2 Ottobre 2018

Il diritto di usufrutto non può essere costituito mediante proposta di contratto con obbligazione a carico del solo proponente

di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. II, Sent., 18 giugno 2018, n. 15997 – Pres. Matera – rel. Cons. Tedesco

Sottoscrizione del contratto ex art. 1333 c.c. per l’acquisto del diritto di usufrutto su di un garage- il diritto di usufrutto non può emergere da un contratto con obbligazioni del solo proponente ( cod. civ., art. 978 c.c.  art. 1333 c.c).

‘’L’usufrutto non può essere costituito mediante proposta di contratto con obbligazione a carico del solo proponente”.

CASO

Gli acquirenti di una porzione immobiliare, nel momento dell’acquisto, sottoscrivono un documento (scrittura privata), con il quale riconoscono in capo ad altri soggetti il diritto di usufrutto, in quanto avevano contribuito notevolmente al prezzo per l’acquisto.

Dopo la compromissione dei rapporti personali tra le parti e la  i proprietari del bene immobile intimano agli usufruttuari il rilascio del bene immobile nel frattempo detenuto a loro dire, non già in ragione dell’usufrutto, in assenza di un valido atto di costituzione del medesimo, ma in forza di un semplice contratto di comodato.

Prima il Tribunale ed in secondo grado la Corte d’Appello riconoscono la validità della dichiarazione unilaterale effettuata  a favore degli usufruttuari, come fattispecie rientrante all’interno della tipologia di contratti ex 1333 c.c. con obbligazioni a carico del solo proponente ed indipendentemente dall’accettazione del beneficiario stesso, affermando che il riconoscimento dell’usufrutto trovava la sua giustificazione, per l’appunto, nel contributo economico che i beneficiari del diritto di usufrutto, avevano elargito per l’acquisto dell’intero immobile. Contributo riconosciuto all’interno della scrittura privata, con la quale questi i proprietari dell’immobile si erano riservati a sottoscrivere l’atto pubblico di costituzione di usufrutto allorquando ne fosse stata fatta richiesta. La controversia giungeva all’ultimo grado di giudizio in quanto i proprietari dell’immobile, ritenevano non attribuire giuridica validità all’informale riconoscimento del diritto di usufrutto, realizzato attraverso un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente ex articolo 1333 c.c.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione in accoglimento del gravame proposto dai proprietari del bene immobile conferma il seguente principio di diritto: ‘’L’usufrutto non può essere costituito mediante proposta di contratto con obbligazione a carico del solo proponente”.

Gli ermellini confermano come, nonostante la dottrina riconosca la piena operatività dell’articolo 1333 c.c. anche ai contratti con effetti traslativi da una sola parte, tali effetti non debbono comportare oneri o obblighi a carico del beneficiario, cosicchè l’esistenza di un pregiudizio anche solo potenziale, quali gli oneri di custodia e gestione del bene che gravano sull’usufruttuario, impongono la necessaria accettazione dell’usufrutto in capo al destinatario e quindi la non applicazione automatica del contratto con obbligazioni del solo proponente ed il conseguente ricorso ai tradizionali rimedi per la costituzione del diritto reale minore.

QUESTIONI

Il focus di questa sentenza ruota intorno alle modalità di costituzione del diritto di usufrutto, previsto all’interno dell’art. 978 c.c.

Di regola, come ci hanno ricordato gli ermellini, anche in questo caso, esso si costituisce per legge, quando vi è una disposizione normativa che stabilisce l’usufrutto a favore di qualcuno o per volontà dell’uomo (usufrutto volontario) tramite contratto o per testamento ovvero per usucapione.

Nel caso in questione il Tribunale in prima battuta e la Corte d’Appello in seconda, riconoscono la costituzione di tale diritto poiché trascritto all’interno di una scrittura privata con effetti obbligatori, annoverabile quale contratto con obbligazioni a carico del solo proponente ex articolo 1333 c.c.,  tenendo conto che gli usufruttuari avevano contribuito notevolmente al pagamento del prezzo di acquisto della porzione immobiliare e senza che tale atto potesse in sé configurare una liberalità, soggetto ad altro tipo di vincoli e forma.

Tuttavia le argomentazioni poste a sostegno delle ragioni della parte vittoriosa in entrambi i gradi di giudizio di merito, non hanno convinto i giudici della Suprema Corte, i quali hanno riconfermato il granitico orientamento secondo il quale: “la ratio del 1333 c.c. ‘’ risiede nel fatto che al destinatario della proposta dal contratto possono derivare soltanto vantaggi’’[1] ed allorquando possano esistere, anche soltanto potenzialmente, dei pregiudizi in capo al soggetto che ne trae vantaggio (usufruttuario), non è ipotizzabile la costituzione del diritto di usufrutto, attraverso il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente ex art. 1133 c.c., dovendo ricorrere necessariamente l’accettazione del destinatario e quindi dovendo escludersi la praticabilità del rimedio adoperato nel ricorso alla fattispecie dell’articolo 1333 c.c.

Il pregio e l’interesse dell’argomentazione della Corte di Cassazione, risiedono nella specifica circostanza che, in contrasto con quanto sostenuto dai giudici del merito – secondo i quali l’articolo 1333 c.c. sarebbe attuabile anche se il diritto trasferito o costituito comporti oneri ed obblighi per il beneficiario, in quanto tali obblighi deriverebbero dalla legge e non dal contratto –  la Cassazione rileva che, la presenza di obblighi legali costituisce la ragione imprescindibile dell’accettazione dell’oblato al fine dell’acquisto o costituzione del diritto di usufrutto.

Le fondamenta delle “tradizioni” non sono scardinati dall’interpretazione “creativa” delle Corti di merito, la Cassazione impone il rigore ed impedisce la nascita di un tertium genus della costituzione del diritto di usufrutto.

[1] Cass. Civ. n.5748/1987