: in tal senso, a quanto pare, anche la pronuncia di primo grado che ha dato luogo alla sentenza in commento; in senso contrario la dottrina: v. Comoglio, Le prove civili, Torino, 2010, 478) e – a più forte ragione, seguendo questa impostazione – dal documento originale, in caso di iniziale produzione della sola copia; per altro verso, poi, in assenza di una domanda inequivoca, il deposito delle scritture di comparazione e dell’originale potrebbe rilevare come manifestazione implicita della volontà di verificare la provenienza della scrittura. Anche in tal caso, se il deposito dell’originale e l’indicazione dele scritture di comparazione devono intendersi come atti connessi logicamente e temporalmente alla proposizione dell’istanza di verificazione, dalla premessa potrebbe discendere la loro sottoposizione alle preclusioni istruttorie in primo grado e al divieto di nova in appello.